Rinnovo dell'iscrizione di talune varieta' al registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive.(GU n.86 del 12-4-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevedono
l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie
di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono
indicate nel dispositivo;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n.
1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare
l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di
durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e
prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima
per periodi determinati;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha
riconosciuto nelle varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo
l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322, l'iscrizione delle sotto elencate varieta' ai registri nazionali
delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti
ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al
31 dicembre 2012:
----> Vedere tabella alle pagg. 15 - 16 <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.