MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2003 

Emissione  di  buoni  ordinari del Tesoro a duecentotrentatre giorni,
seconda tranche.
(GU n.94 del 23-4-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             del Dipartimento del tesoro - Direzione II
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della legge 27 dicembre 2002, n. 290,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2003,  che  fissa  in  52.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 14 aprile 2002
e' pari a 45.934 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per il giorno 30 aprile 2003 e' disposta l'emissione di una seconda
tranche,  senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del
Tesoro,  di cui al proprio decreto ministeriale del 21 marzo 2003, n.
28541,  con godimento 31 marzo 2003, durata residua duecentotrentatre
giorni  e  scadenza  il  19  dicembre 2003, fino al limite massimo in
valore nominale di 2.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2003.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 11 e 12 del
decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 24 aprile 2003, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 11 febbraio 2002.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata