COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.100 del 2-5-2003)

    Il  comune  di  Sant'Agata  Bolognese  (provincia  di Bologna) ha
adottato,  il  12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  determinare  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille;
    2)  di  determinare  un'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per
mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti.
    Sono equiparate alle abitazioni principali:
      unita'  immobiliare,  appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario
(ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);
      alloggio  regolarmente  assegnato dall'ACER (ai sensi dell'art.
3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);
      unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di   proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano  residente
all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata
(ai  sensi  del  decreto  legge  n.  16/1993  convertito  in legge n.
75/1993).
    Si   considera   inoltre   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    Ai  fini  della  sola  applicazione dell'aliquota sono equiparate
all'abitazione principale:
      l'abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  secondo  grado  o  ad  affini  fino  al primo grado, che la
occupano quale loro abitazione principale;
      l'abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  un  altro  comune  per ragioni di servizio e/o lavoro,
qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione
principale, dai familiari del possessore.
    Il  soggetto  interessato attesta la sussistenza delle condizioni
di  diritto  e  di  fatto  richieste  per  la fruizione dell'aliquota
ridotta,  con  una  dichiarazione  sostitutiva.  Le  agevolazioni per
equiparazione  all'abitazione  principale  si  applicano  anche  alle
relative  pertinenze  con  le  modalita'  previste  all'art.  16  del
regolamento.
    3)  di  determinare  l'aliquota  del 5,5 per mille da applicarsi:
abitazione  locata,  con  contratto  registrato,  a  soggetto  che la
utilizza come abitazione principale.
    Il  soggetto  interessato attesta la sussistenza delle condizioni
di  diritto  e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di
copia del contratto di locazione.
    4) di determinare l'aliquota dello 0,0 per mille da applicarsi:
      abitazione  locata,  a soggetto che la utilizza come abitazione
principale, con contratto a canone «concordato» dalle associazioni di
categoria ai sensi della legge n. 431/1998;
      la  sussistenza  di  tale  condizione  deve essere segnalata in
denuncia ovvero comunicata per iscritto se la denuncia stessa e' gia'
stata presentata;
      agli  immobili di nuova costruzione, da destinarsi ad attivita'
produttive  e commerciali, per i primi tre anni di utilizzo a partire
dal  momento  della  denuncia  di  fine  lavori  del nuovo fabbricato
regolarmente denunciato.
    Il  soggetto  interessato attesta la sussistenza delle condizioni
di  diritto  e  di  fatto  per  la fruizione dell'aliquota agevolata,
mediante presentazione di autocertificazione e copia denuncia di fine
lavori.
    L'agevolazione non e' applicabile:
      a) alle imprese che svolgono attivita' immobiliare in genere;
      b) alle  imprese  che affittano in tutto o in parte immobili di
loro proprieta';
      c) a privati che affittano a terzi.
    5)   di   determinare   la   detrazione  d'imposta  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
Euro  114 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari.
    6)  di  determinare  la  detrazione di Euro155 nei confronti dei:
pensionati  abitanti  nell'unica  casa  di proprieta', titolari di un
reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a Euro 9.000 annui.
    La  detrazione  viene  riconosciuta  previa  consegna di apposita
autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro
il  termine  di  scadenza  del  pagamento della seconda rata relativa
all'anno 2003.
    7)  di  determinare  la  detrazione  di Euro 25 per ogni parte di
terreno del consorzio dei partecipanti di Sant'Agata Bolognese, cosi'
come  previsto dalla convenzione firmata in data 3 agosto 2002 di cui
al comma 3 dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.
    8)  di  dare  atto  che  le autocertificazioni e/o documentazioni
previste  per  usufruire  delle agevolazioni di aliquota o detrazioni
devono essere presentate entro il 20 dicembre 2003. L'amministrazione
si  riserva  di  richiedere  documentazione  integrativa  comprovante
quanto  dichiarato,  nel  caso  di  dichiarazione  infedele  verranno
applicate le sanzioni previste in materia.
    (Omissis).