COMUNE DI TRIGOLO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.103 del 6-5-2003)

    Il  comune  di  Trigolo  (provincia  di  Cremona) ha adottato, il
28 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  confermare  per  l'anno  2003 l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nelle seguenti misure:
      a) aliquota ordinaria del 5 per mille;
      b) soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota
del 7 per mille;
      c) soggetti  passivi  proprietari che eseguano interventi volti
al   recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili,  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori: aliquota del 2,5 per mille;
      d) soggetti   passivi   proprietari  che  cedono  in  locazione
immobili  a  titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dall'accordo  territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge
n. 431/1998: aliquota del 3 per mille.
    2.  Di  confermare  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  5,  della  legge  n. 662/1996 per l'anno 2003 le detrazioni di
imposta nella misura minima di Euro 103,29, in ragione annua;
    3.  Di determinare, altresi', ai sensi del decreto-legge 11 marzo
1997,  n.  50 convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della
detrazione  d'imposta  di  cui al punto 2 del presente dispositivo da
Euro 103,29 a Euro 258,23, per titolari di diritto reale di godimento
(usufrutto,  uso  abitazione)  di unica unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale  ed  avente  le  caratteristiche  immobiliari
previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito
lordo  imponibile  riferito  al nucleo familiare non superiore a Euro
9.812,68,   (riferito   al  reddito  annuo  precedente  a  quello  di
liquidazione  dell'imposta) elevato a Euro 13.272,94 se il coniuge e'
a  carico.  Tali  limiti  di  reddito  sono elevati di ulteriori Euro
516,46 per ogni familiare a carico nullatenente.
    (Omissis).