COMUNE DI MONTE URANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.102 del 5-5-2003)

    Il  comune  di  Monte  Urano  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  l'11  marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   Di  mantenere  invariata,  per  l'anno  2003,  la  struttura
applicativa  dell'imposta prevista per l'anno precedente, confermando
le aliquote previste per l'anno 2002 come di seguito indicato:
      aliquota base del 5,5 per mille;
      aliquota  minima  del 4 per mille per un periodo massimo di tre
anni  relativamente  ai  fabbricati  realizzati  per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
      si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      aliquota  agevolata  ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
n.  449/1997 pari al 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore
di  proprietari  che  eseguono interventi volti al recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico nei
centri  storici,  ovvero  rivolti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto o all'utilizzo dei sottotetti;
      aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad
abitazione  mantenute  nella  disponibilita'  del  proprietario e non
locate;
      aliquota  del 6 per mille per le unita' immobiliari locate, con
contratto  registrato  alla data di scadenza di pagamento della prima
rata di imposta;
      detrazione per l'abitazione principale pari a 155,00 euro.
    Resta  inteso  che  per  l'immobile  concesso  in uso gratuito, a
titolo   di  abitazione  principale,  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale continua ad essere applicata l'aliquota ordinaria del 5,5
per  mille  non estendendosi agli stessi le agevolazioni previste per
l'abitazione principale.
    (Omissis).