COMUNE DI OSTELLATO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.102 del 5-5-2003)

    Il  comune  di  Ostellato  (provincia  di Ferrara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    a) di stabilire per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili
con l'aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
    b) di stabilire per l'anno 2003 l'I.C.I. con l'aliquota agevolata
del  6,2  per  mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
    c) di   stabilire   per   l'anno  2003  l'I.C.I.  con  l'aliquota
differenziata del 7 per mille nei casi sottospecificati:
      aree  edificabili,  limitatamente  a  quelle  in zona C, per le
quali  non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia,
ne' e' stata inoltrata relativa istanza;
      immobili  compresi  nelle  categorie  catastali A-C-D destinati
alla locazione e rimasti sfitti;
      unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazione  e  possedute  in
aggiunta   a   quella   utilizzata  come  abitazione  principale  del
possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti,
per i quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,4 per mille:
        unita'  immobiliari  date  in  uso  gratuito  ai familiari, a
condizione che gli stessi vi risiedano;
        una   delle  unita'  immobiliari  tenute  a  disposizione  da
contribuenti residenti all'estero;
        unita'   immobiliari   in   comproprieta'   utilizzate   come
abitazione  principale  da  uno o piu' comproprietari, fermo restando
l'aliquota   agevolata   del   6,2   per   mille  per  il  possessore
utilizzatore;
    d) di  stabilire  per  l'anno  2003  l'I.C.I. con l'aliquota piu'
favorevole  del  5  per  mille  nei casi di soggetti che concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    e) di  disporre  che  qualora  durante  l'anno  si  verifichi una
diversa   situazione  che  dia  luogo  all'applicazione  di  aliquota
differenziata,  la  maggiorazione si applichera' per i mesi durante i
quali si e' verificata la situazione stessa;
    f) di   prevedere   anche  per  l'anno  2003  la  detrazione  per
l'abitazione  principale  del  soggetto passivo in Euro 103,29, fatti
salvi  i  soggetti  in  situazione di particolare disagio economico e
sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione
stessa e' fissata in Euro 258,23.
    (Omissis).
    Per  l'anno  2003  la  detrazione per l'abitazione principale dei
soggetti    passivi    in    situazione    di   particolare   disagio
socio-economico, di seguito specificati, e' fissata in Euro 258,23:
      soggetti  proprietari o titolari del diritto di usufrutto - uso
-   abitazione,   unicamente   dell'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
        a) pensionati  e  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  monoreddito,  in condizione non lavorativa, che
abbiano  un  reddito lordo da pensione non superiore a Euro 8.394,47,
riferito all'anno 2002;
        b) pensionati  e  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  con  reddito  lordo  di  tutti i componenti del
nucleo  familiare, riferito all'anno 2002, fino a Euro 13.556,06 piu'
Euro 1.037,08 per ogni familiare a carico;
        c) lavoratori   in   cassa   integrazione  straordinaria,  se
disoccupati,  con  reddito  lordo  di  tutti  i  componenti il nucleo
familiare,  riferito  all'anno  2002, fino a Euro 13.556,06 piu' Euro
1.037,08 per ogni familiare a carico;
        d) titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma
dei  regolamenti  vigenti,  se  non  gia'  beneficiari ai sensi delle
lettere precedenti.
    In  tutti  i  casi suindicati il contribuente non puo' esercitare
attivita'  d'impresa,  di  partecipazione  o  di lavoro autonomo, ne'
possedere  alcuna  proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali
condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare.
    Il   diritto   al  riconoscimento  della  maggior  detrazione  e'
subordinato   alla   presentazione   dell'istanza,   sotto  forma  di
autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio
tributi che fornisce i relativi moduli.
    (Omissis).