COMUNE DI RIVANAZZANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.102 del 5-5-2003)

    Il  comune  di  Rivanazzano  (provincia  di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    A) di  confermare  con  effetto  dal  1° gennaio 2003, l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,50
per   mille,   secondo   le   modalita'  delle  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari;
    B) di  stabilire  che  la  detrazione dall'imposta comunale sugli
immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2003 nelle
misure   formulate  come  appresso,  cosi'  come  identificate  nella
premessa:
      1)  pensionati  nullatenenti con abitazione unica con garage di
pertinenza:
        con  un reddito familiare lordo sino a Euro 8.780: detrazione
Euro 258;
        con un reddito familiare lordo sino a Euro 12.911: detrazione
Euro 155;
      2) nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico
(con un reddito complessivo lordo sino a Euro 14.461: detrazione Euro
258;
      3)  portatori  di  handicap con attestato di invalidita' civile
e/o  famiglie con la presenza di portatori di handicap con un reddito
complessivo lordo sino a Euro 11.362: detrazione Euro 258;
      4)  disoccupati  non  stagionali,  regolarmente  iscritti nelle
liste  di  collocamento,  lavoratori posti in cassa integrazione o in
mobilita',   per   almeno  sei  mesi,  nell'anno  2002,  con  reddito
complessivo lordo sino a Euro 8.780: detrazione Euro 258.
    I  soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di
usufrutto, altri immobili.
    Al  fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si ritiene legittimo e
sufficiente,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta',
attestante:
      1)  la  condizione  di  appartenenza  ad  una categoria ammessa
all'ulteriore detrazione;
      2)  reddito  complessivo  del nucleo familiare, allegando copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
      3) il non possesso di altri immobili e/o terreni.
    La  dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal
contribuente  avanti un funzionario comunale competente a ricevere la
documentazione.
    Di  tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini
non  appartenenti  alle  categorie  citate  e  quelli  possessori  di
immobili classificati a catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9;
    C) ... omissis ...
    (Omissis).