COMUNE DI COSSATO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.107 del 10-5-2003)

    Il  comune  di  Cossato  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il
12 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  revocare la deliberazione della giunta comunale n. 262 in
data  18  novembre  2002,  avente per oggetto «Imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote anno 2003».
    2.    Di   mantenere   invariata   per   l'esercizio   2003,   la
diversificazione  delle aliquote I.C.I. sugli immobili utilizzata per
il 2002 (oltre a quelle gia' previste in regolamento), vale a dire:
      aliquota I.C.I. unita' abitativa principale: 5,50 per mille;
      aliquota altri immobili: 6 per mille;
      aliquota unita' abitative sfitte: 7 per mille;
lasciando  inalterata la detrazione per l'unita' abitativa principale
in Euro 103,29.
    3.   Di  dare  atto  che  la  detrazione  applicabile  all'unita'
abitativa  principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992
e  circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui
all'art.  3,  comma  55,  della legge n. 662/1996 verra' mantenuta in
Euro  103,29  per  l'anno 2003 e deliberata dal consiglio comunale in
sede   di   modifica  del  relativo  regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta.
    4. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura
del  4  per  mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni,
relativamente  ai  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita'  la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come
previsto  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come
modificato  dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria n. 662 del
23 dicembre 1996.
    5.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  unita'  abitativa
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre
1996.
    (Omissis).
Avvertenza:
    La presente deliberazione revoca quella del 18 novembre 2002 gia'
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 17 del
22 gennaio 2003, pag. 90, seconda colonna.