AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 9 aprile 2003 

Approfondimento  del  tema  generale  relativo  alla prevedibilita' e
previsione  delle cause di sospensione dei lavori. (Determinazione n.
9/2003).
(GU n.115 del 20-5-2003)

                    IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA
                         SUI LAVORI PUBBLICI

  Premesse.
  L'art.  133  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99,
nel  disciplinare  la sospensione e la ripresa dei lavori, dispone al
comma  9  che  «quando  la  sospensione  supera  il  quarto del tempo
contrattuale    il   responsabile   del   procedimento   da'   avviso
all'Autorita».
  Le molteplici comunicazioni ricevute in esito all'obbligo normativo
-  come  richiamato  anche  nel  comunicato  «Informazioni  su  fatti
specifici»  pubblicato  nella  G.U.R.I.  del  6 febbraio 2002 - hanno
formato  oggetto  di  esame  e,  in  taluni  casi, di approfondimento
istruttorio,  al  fine  di  valutare  la ricorrenza e la natura delle
"circostanze  speciali"  che  hanno  impedito  in  via  temporanea il
proficuo svolgimento dei lavori previsti nel contratto d'appalto.
  Come  e'  stato  gia'  riportato  nella  determinazione n. 3 del 12
febbraio 2003, una percentuale significativa delle sospensioni (circa
1/3)   trova   la  sua  motivazione  nelle  condizioni  climatiche  o
ambientali  sfavorevoli  all'esecuzione  dei  lavori a regola d'arte,
laddove tali condizioni risultavano facilmente prevedibili, in quanto
la  consegna  dei  lavori  era  avvenuta proprio nell'imminenza della
stagione  invernale  o  del  manifestarsi  delle  circostanze avverse
(periodo  turistico-balneare,  manifestazioni  fieristiche  di  lunga
durata,  incremento  stagionale  del  traffico veicolare, festivita',
ecc.).
  Ma  anche  nei  casi  di  sospensione  riconducibili ad altre cause
risulta   frequente   il   richiamo   a   situazioni  «impreviste  ed
imprevedibili»,  mutuando  - con tutta evidenza - tale definizione da
quella  contenuta  nell'art.  25,  comma 1, lettera b) della legge n.
109/94 e riferita alla varianti in corso d'opera.
  Un'analoga  considerazione puo' operarsi anche in relazione ai casi
di  affidamento  diretto  mediante  trattativa  privata  - ugualmente
sottoposti  all'obbligo di comunicazione all'Osservatorio - nei quali
l'urgenza  che  impedisce  il  ricorso alle normali procedure di gara
trova una non inconsueta giustificazione invocando il manifestarsi di
circostanze  speciali  ed eccezionali che vengono qualificate appunto
come «impreviste ed imprevedibili».

Ritenuto in diritto.

  In  sostanza,  la  suddetta  definizione  sembra assumere un valore
"trasversale"  nell'ambito della norma, in quanto finisce non di rado
per  caratterizzare  almeno  tre delle fattispecie (varianti in corso
d'opera,  sospensioni  dei  lavori  e  trattative  private)  che - in
ossequio   al   rispetto   dei   criteri  di  efficienza,  efficacia,
economicita'  e  tempestivita' di cui all'art. 1 della legge quadro -
devono   costituire   l'eccezione   nello   svolgimento  "fisiologico
dell'appalto".
  Se a cio' si aggiunge che il richiamo alla imprevedibilita' risulta
sovente ingiustificato, dovendosi invece ipotizzare una carenza nello
svolgimento  delle attivita' propedeutiche all'esecuzione dei lavori,
appare  opportuno  approfondire  -  sotto l'aspetto tecnico - il tema
generale    delle   circostanze   impreviste,   distinguendo   quelle
prevedibili da quelle imprevedibili.
  Mentre il ricorrere della circostanza imprevista deriva da una mera
ed  acritica  constatazione  oggettiva  della singola fattispecie, la
ricorrenza  di  una situazione di imprevedibilita' consegue invece ad
una  valutazione - ancorata a condizioni chiare e riconoscibili - che
porta  ad  escludere, obiettivamente, la possibilita' di prefigurarsi
l'evento.
  Quest'ultima  precisazione  - che potrebbe sembrare superflua, dato
l'inequivocabile tenore letterale dell'art. 25, comma 1, lettera b) -
trova  invece  la  sua ragion d'essere nelle risultanze delle analisi
condotte  sulle  comunicazioni  trasmesse  dalle  stazioni appaltanti
all'Autorita', dalle quali emerge una diffusa tendenza a confondere i
due  termini  indicati  nella  norma,  fino a sovrapporli ed a fargli
assumere il medesimo significato.
  A   titolo   esemplificativo,   si   riportano  di  seguito  alcune
fattispecie   di   circostanze   impreviste,  nelle  quali  non  puo'
riconoscersi il carattere della imprvedibilita':
    A)  esigenze  manifestate  in  corso  d'opera  dall'ente  usuario
dell'immobile   oggetto   dei  lavori.  In  particolare,  sono  stati
prospettati  casi  di  sospensione dei lavori disposte per consentire
agli  utilizzatori  dell'immobile  interessato  dall'appalto (sede di
caserme,  uffici,  scuole,  residenze,  ecc.)  di  ricercare una sede
alternativa,  oppure  - qualora si sia dovuta assicurare l'esecuzione
dei   lavori   e  la  contemporanea  fruizione  dell'immobile  -  per
organizzare  sul  momento  i  trasferimenti  temporanei (di persone e
materiali)   nell'ambito  del  cantiere  e  gestire  le  interferenze
generate dallo svolgimento delle due distinte attivita'.
  E'  evidente  che  tali  situazioni  od  altre similari non possono
considerarsi  "inattese",  essendovi  una conoscenza preventiva delle
relative  problematiche,  le  quali  andavano  percio'  affrontate  e
risolte - in una parola, gestite - prima della consegna dei lavori.
    B) Interferenze tra i lavori in corso d'esecuzione ed altre opere
a farsi o preesistenti (impianti, sottoservizi, ecc.). Nel dettaglio,
e'  stato  spesso invocato il ricorso alla sospensione dei lavori nei
casi  di  compresenza  di  due  o piu' imprese sulla medesima area di
cantiere  o  su area attigua, quando una di esse non poteva utilmente
proseguire  nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, pena il
reciproco  intralcio.  In proposito vi e' da aggiungere che in alcuni
casi  tale situazione si e' riverberata negativamente su entrambi gli
appalti svolti in contemporanea, con la sostanziale configurazione di
un doppio impedimento.
  Talora  le  sospensioni sono state invece motivate dalla necessita'
di   attendere  l'intervento  di  soggetti  estranei  alla  procedura
d'appalto,  ma aventi competenza su impianti a rete o simili, aerei o
interrati,  interferenti  a  vario  titolo  con  i lavori in corso di
esecuzione.  Infine,  in  relazione  ad  alcuni  appalti suddivisi in
lotti,  sono  state  disposte  sospensioni dei lavori per procedere a
varianti    con    ridistribuzione    delle   lavorazioni   previste,
anticipandone   alcune  contemplate  nei  lotti  futuri  per  evitare
successive  duplicazioni  nell'esecuzione delle opere accessorie e di
finitura.  Si  e' cioe' verificato che la logica di esecuzione non ha
coinciso  con una logica tesa a raggiungere la compiuta funzionalita'
dei lavori realizzati.
  Analogamente a quanto rappresentato in precedenza, non vi e' dubbio
che  le  situazioni di interferenza simili a quelle descritte fossero
immaginabili  gia'  nella  fase  che  precede  l'appalto  e dovessero
percio'  ricevere la giusta attenzione da parte dei soggetti preposti
all'iter   di   realizzazione  dell'opera  pubblica,  allo  scopo  di
eliminare   tutti   i  prevedibili  effetti  ostativi  alla  regolare
esecuzione dei lavori.
    C)  Adempimenti  propedeutici all'acquisizione di autorizzazioni,
nulla-osta,  ecc.,  o,  piu' in generale, all'esecuzione proficua dei
lavori.   Benche'  la  vigente  normativa  sia  inequivocabile  nello
stabilire  che  la  validazione  progettuale  debba  riguardare anche
l'attivita'   di   verifica   circa   «l'acquisizione   di  tutte  le
approvazioni  ed  autorizzazioni  di  legge, necessarie ad assicurare
l'immediata  cantierabilita' del progetto» (art. 47, comma 2, lettera
1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/99), sono
pervenute  numerose  comunicazioni  relative a sospensioni dei lavori
riconducibili  al  mancato  svolgimento  di  adempimenti preliminari.
Oltre  alle  fattispecie  di  lavori  iniziati  in  assenza di alcune
autorizzazioni  (giustificando a volte tale carenza con la necessita'
di    rispettare   l'improrogabile   tempistica   per   accedere   al
finanziamento), sono stati annoverati casi nei quali gli interventi a
farsi  incidevano  su  beni  assoggettati  alla  competenza  di altre
amministrazioni,  la  cui autorizzazione iniziale restava subordinata
alla  successiva  definizione di accordi operativi in ordine ai tempi
ed  alle  modalita'  di  svolgimento di alcune lavorazioni (scavi che
comportavano  la  chiusura  al  traffico  di  strade,  spostamento di
sottoservizi,  campagne  di scavo e rilievo archeologico, smaltimenti
di  materiali  equiparati  ai  rifiuti  tossici,  ecc.). Infine, sono
pervenute  notizie  di sospensione dei lavori disposte in conseguenza
del  ritrovamento  di  ordigni  bellici  (cui  ha  dovuto far seguito
l'affidamento  delle  necessarie  operazioni  di  bonifica).  Se tale
evenienza  costituisce  -  oggettivamente  - una causa imprevedibile,
qualora  sia  riferita  ad aree che, alla luce dei dati storici, sono
risultate  escluse  da  qualsiasi  attivita' bellica, non altrettanto
puo'  dirsi  per  quei territori che sono stati interessati da azioni
militari   terrestri   od   aeree  e  per  i  quali,  in  assenza  di
significativi interventi di antropizzazione, non poteva escludersi la
presenza di ordigni bellici inesplosi.
  Anche  in  queste  fattispecie  deve rilevarsi che le condizioni di
impedimento  alla  regolare esecuzione dei lavori potevano e dovevano
essere  affrontate  in  via preventiva, nell'ambito di una corretta e
completa programmazione dell'intervento a farsi.
    D) Necessita' di introdurre varianti tecniche e/o prevedere nuove
lavorazioni.  Un  numero significativo di comunicazioni rese ai sensi
dell'art.  133,  comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999 ha riguardato il ricorso a varianti ex art. 25, comma 1,
lettera  b)  della legge n. 109/1994, con la motivazione che in corso
d'opera  si  erano  manifestate  necessita'  di prevedere ulteriori o
differenti  categorie di lavori. L'esame delle singole fattispecie ha
pero'  evidenziato, con grande frequenza, che l'introduzione di nuove
lavorazioni e' stata la conseguenza di un approfondimento progettuale
tecnicamente insufficiente, o dell'inadeguata valutazione dello stato
di fatto.
  Anche in questa fattispecie deve rilevarsi che le nuove lavorazioni
possono  derivare  da  circostanze  che  non  possono essere ritenute
imprevedibili in quanto riferibili ad altra problematica quale quella
dell'errore progettuale.
    E)  Problemi  organizzativi della stazione appaltante. Sono state
prospettate,  come  cause  della  sospensione dei lavori, difficolta'
operative delle singole stazioni appaltanti, connesse alla carenza di
organico,  all'indisponibilita' dei soggetti preposti alla conduzione
dell'appalto  (ad esempio per malattia, per la scadenza dei contratti
a  tempo determinato o similari stipulati per l'espletamento di dette
funzioni),  all'assunzione  da  parte  degli  istituti  appaltanti di
diverse o nuove competenze rispetto a quelle gia' assegnate.
  La  casistica  suesposta chiama in causa fatti estranei all'appalto
in  se',  riguardando  sostanzialmente  difficolta'  di funzionamento
della  «macchina amministrativa» in seno agli enti appaltanti. Non vi
e',    quindi,    una    diretta    responsabilita'    dei   soggetti
istituzionalmente  preposti alla realizzazione dell'iter esecutivo di
un'opera  pubblica;  tuttavia,  le  conseguenze  che tali impedimenti
possono  produrre  -  sotto  forma  di  maggiori  oneri derivanti dal
contenzioso  intervenuto  o  dal  ritardo nella consegna dei lavori -
impongono  comunque  una  preliminare  attivita'  di  pianificazione,
estesa a tutti gli aspetti implicati nella procedura d'appalto.
    F)  Problemi  organizzativi  delle imprese esecutrici. Sono state
rilevate  sospensioni disposte dalla stazione appaltante su richiesta
dell'appaltatore per difficolta' connesse con l'approvvigionamento di
alcuni  tipi  di materiali o forniture, nonche' con la difficolta' di
realizzare  a  regola  d'arte  opere  particolari a causa di problemi
organizzativi e/o esecutivi.
  Anche  in  questi casi il riconoscimento dell'imprevedibilita' deve
essere effettuato e chiaramente motivato, rilevando che pur dovendosi
ritenere inammissibili richieste dell'appaltatore per il recupero dei
maggiori   oneri  sostenuti,  non  possono  invece  escludersi  oneri
extracontrattuali  dovuti,  ad  esempio, alla necessita' di sostenere
costi non programmati per il ritardo nell'utilizzazione dell'opera.
  L'elenco delle fattispecie suelencate, non e' certamente esaustivo,
ma  e'  indicativo  dei  criteri da seguire per una valutazione della
sussistenza   delle   condizioni  di  «imprevedibilita»,  ancorata  a
condizioni chiare e riconoscibili.
  Dalle considerazioni svolte segue che:
  1.  Qualora  in  corso  di  esecuzione  dei  lavori  si verifichino
circostanze  impreviste  che  impongano di procedere alla sospensione
dei   lavori,   il   responsabile   del   procedimento   cui  compete
l'accertamento   della   situazione   di   fatto   -  deve  attenersi
scrupolosamente al disposto di cui all'art. 134, comma 8, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999, motivando in maniera
esauriente  la  non  imputabilita'  alla  stazione  appaltante  delle
condizioni createsi, specificando che le stesse non erano prevedibili
al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
  2.  Le  motivazioni  addotte  a  giustificazione  non devono essere
generiche  in  quanto  devono consentire l'espressione di un giudizio
chiaro  circa  l'ammissibilita' e complessiva utilita' (in termini di
efficacia,  tempi  e costi) della decisione assunta dal responsabile.
In  caso  contrario  ne consegue automaticamente un giudizio negativo
sull'attivita'    tecnico-amministrativa    svolta   dalla   stazione
appaltante  e  -  per  essa  -  dai soggetti preposti alla conduzione
dell'appalto  ed  investiti  della  sua  gestione  e  della  connessa
responsabilita',  con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro
operato sia desumibile un danno erariale.
    Roma, 9 aprile 2003
                                                 Il Presidente: Garri