MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2003 

Liquidazione  coatta  amministrativa  della  liquidazione  del «Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali».
(GU n.124 del 30-5-2003)

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed  integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione
di  enti  di  diritto  pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti,  soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza pubblica;
  Visto  l'art.  9  della  legge  15  giugno  2002,  n.  112,  ed  in
particolare  il  comma  1-ter,  il  quale  dispone  che  il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato,  individua le gestioni gravemente deficitarie
per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa;
  Visto  il  decreto-legge  22 gennaio  1990,  n.  6, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 24 marzo 1990, n. 58, con il quale si e'
stata  disposta  la  soppressione  e  messa in liquidazione del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (F.G.I.C.L.P.);
  Considerato che con decreto del ragioniere generale dello Stato del
19 dicembre   2000,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  2 gennaio  2001,  sono  state  avocate  al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
a decorrere dal 1° gennaio 2001, ed affidate all'Ispettorato generale
per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti  (I.G.E.D.)  le residue
operazioni liquidatorie del Fondo;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del 7 gennaio 2002 e'
stata   disposta   la   nomina  di  un  commissario  liquidatore  del
F.G.I.C.L.P.,  a  seguito  del  decesso  del  precedente  commissario
liquidatore, nominato con decreto del 3 maggio 2001;
  Ritenuto  di  dover  assumere formalmente la liquidazione del Fondo
gestione  istituti  contrattuali  lavoratori  portuali ai sensi della
citata legge n. 1404/1956;
  Rilevato che dalla situazione patrimoniale del Fondo al 31 dicembre
2002  risulta  che  a  fronte  di  un  attivo  di Euro 709.095.322,45
sussiste  un  passivo  di  Euro 907.931.228,60  con  un  disavanzo di
Euro 198.835.906,15;
  Considerato     che    la    situazione    finanziaria    evidenzia
l'impossibilita'  da  parte  di  tale  gestione a soddisfare tutte le
proprie obbligazioni;
  Rilevato  che  lo  squilibrio  tra  elementi  attivi  e passivi del
patrimonio  complessivamente  considerato  ed in particolare lo stato
gravemente   deficitario  richiedono  l'apertura  della  liquidazione
coatta  amministrativa,  secondo  quanto  disposto dal citato art. 9,
comma 1-ter, della legge n. 112/2002;
  Sentito  il  gruppo  di  lavoro  istituito  con  provvedimento  del
ragioniere  generale  dello  Stato  del  2 agosto 2002, integrato con
provvedimento del 12 settembre 2002;
                              Decreta:
  1.   La  liquidazione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori portuali e' formalmente assunta ai sensi dell'art. 5 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  2.   La  liquidazione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori  portuali  e' sottoposta alla procedura della liquidazione
coatta  amministrativa,  di  cui  all'art.  194  e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Con successivo decreto si procedera' alla nomina del commissario
liquidatore e del comitato di sorveglianza.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 maggio 2003
                           Il ragioniere generale dello Stato: Grilli