MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 maggio 2003 

Riconoscimento  in  favore  della  cittadina  straniera, familiare di
cittadino  italiano,  prof.ssa  Rols  Cristina  Carmen,  di titolo di
formazione,   acquisito   in  Paese  extracomunitario,  quale  titolo
abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.
(GU n.135 del 13-6-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.  670; la legge 7 agosto 1990, n. 21; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297; il decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.   39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita'  europea  e  Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il
21 giugno  1999;  la  legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo
2003, n. 53;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della
citata  legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999, di riconoscimento di
titolo  di  formazione  professionale per l'insegnamento acquisito in
Paese  extracomunitario  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche' la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato
titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione  corrispondente  a  quella  cui la persona interessata e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato  ad una formazione postsecondaria nell'altro Paese di due
anni  ed  in  Italia  di  quattro  anni,  per cui alla fattispecie si
applicano  le  disposizioni  di  cui al citato decreto legislativo n.
319/1994  compatibilmente  con la natura, la composizione e la durata
della  formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto, conformemente alla valutazione di merito espressa in sede
di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per
quanto  prescrivono  l'art.  49,  comma  3,  del  citato  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 e l'art. 14, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 319/1994:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il  titolo;  l'esperienza  posseduta integra e completa la formazione
professionale;
  Rilevato  che  la  persona  interessata,  coniugata  con  cittadino
italiano:   e'  regolarmente  soggiornante  in  Italia  (permesso  di
soggiorno  rilasciato  il  15 agosto  2000  dalla  Questura di Reggio
Emilia  E/462854,  con  scadenza  il  28 giugno 2003); ha chiesto, il
21 giugno   2001,  al  Prefetto  di  Reggio  Emilia  la  cittadinanza
italiana;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione:  «Profesorade Educacion Preescolar»
conseguito  presso  «Instituto  privado  incorporado  a  la enseñanza
oficial»  «Nuestra  Senora De Lujan» il 29 luglio 1983, posseduto da:
Rols  Cristina  Carmen,  nata  a Lujan (Argentina) il 13 giugno 1963,
cittadina  argentina, comprovante una formazione professionale al cui
possesso  la  legislazione  dal  Paese  lo  ha rilasciato (Argentina)
subordina  l'esercizio  della professione di insegnante, costituisce,
per  la  detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di
docente nelle scuole materne.
  2.   La   spendibilita'   del  presente  riconoscimento  di  titolo
abilitante  all'esercizio, in Italia, della professione docente resta
subordinata  alle  modalita',  condizioni, requisiti e limiti imposti
dalla normativa vigente.
  3.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del
citato  decreto  legislativo  n.  319,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 16 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli