AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 14 maggio 2003 

Pagamenti  in  acconto e maturazione dell'ultima rata. (Deliberazione
n. 101).
(GU n.135 del 13-6-2003)

                            IL CONSIGLIO

  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
  L'ANCE  ha  richiesto  a  questa Autorita' un parere in merito alla
legittimita'  del  comportamento  di  alcune  stazioni appaltanti che
incorporano  nella  rata  di  saldo  anche  l'ultima rata di acconto,
qualora,  per  effetto  di  variazioni in diminuzione intervenute nel
corso  dell'esecuzione,  l'importo residuale dei lavori non raggiunga
quello  stabilito  nel  capitolo speciale per il pagamento delle rate
stesse.
  Comportamento  questo,  dovuto al fatto che una simile eventualita'
non  e'  normativamente prevista; infatti, l'art. 141 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554, si limita a
prevedere  che  i  pagamenti  in  acconto  devono  essere erogati nei
termini o nelle rate stabiliti dal capitolo speciale d'appalto.
  Da  quando  sopra,  a  parere dell'ANCE deriverebbe un aggravio per
l'appaltatore,  il quale per la liquidazione dell'importo residuo dei
lavori   eseguiti,   deve   attendere  l'effettuazione  del  collaudo
provvisorio, termine, questo, previsto per il pagamento della rata di
saldo.
  La  suddetta  problematica  e'  stata sottoposta all'attenzione dei
firmatari  dei  protocolli d'intesa con questa Autorita', i quali non
hanno formulato valutazioni.
Ritenuto in diritto.
  Al  fine  di  fornire  una  soluzione  alla  problematica sollevata
dall'ANCE,   deve  preliminarmente  evidenziarsi  che  negli  appalti
pubblici  di  lavori  la  previsione contrattuale di acconti in corso
d'opera  costituisce  per  l'amministrazione  committente un obbligo,
poiche'  negli  atti  posti  a  base  di  gara,  e  segnatamente  nel
capitolato   speciale   di   appalto,   e'   tenuta  a  prevedere  la
corresponsione  sia  di  acconti con le relative modalita' e tempi di
liquidazione (ex art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999) si di una rata di saldo da erogare soltanto dopo che sia
stato   effettuato   il  collaudo  provvisorio  dell'opera  e  previa
prestazione  di  garanzia  fideiussoria da parte dell'appaltatore (ex
art.  205  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
Gli  acconti rappresentano delle mere anticipazioni sul corrispettivo
ed  hanno  la  finalita'  di  agevolare  l'attivita' dell'appaltatore
evitandogli    un   eccessivo   ricorso   al   credito   bancario   o
all'autofinanziamento.
  Da  quanto  sopra,  pertanto,  deriva  che  allorche'  maturano  le
condizioni  per il pagamento dell'acconto, risultanti dal registro di
contabilita',   il  direttore  dei  lavori  ed  il  responsabile  del
procedimento   devono   rilasciare,   rispettivamente,  lo  stato  di
avanzamento  lavori  nel  termine  indicato  nel  capitolato speciale
d'appalto  (art.  168,  comma 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  554/1999)  ed  il  certificato  di  pagamento  (entro
quarantacinque  giorni  dal  SAL  -  art.  29 decreto ministeriale n.
145/2000), onde consentire all'amministrazione di emettere il mandato
di  pagamento  (disciplina  cosi'  lineata  anche  nell'art.  114 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Mentre la rata
di  saldo  e'  corrisposta  entro  novanta  giorni dall'emissione del
certificato  di  collaudo  provvisorio  o del certificato di regolare
esecuzione  (art.  205  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
554/1999).
  Tali   pagamenti,   tuttavia,   sono  legati  alla  prestazione  di
preventive   garanzie   fideiussorie.  Per  gli  acconti  costituisce
sufficiente  copertura  la  cauzione  definitiva  di cui all'art. 30,
comma 2  della  legge quadro, come novellato dalla legge n. 166/2002,
il  quale  stabilisce,  peraltro,  che  detta  cauzione e' svincolata
progressivamente  in  base  agli  importi  di lavori eseguiti. Per il
pagamento  della  rata  di  saldo,  invece,  risulta  necessaria  una
garanzia fideiussoria ai sensi degli articoli 29, comma 9 della legge
n.  109/1994  e  successive  modificazioni  e  205  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Riguardo alla suddetta rata di saldo, deve rilevarsi che, come pure
precisato  nella  determinazione  n. 5/02 di questa Autorita', avendo
l'art.  31  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
abrogato  sia all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  1063/1962,  sia  l'art.  22  della  legge  n.  1/1978  ed  avendo
disciplinato   nuovamente   all'art.  114  i  pagamenti  in  acconto,
dall'entrata  in  vigore  del  regolamento di attuazione, e' preclusa
alle amministrazioni appaltanti la possibilita' di operare in sede di
pagamento  degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del
5%  sul  credito dell'appaltatore; resta, pertanto, in vigore la sola
ritenuta   dello   0,50%   che  le  amministrazioni  appaltanti  sono
autorizzate  ad  effettuare  -  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto
ministeriale  n.  145/2000  -  a  garanzia  dell'osservanza, da parte
dell'appaltatore,  delle  norme  e  delle  prescrizioni dei contratti
collettivi,  delle  legge  e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute,  assicurazione  ed  assistenza  dei  lavoratori.  La suddetta
ritenuta    viene   svincolata,   previa   liberatoria   degli   enti
previdenziali  interessati,  solo con la rata di saldo, corrisposta a
fronte  del  prezzo  pattuito per l'opera realizzata sulla base delle
risultanze del conto finale.
  Riguardo,  invece,  alla  disciplina delle varianti in diminuzione,
brevemente  si rileva che l'art. 135 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  prevede  che la stazione appaltante durante
l'esecuzione  dei  lavori  puo'  ordinare, alle stesse condizioni del
contratto,  e  nel  rispetto  dell'art.  25  della  legge quadro, una
diminuzione  nei  limiti  e  con  gli  effetti stabiliti nel capitolo
generale.   Quest'ultimo,   infatti,   all'art.   12  specifica  che,
indipendentemente  dalle ipotesi previste dall'art. 25 della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni  la  stazione  appaltante puo'
ordinare  l'esecuzione  dei  lavori  in  misura  inferiore rispetto a
quanto  previsto  nel  capitolato  speciale,  nel limite di un quinto
dell'importo  di  contratto  come  determinato ai sensi dell'art. 10,
comma 4,  decreto  ministeriale  n.  145/2000  e  senza nulla competa
all'appaltatore   a   titolo  di  indennizzo.  Aggiunge  il  comma 2,
dell'art. 12, decreto ministeriale n. 145/2000 che l'intenzione della
stazione  appaltante  di avvalersi della facolta' di diminuzione deve
essere comunicata all'appaltatore prima del raggiungimento del quarto
quinto dell'importo contrattuale.
  Dall'esame  della  disciplina  dei  pagamenti  e  delle varianti in
diminuzione,   sopra   illustrate,   possono   trarsi   le   seguenti
considerazioni.
  In  primo  luogo, dalla medesima disciplina emerge che non esistono
previsioni  normative  o  regolamentari  che riconoscano in capo alla
stazione  appaltante  la  facolta'  di corrispondere l'ultima rata di
acconto  unitamente alla rata di saldo; i pagamenti di queste ultime,
infatti, vengono regolati in maniera ben distinta, perche' differenti
sono  le  finalita' perseguite richieste per i due istituiti: le rate
d'acconto,   dirette   al   pagamento   graduale   del  corrispettivo
dell'appalto,  e  legate alla cauzione definitiva ex art. 30, comma 2
della legge quadro, la rata di saldo diretta invece alla restituzione
delle  ritenute  ex  art. 7 decreto ministeriale n. 145/2000, ed agli
eventuali  maggiori oneri per riserve dell'appaltatore, e legata alla
cauzione ex art. 28, comma 9 della legge quadro.
  In  secondo  luogo,  deve  rilevarsi  che  l'eventuale  variante in
diminuzione,  intervenuta  ed  effettuata per volonta' della stazione
appaltante,    quindi    non    dipendente    da   causa   imputabile
all'appaltatore,    non    dovrebbe    ricadere    sulla    posizione
economico-contrattuale  di  quest'ultimo,  il  quale  abbia  eseguito
correttamente  le lavorazioni oggetto dell'appalto, ed abbia, quindi,
maturato il relativo diritto al pagamento.
  Non  va, infatti, dimenticato che, come affermato nella gia' citata
determinazione  n.  5/2002,  la pubblica amministrazione nei rapporti
contrattuali  non  ha  alcuna  posizione  differenziata  rispetto  al
privato  contraente e non potendo, quindi esimersi dall'assunzione di
responsabilita'  legate  a  fattori  organizzativi, appare necessaria
l'adozione  nelle  amministrazioni pubbliche di interventi gestionali
ed    organizzativi    che    realizzino    un'effettiva    e   reale
razionalizzazione delle procedure.
  Sembrerebbe,  pertanto,  ammissibile una deroga alla disciplina dei
pagamenti delle rate d'acconto, in presenza di circostanze dipendenti
dal  comportamento  dell'amministrazione  appaltante  ed  in grado di
incidere negativamente sulla gestione dell'appalto.
  Del  resto,  l'ammissibilita'  di  una deroga alle disposizioni del
capitolato  speciale  relative  ai pagamenti, e' prevista anche dallo
stesso art. 114, comma 3 del regolamento generale, laddove stabilisce
che «nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni  la  stazione  appaltante  dispone  comunque  il  pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione».
  Una   simile   disposizione,   che   ammette   la  possibilita'  di
corrispondere  il  pagamento in acconto per gli importi maturati fino
alla  data di sospensione dei lavoratori, anche se non corrispondenti
all'importo  prestabilito,  sebbene riferita a fattispecie differente
da  quella  in  esame,  consente di ritenere ammissibile la deroga de
qua,    ove    circostanze    impreviste   lo   rendano   necessario.
Conseguentemente,   tale   deroga   potrebbe  operare  anche  laddove
l'appaltatore   abbia   dato   esecuzione   al  contratto  d'appalto,
terminando i lavori, sebbene, a causa di una variante in diminuzione,
non si raggiunga l'importo pattuito per il pagamento dell'ultima rata
d'acconto.
  In base a quanto sopra considerato, il Consiglio ritiene che:
    la   stazione   appaltante   deve   corrispondere  l'ultima  rata
d'acconto, ancorche' non siano maturate le condizioni pattuite per il
pagamento  di  quest'ultima,  a  causa  di  varianti  in diminuzione,
intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori;
    e'  opportuna l'introduzione, nel capitolo speciale d'appalto, di
un'apposita   clausola   che   preveda  l'obbligo,  per  la  stazione
appaltante,  di  provvedere  al pagamento dell'ultima rata di acconto
anche qualora, per effetto delle varianti de quibus, non si raggiunga
l'importo stabilito;
    manda  all'Ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
      Roma, 14 maggio 2003
                                                 Il presidente: Garri