AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2003 

Comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  dei  dati e delle notizie
relative  alle  minusvalenze  di  ammontare  complessivo  superiore a
cinque  milioni  di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito
di piu' atti di disposizione.
(GU n.138 del 17-6-2003)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Con   riferimento   alle   cessioni   di   partecipazioni  che
costituiscono  immobilizzazioni finanziarie e alle operazioni ad esse
equiparabili   effettuate,   anche   a   seguito   di  piu'  atti  di
disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, il
contribuente   che   intende  dedurre  le  relative  minusvalenze  di
ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro comunica i dati e
le  notizie  di cui al successivo comma 3, nonche' i documenti di cui
al  successivo  comma  4,  alla  direzione  regionale  competente  in
relazione al proprio domicilio fiscale mediante consegna o spedizione
a  mezzo  del  servizio postale in plico raccomandato e con avviso di
ricevimento.
  2.  La  comunicazione, redatta in carta libera, e' effettuata entro
cinque  giorni  dalla  data  di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni
sono   state  effettuate.  La  comunicazione  si  intende  effettuata
all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La
comunicazione tardiva si considera omessa.
  3. La comunicazione deve contenere:
    a) i  dati  identificativi,  il  domicilio  fiscale  e  il codice
fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante;
    b) l'elenco  degli atti di disposizione con specifica indicazione
delle  partecipazioni  nonche'  delle  controparti  interessate  alle
operazioni che hanno dato luogo al realizzo delle minusvalenze di cui
all'art.  1, comma 4, del decreto-legge n. 209/2002, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, se conoscibili;
    c) l'indicazione  del domicilio del contribuente o dell'eventuale
domiciliatario  presso  il  quale  devono essere effettuate eventuali
comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate;
    d) la   sottoscrizione   del   contribuente   o  del  suo  legale
rappresentante.
  4.  Alla  comunicazione  deve  esser  allegata copia del bilancio e
della «Nota Integrativa».
  5.  In  caso  di  comunicazione  omessa,  incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile.
  6.  In  caso  di  avvenuta  presentazione  della  dichiarazione dei
redditi  prima  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente  provvedimento,  la  comunicazione  di  cui  al comma 1 deve
essere effettuata, con le modalita' previste al comma 2, entro trenta
giorni dalla data della predetta pubblicazione.
                            Motivazioni.
  L'art.  1,  comma  4,  del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito  dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il
contribuente  comunichi all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie
relative  alle  minusvalenze  di  ammontare  complessivo  superiore a
cinque  milioni  di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie  realizzate,  anche  a
seguito  di  piu'  atti  di  disposizione, a decorrere dal periodo di
imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del decreto al fine
di  consentire  l'accertamento  della  conformita' dell'operazione di
cessione  con  le  disposizioni  dell'art.  37-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Con  la  medesima  norma il direttore dell'Agenzia delle entrate e'
stato  delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire i dati
e  le  notizie  oggetto  di  comunicazione,  nonche' le procedure e i
termini della stessa.
  Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.
              Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
                      Normativa di riferimento.
  Art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
  Art.   37-bis   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
    Roma, 22 maggio 2003
                                                Il direttore: Ferrara