MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2003 

Proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore  di  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  Fosfotec S.r.l.,
unita' di Crotone. (Decreto n. 32383).
(GU n.141 del 20-6-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera e), del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti  i  decreti  ministeriali: n. 27051 del 21 settembre 1999, n.
28189  del  20 aprile 2000, n. 29429 del 18 gennaio 2001 e il decreto
interministeriale  n.  30951 del 18 aprile 2002, con i quali e' stata
autorizzata   la   concessione   delle   proroghe   del   trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi delle sopraccitate
normative,  per  il  complessivo  periodo  dal  1°  gennaio  1999  al
31 dicembre  2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa'
Fosfotec S.r.l.;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede,  nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi,  che  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge anche
in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Visto  il  decreto  n.  32220  del 10 aprile 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data  7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e'
stabilito  di  poter  autorizzare,  in  favore  dei  lavoratori  gia'
beneficiari, fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di
disoccupazione  speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della
legge  n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non
oltre  il  31 dicembre  2003,  ai  sensi dell'art. 41, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'accordo  stipulato  in  data  15 gennaio  2003  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le organizzazioni
sindacali   e  la  societa'  Fosfotec  S.r.l.,  nel  quale  e'  stato
concordato l'ulteriore ricorso
alla CIGS, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ai
sensi  del  citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, al fine
di  agevolare  il  processo di gestione delle eccedenze attraverso le
possibilita' di rioccupazione nelle iniziative promosse dal consorzio
«Crotone sviluppo»;
  Vista   l'istanza  della  societa'  Fosfotec  S.r.l.,  tendente  ad
ottenere  la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale,  ai  sensi  del  citato  art.  41, comma 1, della legge n.
289/2002, in favore di un numero massimo di 22 lavoratori dipendenti,
per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
  Ritenuto   di   poter  concedere  il  trattamento  di  integrazione
salariale richiesto;
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, e' prorogato il
trattamento  straordinario di integrazione salariale, in favore di un
numero  massimo  di  ventidue  lavoratori  dipendenti  dalla societa'
Fosfotec  S.r.l.,  sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unita'
in Crotone, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220
dei  10 aprile  2003,  l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di
spesa  afferenti  all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003
                                       Il direttore generale: Mancini