BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003 

Definizione  dei  criteri  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto
legislativo  n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del
contante gestiti dalla Banca d'Italia.
(GU n.141 del 20-6-2003)

                 IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 (di seguito decreto), secondo cui i sistemi italiani stabiliscono
il  momento  in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema
medesimo  nel  rispetto  delle  prescrizioni  impartite  dalla  Banca
d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
  Considerato  che,  ai sensi del decreto, si considerano sistemi per
l'esecuzione  di  ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  m), n. 1, (di seguito sistemi di pagamento) i sistemi BI-REL
e  BI-COMP  gestiti  dalla Banca d'Italia; che attualmente i predetti
sistemi sono gli unici sistemi italiani di pagamento designati;
  Considerato  l'atto  di  indirizzo della Banca centrale europea del
26 aprile  2001  relativo  ad  un  sistema  di trasferimento espresso
trans-europeo  automatizzato  di  regolamento  lordo  in  tempo reale
(TARGET);
                             Determina:
  1.  I  sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia fissano il
momento  di  immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel
rispetto  dell'esigenza  di  contenere  i  rischi di regolamento e di
assicurare  il  coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di
regolamento titoli.
  2.  In  particolare  gli  indicati  sistemi  fissano  il momento di
immissione  degli  ordini  di  trasferimento  con  modalita'  che  ne
assicurino  l'esatta  e oggettiva determinazione ed in conformita' ai
seguenti criteri:
    nel sistema di regolamento su base lorda BI-REL, tale momento non
deve  essere  anteriore  a  quello in cui gli ordini di trasferimento
siano  certi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili
per l'ordinante;
    nel  sistema  di  regolamento su base netta BI-COMP, tale momento
non  deve essere anteriore a quello in cui si completa l'acquisizione
degli  ordini  di  trasferimento  o  delle  posizioni  bilaterali dei
partecipanti   relative  ai  sottosistemi  in  cui  la  Compensazione
giornaliera dei recapiti si articola;
    per  gli  ordini  di  trasferimento  originatisi in altri sistemi
designati  ai  sensi  della  Direttiva  98/26  CE,  tale momento deve
coincidere con quello di immissione nel sistema di provenienza.
    Roma, 5 giugno 2003
                                                Il Governatore: Fazio