MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 maggio 2003 

Scioglimento di due societa' cooperative edilizie.
(GU n.145 del 25-6-2003)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Benevento

  Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi' come integrato dall'art.
18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 - Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione,   con  il  quale  e'  stata  demandata  alla  direzione
provinciale  del  lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento
d'ufficio,  senza  nomina del commissario liquidatore, della societa'
cooperativa  di  cui  siano  accertati i presupposti ex art. 2544 del
codice civile;
  Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di
scioglimento   d'ufficio  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
6 luglio 2002, n. 157, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;
  Visto  il  parere  della  Commissione  centrale per le cooperative,
espresso l'8 ottobre 1997, con il quale si ritiene che al realizzarsi
di  una  delle  condizioni  previste dall'art. 2544 del codice civile
ancorche'  temporalmente  posteriori al verificarsi delle fattispecie
indicate  dall'art.  2448  del  codice  civile,  si  possa  procedere
all'applicazione dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Ministero delle attivita'
produttive   per   lo   svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di
cooperazione,   sottoscritta   il  30 novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;

                               Decreta

lo   scioglimento  delle  seguenti  societa'  cooperative,  ai  sensi
dell'art.  2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma
1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina di
commissario  liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio
1975, n. 400:
    societa'  cooperativa  edilizia  La Rocca, con sede in Benevento,
alla  piazza  Castello presso Amministrazione provinciale, costituita
per  rogito  del  notaio  Mario  Iannella  in  data  22 ottobre 1973,
repertorio  n.  76749  -  registro  societa'  n.  913  -  B.U.S.C. n.
509/128890 - codice fiscale: manca;
    Societa'  cooperativa  edilizia  l'Unita',  con  sede  in  Airola
(Benevento),  alla  via  Lavatoio  n.  15,  costituita per rogito del
notaio  Riccardo  Dell'Aquila  in  data 26 giugno 1976, repertorio n.
43493/4496  -  registro  societa'  n.  1282 - aderente Lega Nazionale
cooperative e mutue - B.U.S.C. n. 708/148659 - codice fiscale: manca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Benevento, 30 maggio 2003
                                             Il direttore: Iannazzone