MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2003 

Determinazioni  in  materia  di  trasferimento  dei locali delle sale
Bingo.
(GU n.144 del 24-6-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto   il   decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  che
istituisce il gioco del «Bingo»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 novembre 2000, di approvazione
della   convenzione-tipo   per  l'affidamento  in  concessione  della
gestione del gioco del Bingo;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico  di  controllore  centralizzato  del  gioco del
«Bingo»  e'  affidato  all'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di
Stato;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, il quale prevede che le concessioni per
la  gestione  del  gioco  del  Bingo  sono affidate sulla base di una
razionale   e   bilanciata   distribuzione  sul  territorio,  secondo
parametri  programmati  e  controllabili della rete di sale destinate
alla effettuazione del gioco, nonche' l'art. 8 della convenzione-tipo
il quale disciplina il trasferimento dei locali delle sale-Bingo;
  Ritenuto  opportuno  stabilire,  ai fini istruttori nell'ambito del
procedimento  di  trasferimento  dei  locali  delle sale destinate al
gioco   del   Bingo,   criteri   oggettivi   per   la  valutazione  e
riconoscimento  da parte dell'Amministrazione della sussistenza delle
condizioni previste dal citato art. 8 della convenzione-tipo;
  Ritenuto,   altresi',   opportuno  che  anche  il  procedimento  di
trasferimento   dei  locali  delle  sale  Bingo  sia  finalizzato  ad
assicurarne  la  razionale e bilanciata distribuzione sul territorio,
secondo parametri programmati e controllabili;

                              Decreta:

  1. Il  procedimento di trasferimento dei locali delle sale-Bingo e'
avviato  ad  iniziativa dei concessionari della gestione del gioco, i
quali  presentano  motivata  istanza  contenente  una  dettagliata  e
documentata  relazione  in  ordine  ai  motivi  del trasferimento. Il
provvedimento  finale e' adottato dall'Amministrazione entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
  2. L'istanza  di  trasferimento  dei  locali  prima  di due anni di
esercizio   della   concessione,  deve  essere  corredata  da  idonea
documentazione comprovante la perdita della disponibilita' della sede
originaria  della  sala,  la grave diseconomia della gestione, ovvero
qualsiasi  altro  fatto derivante da motivi di forza maggiore nonche'
della  documentazione  comprovante la sussistenza delle condizioni di
cui al punto 4.
  3. Nell'interesse generale, sia dell'erario che del concessionario,
qualora  l'approntamento  di una sala-Bingo nei locali proposti nella
offerta  di  gara,  fa  prevedere,  con  ragionevole certezza, che si
determineranno   condizioni  di  grave  diseconomia  a  motivo  della
vicinanza  ad  altra sala-Bingo gia' attiva, puo' essere autorizzato,
sulla  base di motivata richiesta dell'assegnatario, il trasferimento
dei  locali  prima  della  realizzazione  della sala, nell'osservanza
delle  condizioni  di  cui  al  punto  4.  Il  trasferimento  non  e'
autorizzato   se  i  locali  proposti  nella  offerta  di  gara  sono
localizzati,  rispetto alla sala-Bingo piu' prossima, ad una distanza
superiore  a  quella  indicata al punto 4, in relazione al rispettivo
bacino di utenza.
  4. Il   trasferimento   dei   locali,  di  regola,  e'  autorizzato
nell'ambito  della  medesima  provincia  se  sussistono,  per ciascun
comune (bacino di utenza) le condizioni di seguito indicate, le quali
fanno   ritenere  tutelati  gli  interessi  erariali  e  degli  altri
concessionari:

=====================================================================
                          |               |    N. massimo di sale
                          |               |   (compresa la sala da
Comune (bacino di utenza) |Distanze minime|       trasferire)
=====================================================================
 fino a 30.000 abitanti   |=              |1
---------------------------------------------------------------------
 da 30.001 a 50.000       |               |
abitanti                  |3.000 metri    |2
---------------------------------------------------------------------
da 50.001 a 100.000       |               |
abitanti                  |2.000 metri    |3
---------------------------------------------------------------------
 oltre 100.000 abitanti   |1.000 metri    |-

  Il trasferimento non e' autorizzato se la sala-Bingo piu' prossima,
nel  medesimo  comune,  ha  un  fatturato  medio  mensile inferiore a
150.000  euro,  determinato  dall'Amministrazione  sulla  base  degli
acquisti di cartelle negli ultimi sei mesi.
  Il numero di abitanti del comune e' quello indicato nel decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003, concernente
la  popolazione  legale  della  Repubblica  in base al censimento del
21 ottobre 2001.
  La  distanza (percorso pedonale piu' breve) tra il locale nel quale
si  chiede il trasferimento e la sala-Bingo piu' prossima deve essere
comunicata dal richiedente e deve risultare da apposita dichiarazione
asseverata di un tecnico abilitato.
  5.  Puo'  essere  autorizzato,  ferme  restando  l'osservanza delle
condizioni  sopraindicate,  il  trasferimento  dei  locali  in  altre
province  solo  nel  caso  in  cui nell'ambito delle stesse non siano
state  assegnate,  per  insufficienza  o esaurimento della rispettiva
graduatoria   di   cui   al   decreto  11 luglio  2001  e  successive
modificazioni,  le  concessioni  nel  numero  stabilito  dal  decreto
direttoriale    16 novembre   2000   (approvazione   del   piano   di
distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo).
  6.   L'autorizzazione  al  trasferimento  dei  locali  comporta  la
sospensione   dell'attivita'   nella  sala-Bingo  da  trasferire.  Il
trasferimento  dei  locali  deve  essere completato, nel rispetto dei
requisiti  minimi delle sale-Bingo stabiliti dal bando di gara, entro
90  giorni  dalla  data  di  sospensione dell'attivita' nella sala da
trasferire   e,   comunque,  non  oltre  150  giorni  dalla  data  di
ricevimento  del provvedimento di autorizzazione al trasferimento. Il
trasferimento  e'  soggetto a collaudo da parte dell'Amministrazione.
L'attivita'    deve    essere    iniziata   entro   quindici   giorni
dall'esecuzione del collaudo.
  La  presente  determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 giugno 2003
                                          Il direttore generale: Tino