MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2003 

Abilitazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia
sistemico-relazionale»  ad  istituire  e  ad  attivare  nella sede di
Napoli  corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia  ai  sensi  del
regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.147 del 27-6-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicoloco e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nella riunione dell'11 ottobre 2000 e del
16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione
in  psicoterapia  sistemico-relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad
istituire  e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in
Napoli,  via  F. Giordani  n.  30,  per  un numero massimo di allievi
ammissibili  al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unita'
e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione  del 7 maggio 2003, trasmessa con
nota n. 370 dell'8 maggio 2003;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
16 maggio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto   11 dicembre   1998,   n.   509,   l'istituto   «Scuola   di
specializzazione  in psicoterapia sistemico-relazionale» e' abilitato
ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede principale di Napoli, via
F. Giordani  n.  30,  ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II
del  regolamento  stesso,  successivamente  alla  data  del  presente
decreto,  un  corso  di  specializzazione  in psicoterapia secondo il
modello     scientifico-culturale     proposto     nell'istanza    di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a
80 unita'.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 13 giugno 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona