AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2003 

Definizione  del  termine iniziale di presentazione delle istanze per
l'attribuzione     del    credito    d'imposta    per    l'incremento
dell'occupazione,  da  inviare  ai sensi dell'art. 63, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(GU n.145 del 25-6-2003)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

  1.  Definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze
per   l'attribuzione   del   credito   d'imposta   per   l'incremento
dell'occupazione.
    1.1.  Le  istanze  per  l'attribuzione  del credito d'imposta per
l'incremento  dell'occupazione, previste dall'art. 63, comma 3, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289, redatte sul modello approvato con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate 30 gennaio
2003,  sono  presentate  a  decorrere dall'ottavo giorno successivo a
quello  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del
CIPE n. 16 del 9 maggio 2003.
    1.2.  L'Agenzia  delle  entrate,  nel  rendere  l'atto di assenso
previsto  dal  comma  3 dell'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  d'intesa  con  il  Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tiene conto
distintamente  dei  limiti  finanziari  rispettivamente  previsti dal
citato  art.  63, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera b),
per  quanto  concerne  il contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e
dalla  citata  delibera  del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, per quanto
concerne  l'ulteriore  contributo  di  euro  300  se  l'assunzione e'
effettuata  negli  ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Motivazioni.
  L'art.  63  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, nel prorogare
l'incentivo  per  l'incremento  dell'occupazione  sino al 31 dicembre
2006,  ha  fissato  i  nuovi importi del contributo di cui all'art. 7
della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, per le nuove assunzioni che
determinano  incrementi  occupazionali,  ed ha stabilito, a decorrere
dal 1° gennaio 2003, dei limiti finanziari annui di spesa.
  Con  le  disposizioni  contenute  nel  comma  1, lettera a), ultimo
periodo,  e  lettera  b),  del citato art. 63, e' stato inoltre fatto
rinvio  ad  una  deliberazione del CIPE per la definizione del limite
finanziario  per l'attribuzione dell'ulteriore contributo di 300 euro
mensili,   spettante   per  le  assunzioni  effettuate  negli  ambiti
territoriali  di  cui  al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del
2000.
  Nell'osservanza   di   tali   disposizioni,  il  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  30 gennaio 2003, con il
quale e' stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del
credito  d'imposta  per  l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), al
punto  3.2  ha  fatto  rinvio  ad  un successivo provvedimento per la
definizione del termine iniziale per la presentazione delle istanze.
  Con  delibera  del  CIPE  n.  16  del  9 maggio  2003,  in corso di
pubblicazione,  e'  stata determinata l'allocazione delle risorse per
interventi  nelle  aree sottoutilizzate, ai sensi degli articoli 60 e
61  della  legge  n.  289  del 27 dicembre 2002, ed in particolare e'
stato  definito  l'ammontare  complessivo  delle  risorse finanziarie
disponibili  per  l'attribuzione  del  contributo  per  le assunzioni
effettuate  nei  predetti  ambiti  territoriali,  in  misura  tale da
garantire  il  credito  d'imposta  per  gli  incrementi occupazionali
relativi anche agli anni successivi al 2003.
  Sulla  base della citata deliberazione, le risorse complessivamente
assegnate,  come  risulta  dalle note del 10 e del 12 giugno 2003 del
dipartimento  per  le  politiche di coesione e del dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato, devono intendersi disponibili nella
misura  di  350  milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al
2006  per  l'accoglimento  delle  istanze  presentate nel 2003, nella
misura  di  250  milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al
2005  per  l'accoglimento  delle  istanze presentate nel 2004 e nella
medesima  misura  di  250  milioni  di  euro per l'accoglimento delle
istanze presentate nel 2005.
  Il  contributo  e' attribuito in relazione alle risorse finanziarie
disponibili,  rispettivamente  previste  dal citato art. 63, comma 1,
lettera  a),  secondo  periodo,  e lettera b), per quanto concerne il
contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e dalla citata delibera del
CIPE  n.  16  del  9 maggio  2003,  per  quanto  concerne l'ulteriore
contributo  di  euro  300  se l'assunzione e' effettuata negli ambiti
territoriali  di  cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  Nel   caso   in   cui   dette   risorse  non  consentano  il  pieno
riconoscimento del contributo per tutti gli anni per i quali e' stato
richiesto  nell'istanza,  il  contributo  medesimo  e'  attribuito in
relazione  alle  risorse  finanziarie residue disponibili per ciascun
anno in modo da garantirne la fruizione per tutti gli anni richiesti.
  Con  il presente provvedimento il termine iniziale di presentazione
delle istanze previste dal succitato art. 63, comma 3, della legge n.
289   del  2002,  viene  stabilito  a  decorrere  dall'ottavo  giorno
successivo  a  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
citata delibera del CIPE.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma
4.
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,
concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001);
  Legge  27 dicembre  2002,  n.  289  concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  piuriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003);
  Provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio
2003,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  25  alla Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale e' stato approvato
il  modello  di  istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO);
  Delibera   del   CIPE   n.  16  del  9 maggio  2003,  in  corso  di
pubblicazione,  concernente  la determinazione del limite finanziario
disponibile  per  l'attribuzione  dell'ulteriore contributo spettante
per  le  assunzioni  effettuate  negli  ambiti territoriali di cui al
comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2003
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara