MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2003 

Autorizzazione   all'istituto   «Watson»  a  trasferire  i  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia,  con  sede  in  Torino,  da corso
Francia n. 131 a corso Vinzaglio n. 12.
(GU n.149 del 30-6-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  20 marzo  1999, con il quale
l'istituto «Watson» e' stato abilitato ad istituire ed attivare nella
sede  di  Torino  corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi
del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  Istituto  chiede
l'autorizzazione  al  trasferimento  di  sede  nella stessa citta' da
corso  Francia  n. 131 a corso Vinzaglio n. 12, per un numero massimo
di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a
tredici unita' e per l'intero corso, a cinquantadue unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con
nota n. 23 del 9 gennaio 2003;
  Visto,    il   parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 24 febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto  «Watson»,  abilitato  con  decreto in data 20 marzo
1998,  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede di Torino corsi di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale  11 dicembre 1998, n. 509 e' autorizzato a
trasferire  l'Istituto  da  corso Francia n. 131 a corso Vinzaglio n.
12,  per  un  numero  massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso  per  ciascun  anno  e'  pari  a tredici unita' e, per l'intero
corso, a cinquantadue unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 giugno 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona