MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 giugno 2003 

Modalita' di esercizio della facolta' di proseguire volontariamente i
contributi   previdenziali   per   i  lavoratori  iscritti  al  Fondo
integrativo     dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti, a favore del personale
dipendente dalle aziende private del gas.
(GU n.149 del 30-6-2003)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.  1084,  istitutiva, presso
l'I.N.P.S.,   del   Fondo   integrativo  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore
del  personale dipendente dalle aziende private del gas, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  la
definizione  delle  modalita' di esercizio della facolta', attribuita
in   favore  degli  iscritti  al  sopracitato  Fondo,  di  proseguire
volontariamente   il  versamento  dei  contributi  previdenziali,  in
presenza  delle  condizioni  previste  dalla  norma  stessa,  fino al
conseguimento  dei  requisiti  per  le  prestazioni erogate dal Fondo
medesimo;
  Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
espressamente subordina il diritto al trattamento integrativo erogato
in  favore  del personale dipendente dalle aziende private dal gas al
conseguimento  dei  requisiti  e  con  la  decorrenza  previsti della
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza;
  Visto  l'art.  16  della citata legge n. 1084 del 1971, che fissa i
requisiti  di  contribuzione nel Fondo per la maturazione del diritto
alla pensione complessiva di cui alla medesima legge;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n.  1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive modificazioni
ed  integrazioni, e il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in
tema di prosecuzione volontaria;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  L'autorizzazione  alla prosecuzione volontaria per i lavoratori
iscritti    al    Fondo   integrativo   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a favore
del  personale  dipendente  dalle  aziende  private  del gas che, per
effetto  delle  operazioni  di  separazione societaria in conseguenza
degli  obblighi  derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  ovvero  per la messa in mobilita' a seguito di ristrutturazione
aziendale,  all'atto  della  cessazione del rapporto di lavoro con le
predette  aziende,  non  abbiano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche   del  Fondo  stesso,  e'  concessa,  in  presenza  di
contestuale  contribuzione  figurativa,  volontaria  od obbligatoria,
nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  se l'assicurato puo' far
valere  i  requisiti  di  effettiva  contribuzione nel Fondo previsti
dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 584.
  2.  L'importo  del  contributo  volontario  e' pari all'aliquota di
finanziamento   del   Fondo   applicata   all'importo   medio   della
retribuzione  imponibile  percepita nell'ultimo anno di contribuzione
precedente la data della domanda.
  3.  L'esercizio  della  facolta'  di  proseguire volontariamente il
versamento  dei  contributi al Fondo e' ammessa fino al conseguimento
dei  requisiti contributivi di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre
1971,  n.  1084,  unitamente  a  quelli,  anagrafici  e contributivi,
previsti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  4.   In   materia   di  prosecuzione  volontaria,  per  quanto  non
disciplinato  dal  presente  decreto,  trovano  applicazione, laddove
compatibili,  le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  31  dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni,  alla  legge  18  febbraio  1983,  n.  47, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  al  decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 16 giugno 2003


                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                     Maroni


Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti