COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 giugno 2003 

Modifiche  e  integrazioni al regolamento recante norme di attuazione
del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e del decreto
legislativo  24 giugno  1998, n. 213, in materia di mercati, adottato
con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 14146).
(GU n.152 del 3-7-2003)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata
con  delibere  n.  12497  del  20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile
2001,  n.  13659  del  10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002,
concernente   il   regolamento   di  attuazione  dei  citati  decreti
legislativi  24 febbraio  1998,  n.  58  e 24 giugno 1998, n. 213, in
materia di mercati;
  Ritenuta  l'opportunita'  di modificare e integrare le disposizioni
del citato regolamento;
  Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 16 giugno
2003;
                              Delibera:
  I.   Il   regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  decreto
legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e  del  decreto legislativo
24 giugno  1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera
n.  11768  del  23 dicembre  1998  e  successivamente  modificato con
delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n.
13659  del  10  luglio  2002  e  n.  13858  del  4 dicembre  2002, e'
modificato e integrato come segue:
    il  Capo IV Liquidazione delle insolvenze di mercato») del Titolo
II Disciplina dei mercati regolamentati e' sostituito dal seguente:

                               Capo IV
              Liquidazione delle insolvenze di mercato

                              Art. 14.
                             Definizioni
  1. Nel presente Capo si intendono per:
    a) «negoziatore»:  il  soggetto  ammesso  alle  negoziazioni  nei
mercati regolamentati italiani;
    b) «liquidatore»:   il   soggetto  partecipante  al  servizio  di
compensazione  e  liquidazione  delle  operazioni  aventi  ad oggetto
strumenti  finanziari  non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del
Testo Unico;
    c) «aderente»:  il  soggetto  partecipante ai sistemi di garanzia
basati  su  controparte centrale, di cui all'art. 1, lettera n) della
disciplina dei sistemi di garanzia;
    d) «controparte  centrale»:  soggetto  che  nella  gestione di un
sistema  di  compensazione  e  garanzia  di  strumenti  finanziari si
interpone  tra  i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da
controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento;
    e) «commissario»:  il  commissario  o  i commissari che la Consob
nomina ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Testo Unico;
    f) «sistemi   di   garanzia   della   liquidazione»:   i  sistemi
finalizzati  a  garantire  il  buon  fine della compensazione e della
liquidazione delle operazioni, di cui all'art. 69, comma 2, del Testo
Unico;
    g) «sistemi  RRG»: i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri
che  fungono  da canale esclusivo per l'acquisizione delle istruzioni
di regolamento da parte dei servizi di liquidazione;
    h) «gestori  dei servizi di mercato»: le societa' di gestione dei
mercati  regolamentati  di cui all'art. 61 del Testo Unico, i gestori
dei  sistemi  RRG,  i  gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i
gestori  dei  servizi  di  liquidazione,  i  gestori  dei  sistemi di
garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che
svolgono  la  gestione  accentrata  di strumenti finanziari di cui al
titolo II della parte III del Testo Unico;
    i) «blocchi»:  gli  ordini  aventi  ad  oggetto i quantitativi di
strumenti finanziari indicati nell'art. 6, comma 1, lettera d);
    j) «servizi  di  liquidazione»:  il  servizio  di compensazione e
liquidazione,  nonche'  il  servizio  di  liquidazione su base lorda,
delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'art.
69, comma 1, del Testo Unico;
    k) «disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante
la  disciplina  dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti
finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70
del Testo Unico;
    l) «fondi  di  garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle
operazioni  su  strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 68
del Testo Unico;
    m) «sistemi  di  garanzia»: i fondi di garanzia dei contratti e i
sistemi  di garanzia basati su controparte centrale di cui all'art. 1
della disciplina dei sistemi di garanzia;
    n) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai
terzi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 210/2001.

                              Art. 15.
               Presupposti dell'insolvenza di mercato
  1.  L'insolvenza  di mercato e' determinata dalla mancata copertura
dei   saldi   debitori   determinati   nell'ambito  del  servizio  di
compensazione  e  liquidazione  e da ogni altro grave inadempimento o
altri  fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacita' di far fronte
alle   obbligazioni   di   mercato  da  parte  del  negoziatore,  del
liquidatore e dell'aderente.
  2. L'insolvenza e' comunque presunta in caso di:
    a) mancato  conferimento  da parte del negoziatore al liquidatore
della  provvista  indispensabile a regolare i contratti stipulati nei
mercati regolamentati italiani;
    b) mancato  versamento  dei margini di garanzia o delle ulteriori
disponibilita'   di   cui  all'art.  5,  comma  3,  lettera j)  della
disciplina dei sistemi di garanzia da parte dell'aderente nei termini
e nei modi previsti.

                              Art. 16.
               Accertamento dell'insolvenza di mercato
  1.  Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza
di mercato da parte della Consob:
    a) nel  caso  di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito
del servizio di compensazione e liquidazione, il gestore del predetto
servizio ne da' comunicazione alla Consob;
    b) nel   caso  di  cui  all'art.  15,  comma  2,  lettera a),  il
liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alle societa' di
gestione  dei  mercati  nei quali il negoziatore opera e alla Consob.
Ciascuna societa' di gestione intima al negoziatore di far pervenire,
entro  le  ore  12  della giornata lavorativa successiva, su appositi
conti  ad  essa  intestati,  i  mezzi  di  pagamento  necessari  alla
copertura  dei  saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in
caso  di  mancata  copertura  dei saldi entro il termine indicato, le
societa' di gestione ne danno comunicazione alla Consob;
    c) nel   caso  di  cui  all'art.  15,  comma  2,  lettera b),  le
controparti centrali comunicano alla Consob l'inadempimento indicando
i  provvedimenti  di  trasferimento  o  di  chiusura  delle posizioni
contrattuali  registrate  nei  conti  dell'inadempiente  adottati  in
conformita'  con  quanto  previsto  dalla  disciplina  dei sistemi di
garanzia;  tali  provvedimenti sono adottati, ai sensi della medesima
disciplina,  anche  nel  caso  di  mancato  regolamento  finale delle
posizioni contrattuali da parte dell'aderente.
  2.  Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato e'
comunicato  tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo
fax.  Con  il medesimo provvedimento, la Consob impartisce istruzioni
ai  gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti
da   adottare   con   riferimento   alla  procedura  di  liquidazione
dell'insolvenza medesima.

                              Art. 17.
        Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato
  1.  La  procedura  di  liquidazione  dell'insolvenza  di mercato si
applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), e
al comma 4, lettera a), nei seguenti casi:
    a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un
intervallo  di  regolamento  superiore a quello stabilito nei mercati
regolamentati italiani di riferimento;
    b) operazioni  relative  a  blocchi  concluse  a  prezzi  che  si
discostano  in  misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati
nei  mercati  regolamentati  italiani  di  riferimento  il  giorno di
negoziazione;
    c) operazioni  concluse  fuori dai mercati regolamentati, diverse
dai  blocchi,  a  prezzi  non  compresi  tra  il minimo ed il massimo
rilevati  nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno
di negoziazione;
    d) operazioni  aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati
e contratti a premio conclusi fuori dai mercati regolamentati.
  2.  La  procedura  di  liquidazione  dell'insolvenza  di mercato si
applica  alle  operazioni  garantite da sistemi di garanzia basati su
controparte  centrale  limitatamente  alle  fasi  di  cui  al comma 4
lettere a), e), f), g) e h).
  3.  In  seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in
attesa delle disposizioni del commissario:
    a) i  gestori  dei  servizi di liquidazione escludono, secondo le
regole  di  funzionamento  dei  servizi  medesimi,  le operazioni non
regolabili  per  mancanza  del  contante o degli strumenti finanziari
immesse dall'insolvente;
    b) fermo  restando  quanto previsto al comma 5 relativamente alle
partite   di   pertinenza   dei  negoziatori  che  si  avvalgono  del
liquidatore  insolvente,  i  gestori  dei  sistemi  RRG  escludono le
operazioni non definitive stipulate dall'insolvente;
    c) le  controparti  dell'insolvente,  avendo cura di non alterare
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono:
      1)  esercitare  i  contratti a premio non ancora scaduti in cui
l'insolvente sia il venditore;
      2) acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti
finanziari  non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare
all'insolvente,   in   coerenza  con  quanto  previsto  al  comma  4,
lettera c), numero 2).
  4.   Fermo   restando   quanto  previsto  dall'art.  16,  comma  1,
lettera c),  il  commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3,
del  Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato
con le seguenti modalita':
    a) acquisisce  i  dati  e i documenti necessari alla liquidazione
dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le
sue  controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la
correttezza e la completezza;
    b) successivamente    alla    chiusura    del   procedimento   di
compensazione  e  liquidazione  delle  operazioni realizzato mediante
l'intervento  degli eventuali sistemi di garanzia della liquidazione,
stralcia  i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di
riporto in accensione;
    c) relativamente  alle  operazioni per le quali e' stata disposta
l'esclusione dai sistemi RRG e dai servizi di liquidazione:
      1) per i contratti a premio in cui l'insolvente sia compratore,
provvede  senza  indugio all'esercizio della facolta' quando cio' sia
nell'interesse dell'insolvente;
      2) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la
posizione    netta    di    ciascuna    controparte   nei   confronti
dell'insolvente,  per  singolo  strumento finanziario e per gli Euro,
distinguendo  le  operazioni garantite, ripartite per singolo sistema
di  garanzia,  da  quelle  non  garantite, anche con riferimento alle
operazioni derivanti dall'eventuale esercizio dei contratti a premio;
    d) sentite  le  societa'  di  gestione  del  mercato,  indica, in
funzione  del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti
finanziari  di  cui  alla  lettera c),  numero  2),  i  termini  e le
modalita'  nel  rispetto  dei  quali  le  controparti dell'insolvente
debbono  effettuare  sui  mercati  regolamentati  gli  acquisti  e le
vendite  degli  strumenti  finanziari  non  compensati, che avrebbero
dovuto  ricevere  o  consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei
suddetti  termini,  le  controparti  dell'insolvente possono altresi'
optare,  anche  parzialmente,  per una liquidazione per differenziale
sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata
dei  prezzi  delle  transazioni  concluse  sui  mercati regolamentati
ovvero,  a discrezione del commissario, dei prezzi ufficiali rilevati
dalle  societa'  di  gestione  degli  stessi  mercati,  il  giorno di
scadenza dei medesimi termini;
    e) accerta  la  correttezza,  la  completezza  e  gli esiti delle
operazioni  effettuate  dai  sistemi  di garanzia della liquidazione,
dalle  controparti  centrali  e  dalle  controparti  dell'insolvente;
qualora  accerti  la  mancata  completezza  delle operazioni compiute
dalle   controparti   dell'insolvente,   il  commissario  calcola  le
differenze  a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento
di cui alla lettera d);
    f) nei  casi  di  regolamento  per  differenziale  da parte della
controparte  centrale,  verifica  l'oggettiva  irreperibilita'  degli
strumenti  finanziari  e  l'adeguatezza  del  prezzo  di  regolamento
utilizzato;
    g) emette i certificati di credito:
      1)  in  favore  dei  gestori  dei  sistemi  di  garanzia  della
liquidazione  per  un  importo  pari alle somme impiegate dal sistema
stesso  per  l'intervento,  rettificate  degli importi a suo debito e
credito  derivanti dallo stralcio dei compensi e dall'inefficacia dei
contratti di riporto, dedotte le disponibilita' liquide e il ricavato
della  vendita  degli  strumenti  finanziari  di cui il sistema abbia
acquisito  la titolarita' a norma delle disposizioni che lo regolano,
con   l'aggiunta   delle   spese   accessorie   sostenute  a  seguito
dell'insolvenza;
      2)  in  favore delle controparti dell'insolvente per un importo
pari  alle  differenze  in Euro a loro credito per ciascuna posizione
netta,  con  l'aggiunta  delle  spese  accessorie sostenute a seguito
dell'insolvenza;
      3)  in  favore  delle controparti centrali, per un importo pari
alle differenze in Euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia
e  le ulteriori disponibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera j)
della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con
l'aggiunta    delle    spese    accessorie    sostenute   a   seguito
dell'insolvenza,  nonche'  delle  somme  corrisposte  ai  gestori dei
sistemi  di  garanzia  della liquidazione a copertura delle eventuali
perdite di propria competenza;
    h) acquisisce  le eventuali differenze a credito dell'insolvente,
accreditandole    in    un    conto   corrente   bancario   rubricato
all'insolvenza.
  5.   Il   commissario,  inoltre,  nel  caso  di  insolvenza  di  un
liquidatore  che  partecipa al servizio per conto di negoziatori, per
consentire  nei  giorni  successivi  a quello in cui si e' verificata
l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione,
dei  saldi  delle  partite  di  pertinenza  dei  negoziatori  che  si
avvalgono   del  liquidatore  insolvente,  verifica  con  i  soggetti
interessati  la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore detti
saldi  e  le  disponibilita'  in  titoli e in Euro da essi costituite
presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere
effettuato,  provvede  ad  escludere  dai  sistemi  RRG le operazioni
stipulate   dai   negoziatori   che   si  avvalgono  del  liquidatore
insolvente,   destinate   ad   essere   regolate  nelle  liquidazioni
successive  a  quella  in  cui  si  e'  verificata  l'insolvenza.  Il
regolamento  ditali  operazioni  avviene  direttamente  fra  le parti
interessate.

                              Art. 18.
                      Comunicazioni alla Consob
  1.  Il  commissario  comunica  alla  Consob, per i provvedimenti di
competenza,   i   soggetti  che  non  ottemperano  alle  disposizioni
impartite  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni.  Il commissario,
inoltre,   informa   la   Consob   degli   esiti  della  liquidazione
dell'insolvenza, anche redigendo una relazione finale.».
  II.  La  presente  delibera  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 25 giugno 2003
                                             p. Il Presidente: Cardia