AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 25 giugno 2003 

Bando  per la selezione del socio privato di ACER Manutenzioni S.p.a.
- esposto ANCE. (Deliberazione n. 175).
(GU n.157 del 9-7-2003)

Esponente: ANCE Emilia-Romagna.
                            IL CONSIGLIO
  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
  L'ANCE  Emilia-Romagna  ha inviato a questa Autorita' un esposto in
merito  al  bando  per  la  selezione  del  socio  privato della ACER
Manutenzioni S.p.a., emanato dall'ACER della provincia di Bologna, ai
sensi  dell'art.  41,  comma  3, della legge regionale Emilia-Romagna
8 agosto 2001, n. 24.
  Oggetto  di  contestazione e' la procedura utilizzata per la scelta
socio  privato  di  minoranza  che,  seppure  effettuata con evidenza
pubblica,  presenterebbe  elementi  di contrasto con la disciplina di
cui  alla  legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni,  per le
motivazioni che di seguito si riassumono:
    oggetto  sociale  della  futura  societa'  e' la manutenzione dei
patrimoni  immobiliari  ubicati  nella  provincia  di  Bologna  e  di
proprieta'  o  gestiti  dall'Acer;  in  relazione a cio' nel bando e'
previsto  che  le  azioni  sottoscritte dal socio saranno gravate, ex
art.  2345  del  codice civile, dagli obblighi prestazionali previsti
nei capitolati;
    la  scelta  del  socio  e'  impostata  sia  sul  conferimento  di
capitali,  sia  sul  merito  tecnico  e  sullo  sconto effettuato sul
prezziario  allegato al bando, connesso alla realizzazione dei lavori
pubblici;  la gara sembra cioe' finalizzata alla scelta contemporanea
del socio privato e dell'esecutore dei lavori;
    per  i  suddetti  lavori,  peraltro,  non viene individuato alcun
elemento    (progetti,    costi,    etc.    ...);    conseguentemente
l'aggiudicatario  concluderebbe  un contratto d'appalto indeterminato
nell'oggetto   e   nell'ammontare;   inoltre,  essendo  i  lavori  di
potenziale  rilievo  comunitario,  sarebbero  eluse anche le relative
procedure di pubblicazione sulla GUCE.
  All'esposto  sono  stati,  inoltre,  allegati  i documenti relativi
all'oggetto  del  medesimo,  tra  i quali in particolare il bando, lo
statuto ed il capitolato prestazionale.
  A  seguito  dell'esposto  de  quo,  si  sono  tenute, presso questa
Autorita'  due  audizioni  rispettivamente  in  data  19 marzo 2003 e
16 aprile   2003,  alle  quali  hanno  partecipato  i  rappresentanti
dell'ANCE,  dell'ACER Bologna e della Confeservizi-Federcasa, i quali
hanno presentato delle memorie relative alla problematica in esame.
Ritenuto in diritto.
  In   riferimento   alla   fattispecie   di   cui   trattasi,   deve
preliminarmente  evidenziarsi che la regione Emilia-Romagna con legge
regionale  8 agosto  2001, n. 24, riguardante la «Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo», ed entrata in vigore
il   24 agosto  2001,  ha  trasformato  l'ex  IACP  in  Azienda  Casa
Emilia-Romagna  della  provincia  di  Bologna  (ACER). Come precisato
nell'art.  40  della  medesima  legge  regionale,  l'ACER  e' un ente
pubblico  economico  dotato  di personalita' giuridica e di autonomia
organizzativa,  patrimoniale  e  contabile  e  la  sua  attivita'  e'
disciplinata   dalla   legge   regionale  e  dal  codice  civile.  La
titolarita'  dell'ACER  e'  conferita  alla  provincia ed ai comuni i
quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli enti, composta
dal  presidente  della  provincia  e  dai  sindaci  dei  comuni. Alla
provincia compete una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto
dell'ACER,  la  restante quota e' conferita ai comuni, in proporzione
al numero dei loro abitanti.
  Ai  sensi  dell'art. 41, comma l, della legge regionale n. 24/2001,
l'ACER  svolge attivita' quali: 1) gestione di patrimoni immobiliari,
tra  cui  gli  alloggi  di erp (edilizia residenziale pubblica), e la
manutenzione,  gli  interventi  di  recupero  e  qualificazione degli
immobili,  ivi  compresa  la  verifica  dell'osservanza  delle  norme
contrattuali  e  dei  regolamenti  d'uso  degli alloggi e delle parti
comuni;    2)   fornitura   di   servizi   tecnici,   relativi   alla
programmazione,   progettazione,   affidamento   ed   attuazione   di
interventi   edilizi   o   urbanistici   o  di  programmi  complessi;
3) gestione  di  servizi  attinenti al soddisfacimento delle esigenze
abitative  delle  famiglie, tra cui le esigenze per la locazione e le
altre iniziative di cui alla lettera g) del comma 1, art. 6 (gestione
servizi  attinenti  al soddisfacimento delle esigenze abitative delle
famiglie,  tra  cui  le agenzie per la locazione); 4) prestazione dei
servizi  agli  assegnatari  di  alloggi  di  erp  e  di abitazioni in
locazione.
  Ai  sensi  del medesimo art. 41, comma 3, peraltro, le ACER possono
costituire  o  partecipare  a  societa'  di scopo per l'esercizio dei
compiti  di cui al comma 1, di attivita' strumentali allo svolgimento
degli stessi ovvero delle attivita' inerenti alle politiche abitative
degli  enti  locali  individuate  dallo  statuto,  fermo  restando il
perseguimento   delle   finalita'  sociali  cui  tali  soggetti  sono
preposti.
  Dalle  disposizioni  normative  sopra  richiamate,  deriva in primo
luogo  che  l'ACER e' un ente pubblico economico che, in quanto tale,
svolge attivita' di tipo imprenditoriale regolata dal diritto civile.
L'inserimento  di  simili  enti  nell'elencazione  di cui all'art. 2,
comma   2,   lettera   a)   della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni,   comporta   che   gli   stessi  sono  amministrazioni
aggiudicatrici,  soggetti  all'integrale applicazione della normativa
in materia di lavori pubblici, pertanto obbligati a realizzare questi
ultimi mediante le procedure indicate nella suddetta normativa.
  Peraltro, la citata disposizione di cui all'art. 41, comma 1, della
legge  regionale  n.  24/2001,  indicante  le attivita' di competenza
dell'ACER,  la  quale, laddove dispone che le medesime svolgono anche
attivita' relative alla manutenzione ed agli interventi di recupero e
qualificazione  degli  immobili,  va  intesa  nel  senso  che  per la
realizzazione  di  simili  lavori  le  ACER devono espletare apposite
procedure  di scelta del contraente privato, nel rispetto della legge
n. 109/1994 e successive modificazioni, come sopra precisato.
  Conseguentemente  deve ritenersi che poiche' ai sensi dell'art. 41,
comma  3,  della legge regionale n. 24/2001, le suddette ACER possono
costituire  o  partecipare  a  societa'  di scopo per l'esercizio dei
compiti  di  cui  al comma 1, e poiche' tra tali compiti sono inclusi
lavori  pubblici  da  affidare  nelle forme e con le modalita' di cui
alla  legge n. 109/94 e successive modifiche, cio' comporta che anche
la   societa'   eventualmente   costituita  dall'ACER,  e'  tenuta  a
realizzare  tali  lavori,  nel  rispetto  della  medesima  normativa,
trattandosi   di   soggetto   giuridico   costituto  quale  modalita'
organizzativa dell'amministrazione stessa.
  Le  norme  richiamate,  peraltro,  non riconoscono in capo a simili
societa',  la  facolta'  di realizzare lavori pubblici in proprio, in
deroga  alla  disciplina  normativa  di  cui alla legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni.  In tal senso, l'inciso della disposizione
di  cui  all'art. 41, comma 3, sopra richiamata, «per l'esercizio dei
compiti   di  cui  al  comma  1,  o  di  attivita'  strumentali  allo
svolgimento  degli stessi» e' riferito a societa' di scopo, che hanno
ad oggetto la gestione di simili compiti, quindi anche del patrimonio
immobiliare,  e  non  quindi  la  realizzazione  in proprio di lavori
pubblici, se non nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
  Dalle  considerazioni  svolte  deriva,  pertanto,  che  le societa'
eventualmente  costituite  dall'ACER,  devono  affidare  tali  lavori
mediante  le  procedure di scelta del contraente indicate nella legge
n.  109/1994  e  successive  modificazioni,  ed  agire,  quindi, alla
stregua  di  una stazione appaltante. Cio' comporta che, proprio come
per  le  altre  stazioni appaltanti, anche per le societa' de quibus,
trovera'  applicazione  la  disciplina  di  cui  agli  articoli 142 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con
la conseguente facolta', per le stesse, di realizzare lavori pubblici
in  economia,  quindi  in amministrazione diretta o mediante cottimo,
per gli importi normativamente fissati.
  Dalla   documentazione   presentata  risulta,  invece,  che  l'ACER
Manutenzioni  S.p.a.,  e'  stata  costituita  per la «manutenzione di
patrimoni   immobiliari»   e  per  la  «progettazione,  esecuzione  e
realizzazione   di   impianti»,  come  risulta  dallo  statuto  della
medesima.  L'esecuzione  di  lavori  pubblici  rappresenta, pertanto,
l'oggetto  quanto  meno  prevalente  dell'attivita' propria dell'ACER
Manutenzioni  S.p.a.,  come dimostrano molteplici elementi: nel bando
di  gara,  a  pag.  1, e' espressamente stabilito che la societa' per
azioni  avra'  ad  oggetto  sociale  «l'espletamento  di attivita' di
manutenzione  di  proprieta'  immobiliari e di attivita' accessorie»,
mentre  a  pag.  4  e  5  del medesimo si richiede all'«offerente» il
possesso  di  attestazione SOA (OG1 - class. V, OG2 class. II, OG11 -
class.  IV  ovvero  OS28/OS30/OS3,  OS4  -class.  IV); nello statuto,
all'art.  2  (oggetto  sociale)  e' stabilito che la «societa' ha per
oggetto   la   manutenzione  di  patrimoni  immobiliari  ...  studio,
progettazione e realizzazioni di impianti specifici ...»; infine, nel
capitolato prestazionale, l'art. 1 dispone che «costituiranno oggetto
dell'attivita'  della  costituenda societa' tutte le opere necessarie
alla manutenzione ordinaria di immobili ... di proprieta' dell'ACER o
da essa gestiti» e che per tali fabbricati si dovra' provvedere «alla
manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e  pronto intervento, sia di
carattere  edile  che  impiantistico sia nelle parti comuni che nelle
singole  unita'  immobiliari  ... manutenzione periodica delle unita'
immobiliari  che  risulteranno sfitte al fine di renderle disponibili
per  la  successiva  rassegnazione  ...  la  manutenzione ordinaria e
straordinaria  ...  degli  impianti centralizzati ... (riscaldamento,
acqua,    incendi,   ascensori)   manutenzione   delle   aree   verdi
pertinenziali  degli  edifici,  potranno  essere  richieste ulteriori
opere  di manutenzione ... eventuali lavori di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria ...».
  Al  riguardo, preme evidenziare che l'attuale versione dell'art. 2,
comma   1,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni, stabilisce che «si intendono per lavori pubblici (...)
le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro  e  manutenzione  di  opere ed impianti (...)», abbandonando
cosi'  la  tradizionale  ripartizione  tra  manutenzione  ordinaria e
straordinaria,  ed  includendo  nel  novero  delle opere pubbliche la
«manutenzione  in  senso  lato».  Peraltro, il decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 all'art. 2, comma 1, nel disporre che le
attivita'  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria costituiscono
lavoro  pubblico,  provvede anche a fornire una definizione di simili
attivita', dalla quale puo' ulteriormente comprendersi l'ampiezza del
concetto  di  manutenzione,  quale  ricomprendente  tutte  le  azioni
tecniche,  specialistiche,  amministrative,  volte  a  mantenere  o a
riportare  un'opera  o  un  impianto  nella condizione di svolgere la
funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto.
  Da quanto sopra, derivano le seguenti considerazioni.
  In  primo  luogo,  puo'  osservarsi  che  l'attivita'  svolta dalla
societa'  de  qua e' essenzialmente costituita da lavori pubblici, in
quanto  gran  parte delle prestazioni dedotte in gara sono ricomprese
nell'art.   2,   comma   1  della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni,   con   cui   si   definisce   l'ambito  oggettivo  di
applicazione della medesima legge quadro sui lavori pubblici.
  Ne',  per  la  procedura  espletata  dall'ACER  puo' richiamarsi la
disciplina degli appalti «in house», atteso che nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie  - n. 12727 del 18 ottobre 2001, l'eccezione ivi prevista
ai  sensi  della  quale  la  normativa  europea  in  tema  di appalti
pubblici,  in  particolare  di servizi, non trova applicazione quando
manchi un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti, come
nel  caso  di  delegazione  interorganica  o servizio affidato in via
eccezionale «in house», e' riferita alle ipotesi di affidamento della
gestione  di  un servizio pubblico locale a societa' miste costituite
ai  sensi  dell'art. 113 del testo unico n. 267/2000; e non e' questo
il caso di ACER Manutenzioni S.p.a, costituita con modalita' e per lo
svolgimento di attivita' differenti.
  Dalle   considerazioni   svolte,   pertanto,   deriva   che  l'ACER
Manutenzioni  S.p.a.,  costituita  ai  sensi dell'art. 41 della legge
regionale  n. 24/2001, debba essere intesa quale societa' di gestione
dei patrimoni immobiliari delle ACER, nel senso indicato in premessa,
quindi  tenuta  a realizzare i lavori con le modalita' ed i limiti di
cui alla legge n. 109/1994 e successive modifiche.
  Le   indicazioni   esposte,  alla  luce  delle  precisazioni  della
giurisprudenza    del   giudice   amministrativo,   costituiscono   i
presupposti  di  un  procedimento  di  riesame,  inteso a valutare la
possibilita' di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di
annullamento  o  modifica delle determinazioni che sono state oggetto
delle  indicazioni  suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi
assunti.  Rivalutazione che non potra', ovviamente, non tenere conto,
per  la  scelta  dell'indirizzo  da  adottare, accanto a quanto sopra
rilevato  degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse
pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.
  Dalle  conclusioni  di  questa attivita' di riesame il responsabile
del  procedimento  vorra'  dare  comunicazione  ai sensi dell'art. 4,
comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine di seguito indicato.
  Inoltre,    sempre    in   conformita'   alle   indicazioni   della
giurisprudenza  amministrativa  si  dispone  l'invio  agli  organi di
governo   e   a  quelli  di  controllo  interno  dell'amministrazione
interessata dalla presente per l'esercizio dei rispettivi poteri.
  In base a quanto sopra considerato;
                            Il Consiglio
  Ritiene che:
    l'ACER   Manutenzioni  S.p.a.  per  la  realizzazione  di  lavori
pubblici  e'  tenuta  all'applicazione  della  legge  n.  109/1994  e
successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione e,
pertanto,  all'affidamento  dei  lavori  mediante  gare  ad  evidenza
pubblica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
    manda  al  responsabile del procedimento dell'ACER di Bologna per
le  valutazioni  di  competenza ai fini del procedimento di riesame e
alla  stregua delle indicazioni di cui in motivazione, valutazione da
comunicare  entro  il  termine  di venti giorni dalla ricezione della
presente deliberazione;
    manda agli organi di governo dell'amministrazione stessa, nonche'
agli  organi  di controllo interno, ai fini dell'esercizio dei poteri
di competenza;
    manda  all'Ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione ai soggetti interessati.
      Roma, 25 giugno 2003
                                                 Il presidente: Garri