UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2003 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.160 del 12-7-2003)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto lo statuto dell'Universita' di Roma «Tor Vergata» emanato con
decreto  rettorale  del  10 marzo  1998  e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Visto in particolare l'art. 57 dello statuto;
  Viste  la  delibera  del  senato  accademico  del 28 marzo 2003 che
modifica gli articoli 13 e 31 dello statuto d'Ateneo;
  Considerato che la delibera in parola e' stata inviata al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca in data 14 aprile
2003;
  Trascorsi  sessanta  giorni  senza  che  vi  siano stati rilievi di
legittimita' e di merito;

                              Decreta:

  Gli articoli 13 e 31 dello statuto sono cosi' modificati:
  «Art.   13  (Il  senato  accademico:  funzioni).  -  1.  Il  senato
accademico  esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla
programmazione  e al coordinamento delle attivita' dell'Ateneo, fatte
salve le attribuzioni delle singole strutture.
  2.  All'inizio  di  ogni  anno  accademico,  sentite  le  strutture
competenti,  il  senato accademico predispone e delibera un documento
di   indirizzo   e   programmazione   delle  attivita'  istituzionali
dell'Universita',  contenente sia le indicazioni circa il reperimento
delle  risorse  finanziarie  sia  le priorita' su cui il consiglio di
amministrazione dimensiona il proprio intervento.
  3. Ad esso spetta, in particolare:
    a)  deliberare  le  modifiche  statutarie,  nonche' i regolamenti
d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;
    b)  deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i consigli
di  facolta' e di dipartimento, il consiglio di amministrazione ed il
consiglio degli studenti;
    c) verificare  annualmente  lo  stato di attuazione del programma
triennale  apportando  ad  esso  gli  adeguamenti  resi eventualmente
necessari dai mutamenti intervenuti;
    d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza
di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione,
d'intesa  con  la  conferenza  dei  presidi,  la distribuzione tra le
facolta' ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del
personale  docente  e  delle risorse ad essi relative, nonche' quella
delle   risorse  destinate  alle  supplenze  d'insegnamento  ed  allo
svolgimento  delle  attivita' didattiche di cui all'art. 90, comma 2.
Qualora i professori e i ricercatori di una facolta' appartengano per
almeno  il  70%  ad una medesima area scientifico-disciplinare, per i
posti  assegnati  a  quella facolta' puo' essere omessa l'indicazione
dei settori scientifico-disciplinari;
    e) deliberare  la ripartizione dei posti di personale non docente
e  le  relative  risorse  tra  le  diverse articolazioni dell'Ateneo,
sentite  le  strutture  interessate  e la Conferenza dei direttori di
dipartimento;
    f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie
destinate  alla  didattica  ed  ai  servizi,  sentito il consiglio di
amministrazione;
    g) definire gli interventi per il diritto allo studio;
    h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie
destinate   alla   ricerca   scientifica,   sentito,  per  quanto  di
competenza, il Comitato per la ricerca scientifica;
    i) fissare i criteri e le priorita' in merito ai servizi sociali,
culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;
    j) fissare  i  criteri  e  le priorita' per la ripartizione degli
spazi   e  delle  risorse  finanziarie  tra  attivita'  scientifiche,
didattiche e di servizio;
    k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;
    l)  esprimere  parere in merito alle convenzioni dell'Universita'
o,  nei  casi  previsti  dal  regolamento  generale  d'Ateneo, di sue
articolazioni, con soggetti pubblici o privati;
    m) dettare   criteri   per   la  partecipazione  a  programmi  di
cooperazione nazionali ed internazionali;
    n)  dettare  criteri per i rapporti di collaborazione o forniture
di  servizi  con  soggetti  pubblici  o  privati,  con garanzia delle
funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;
    o) approvare  i  regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti
degli studi;
    p) deliberare,    a    maggioranza   assoluta,   sulle   proposte
d'istituzione   e   soppressione  delle  strutture  didattiche  e  di
servizio,  universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica
delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
    q) deliberare,   a   maggioranza   assoluta,  sulle  proposte  di
istituzione  e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie
o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle
allegate allo statuto, ove previste;
    r) deliberare,  a  maggioranza  assoluta, eventuali modifiche del
sigillo dell'Universita';
    s) esprimere  parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione
annuale del rettore;
    t) approvare  le delibere della facolta' competente, in ordine al
conferimento  di  lauree  deliberate  honoris  causa  dai consigli di
facolta';
    u)  formulare,  sentite  le  strutture  competenti,  proposte  al
consiglio   di   amministrazione   in   merito   all'entita'  e  alla
ripartizione   per   voci  delle  tasse  e  dei  contributi  relativi
all'iscrizione e alla frequenza;
    v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai dipartimenti;
    w) autorizzare,  per  quanto di competenza, il rettore a stare in
giudizio;
    x) eleggere  commissioni  di  saggi chiamate a dirimere eventuali
controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;
    y) deliberare annualmente il calendario accademico;
    z) esercitare  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo statuto, da regolamenti e dalle norme legislative applicabili.
  4.  Le  delibere  di  cui alle lettere d), m), o) e v) del presente
articolo  sono  adottate con la partecipazione dei soli componenti di
cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 12.
  5.   Qualora  una  modifica  dell'organico  del  personale  docente
dell'Ateneo   comporti   un'alterazione   dei  valori  ripartiti  per
facolta',  deve  essere  acquisito  il parere positivo delle facolta'
coinvolte, espresso dai relativi consigli. In mancanza di tale parere
positivo,  la  modifica  deve essere deliberata dal senato accademico
con la maggioranza dei due terzi.».
  «Art.  31  (Il  consiglio  di  facolta':  funzioni). - 1. Spetta al
consiglio di facolta':
    a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte
al  riguardo  dagli  organi  di  governo  dell'Universita', sentiti i
consigli  dei  corsi  di  studio  e  dei Dipartimenti interessati, la
utilizzazione  delle  risorse  umane e materiali a disposizione della
facolta',  rendendo  possibile  una efficace offerta didattica con un
razionale  ed  equilibrato  impegno  dei  docenti, nella salvaguardia
della  liberta'  d'insegnamento  e  con  il  consenso  del professore
interessato;
    b) proporre  i  regolamenti didattici, ove non siano costituiti i
Consigli dei corsi di studio;
    c) deliberare  i  regolamenti  di  esecuzione di cui all'art. 67,
comma 2;
    d) presentare    al    senato    accademico,   in   vista   della
predisposizione  del  piano  pluriennale  di sviluppo dell'Ateneo, le
iniziative  ritenute opportune per lo sviluppo della facolta', tenuto
conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;
    e) procedere annualmente alla programmazione didattica;
    f)    provvedere    all'attivazione    degli    insegnamenti   ed
all'attribuzione   degli   affidamenti  e  delle  supplenze,  nonche'
nell'ambito   di   appositi   stanziamenti  preventivamente  definiti
all'attivazione ed al conferimento di lettorati e di contratti;
    g) programmare  e  destinare  le  risorse  disponibili,  comprese
quelle  per  il  personale  docente e ricercatore, con riferimento ai
settori scientifico-disciplinari ed alle tipologie di docenza;
    h) provvedere  alle  dichiarazioni  di  vacanza dei propri posti,
alla richiesta di concorsi per professori di ruolo e per ricercatori,
nonche' alla chiamata di professori di ruolo;
    i) deliberare eventuali regolamenti di facolta';
    l)  approvare  le  delibere  del  consiglio di corso di studio in
ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.
  2.  Le  deliberazioni  di  cui alla lettera h) sono adottate con il
voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e
vanno singolarmente indicate nell'ordine del giorno.
  3.  Il  consiglio  esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che
gli  sono  demandate  dall'ordinamento universitario nazionale, dallo
statuto e dai regolamenti.
  4.  Alle  deliberazioni  di cui alla lettera h) la facolta' procede
sulla  base  del  principio  del  consiglio ristretto a categorie non
inferiori a quelle dei chiamandi.
  5.  Per  le  deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g) e h),
deve  essere  richiesto  il parere dei consigli dei corsi di studio e
dei dipartimenti interessati.
  6. Il consiglio di facolta', per lo svolgimento dei compiti che gli
sono   demandati,  puo'  deliberare  la  istituzione  di  commissioni
istruttorie.
  7.  Il  consiglio  di facolta' e' convocato dal preside almeno ogni
due  mesi  e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto
dei  componenti  e,  in  ogni caso, non meno di tre di essi ne faccia
domanda  motivata,  indicando  i  punti  da  inserire  all'ordine del
giorno.».
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2003
                                            Il rettore: Finazzi Agro'