MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 luglio 2003 

Determinazione  del reddito medio convenzionale giornaliero da valere
per  l'anno  2003,  ai fini del calcolo dei contributi e della misura
delle   pensioni  per  ciascuna  fascia  di  reddito  agrario  per  i
lavoratori autonomi agricoli.
(GU n.160 del 12-7-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Visto  l'art.  7,  comma  1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che
prevede  per  gli  iscritti  alla  gestione  dei coltivatori diretti,
mezzadri   e   coloni  l'istituzione  di  quattro  fasce  di  reddito
convenzionale  individuate nella tabella D allegata alla citata legge
n.  233 del 1990, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo
16 aprile  1997,  n.  146, ai fini del calcolo dei contributi e della
misura delle pensioni;
  Visto  l'art.  7,  comma  5, della citata legge n. 233 del 1990 che
demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la determinazione del reddito
medio convenzionale per ciascuna delle predette fasce con riferimento
alle  retribuzioni  medie giornaliere di cui al primo comma dell'art.
28  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19 maggio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 26 maggio 2003, n.
120,  con  il  quale  sono  state  determinate  le retribuzioni medie
giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno
2003,  ai  sensi  dell'art.  28,  primo comma, del citato decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   488  del  1968,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  Ai  fini  del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni,
per  gli  iscritti  alla  gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali  dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito
medio  convenzionale  giornaliero,  da  valere  per  l'anno 2003, per
ciascuna  fascia  di  reddito  agrario di cui alla tabella D allegata
alla  legge  2 agosto  1990,  n. 233, come modificata dall'art. 1 del
decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146, e' determinata nella
misura di euro 41,81.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° luglio 2003
                                       Il direttore generale: Ferraro