CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

CIRCOLARE 7 luglio 2003, n. 1252 

Estinzione  anticipata  dei  mutui, ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze del 20 giugno 2003, recante modifiche
all'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche.
(GU n.163 del 16-7-2003)
 
 Vigente al: 16-7-2003  
 

                                  Alle amministrazioni statali
                                  Agli enti pubblici
                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                     di Bolzano
                                  Alle  amministrazioni provinciali e
                                     comunali
                                  Alle  comunita'  montane, isolane e
                                     di arcipelago
                                  Alle unioni di comuni
                                  Ai gestori di pubblici servizi
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                     delle  regioni  e delle province
                                     autonome
                                  Alla  Conferenza  permanente  per i
                                     rapporti   tra   lo   Stato,  le
                                     regioni  e  le province autonome
                                     di Trento e Bolzano
                                  Alla   Conferenza  Stato-citta'  ed
                                     autonomie locali
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                     italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione     province    italiane
                                     (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                     (U.N.C.E.M.)

                              Premessa.

  La  precedente  versione  dell'art. 11 del decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio
1998  e  successive  modificazioni  enunciava  alcune delle cause che
potevano  determinare  la  risoluzione  anticipata  del  rapporto  di
finanziamento (estinzione anticipata).
  In  particolare,  la  norma  accordava al mutuatario la facolta' di
richiedere  l'estinzione  anticipata del mutuo a condizione che fosse
corrisposto  un  indennizzo, che si assumeva tenesse indenne la Cassa
depositi  e prestiti (d'ora in avanti CDP) dalle conseguenze arrecate
dal disinvestimento.
  Quanto  all'ipotesi  in cui l'estinzione anticipata del rapporto di
finanziamento  fosse  determinata  dalla  CDP a seguito di revoca del
finanziamento,  la  disposizione  in esame (comma 2) definiva in modo
ampio  le cause («... qualsiasi causa non imputabile alla Cassa ...»)
e contemplava gli effetti derivanti dal richiamo anticipato, qualora,
in  forza  delle  particolari  modalita'  di  ammortamento  dei mutui
concessi  dall'Istituto,  il mutuatario avesse rimborsato capitale in
misura superiore a quello effettivamente percepito.
  Il   diritto   dell'Istituto  di  reagire  all'inadempimento  degli
obblighi  conseguenti  al  rapporto  di  finanziamento  (es.: mancato
adeguamento   o  integrazione  delle  garanzie;  mancato  o  parziale
pagamento  delle  rate  di  ammortamento)  attraverso il ricorso agli
ordinari  strumenti  di  tutela (decadenza dal beneficio del termine,
risarcimento  del  danno, ecc.) viene registrato nella disciplina per
l'accesso  ai  mutui  della  CDP  al fine di garantire una uniforme e
trasparente  applicazione  dei principi generali dell'ordinamento. In
questo  contesto, l'indennizzo costituisce la forma di ristoro idonea
a liberare il soggetto debitore dalle pretese attivabili dalla CDP in
conseguenza del rimborso anticipato.

   1. L'estinzione anticipata secondo il nuovo testo dell'art. 11.

  Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
20 giugno  2003, che ha modificato l'art. 11 del decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  del
7 gennaio   1998,  l'estinzione  anticipata  dei  mutui  puo'  essere
richiesta  dai  soggetti  mutuatari  e/o  pagatori,  ovvero  disposta
d'ufficio   dalla  CDP  per  cause  ad  essa  non  imputabili,  quali
l'inadempimento    degli   obblighi   derivanti   dal   rapporto   di
finanziamento  da  parte  dei  soggetti mutuatari e/o pagatori, o per
violazione  della disciplina legislativa o regolamentare (comma 1 del
nuovo art. 11).
  La disposizione definisce le modalita' di quantificazione dei costi
relativi   all'estinzione,   basate   sul   capitale  erogato  e  non
rimborsato,  mentre  non  ha  rilievo la circostanza che l'estinzione
intervenga      anteriormente      o     successivamente     l'inizio
dell'ammortamento.
  Nei  casi  in  cui gli oneri di ammortamento siano a carico di piu'
soggetti, il pagamento dell'indennizzo e la restituzione del capitale
erogato  e  non ancora rimborsato, sono ripartiti in proporzione alle
quote di mutuo a carico degli stessi.
  L'estinzione  parziale  di  un  mutuo e' possibile solo nel caso di
estinzione  dell'intera quota di un soggetto pagatore (cfr. paragrafo
1.1)  ovvero per ridurre l'importo concesso alle somme effettivamente
necessarie  alla  realizzazione  dell'opera,  nei casi previsti dalla
circolare n. 1232/99 al punto 2.4.2 (fine lavori e ribasso d'asta).

       1.1 Gli obblighi derivanti dall'estinzione anticipata.

  L'estinzione  anticipata  comporta  l'obbligo di corrispondere alla
CDP  la  differenza,  se positiva, tra la quota di capitale erogata e
quella  ammortizzata  (comma  2  del  nuovo  art.  11);  laddove tale
differenza risulti negativa, la CDP e' obbligata a corrispondere tale
differenza al soggetto pagatore (comma 4).
  Per  i  soli mutui a tasso fisso, nel caso in cui i tassi applicati
dalla  CDP sulle nuove concessioni siano inferiori a quelli applicati
ai  mutui  da  estinguere  anticipatamente,  considerando la scadenza
residua del finanziamento, il soggetto pagatore deve corrispondere un
indennizzo,   commisurato  al  capitale  erogato.  Sono  esclusi  dal
pagamento  dell'indennizzo  (precedentemente  pari all'1% del residuo
debito)  i  mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso
con  diritto  di  estinzione  parziale  anticipata  alla pari restano
valide  le  disposizioni  di  cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  7 gennaio  1998  e  successive  modificazioni.  Per questi
ultimi, a modifica di quanto previsto nella circolare CDP n. 1232/99,
punto 4.4.1.2,  l'ente,  per  estinguere  anticipatamente la quota di
mutuo  che  non  gode del diritto di estinzione anticipata alla pari,
deve  versare  un  indennizzo  calcolato con le modalita' previste al
punto 1.2 della presente circolare.
  In via generale, tutti gli esborsi derivanti dall'operazione sono a
carico  del  soggetto  che  si  e' assunto gli oneri del servizio del
debito  (pagatore);  la  CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti
tra   quest'ultimo  e  il  soggetto  beneficiario  del  finanziamento
(mutuatario).
  Nei casi in cui gli oneri di ammortamento siano a totale carico del
soggetto   mutuatario,   su  quest'ultimo  gravano  tutti  gli  oneri
derivanti  dall'operazione  (pagamento  dell'indennizzo  ed eventuale
restituzione del capitale erogato non ammortizzato).
  Nei  casi  in  cui gli oneri di ammortamento siano a carico di piu'
soggetti,  occorre  distinguere l'ipotesi di estinzione anticipata su
richiesta da quella disposta dalla CDP per revoca del finanziamento:
    se  la  richiesta  proviene  da uno dei soggetti pagatori, la CDP
dispone  l'estinzione  anticipata limitatamente alla parte di mutuo a
suo carico, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la
sola  quota  di sua spettanza; nel caso in cui il mutuo non sia stato
interamente  erogato,  l'estinzione  e' accordata solo se il soggetto
mutuatario   dichiara   che   la   riduzione  del  finanziamento  non
compromette la realizzazione dell'opera;
    se  la  richiesta proviene dal soggetto mutuatario ed e' motivata
dal  fatto  che  l'investimento  non  viene  piu'  realizzato, la CDP
estende  il  provvedimento  a tutti i soggetti pagatori, con relativo
addebito,  pro  quota,  degli oneri derivanti dall'estinzione, a meno
che  il  mutuatario non abbia manifestato nella richiesta la volonta'
di accollarsi i suddetti oneri;
    in  caso di revoca del finanziamento per finalita' pubbliche (es.
somme  utilizzate  dal  mutuatario  per  uno  scopo diverso da quello
riportato  nel  provvedimento di concessione del mutuo), l'estinzione
anticipata  e'  estesa  a  tutti  i  soggetti  pagatori, con relativo
addebito, pro quota, degli oneri derivanti dall'estinzione;
    in  caso  di revoca del finanziamento per inadempimento, da parte
di  uno  dei soggetti pagatori, degli obblighi derivanti dal rapporto
di  finanziamento  (mancato  pagamento  delle  rate di ammortamento o
mancato  adeguamento  delle  garanzie), l'estinzione e' limitata alla
sola  quota di mutuo a suo carico, con addebito degli oneri derivanti
dall'operazione per la sola quota di sua spettanza. Tuttavia, qualora
il  soggetto  mutuatario  dichiari che la riduzione del finanziamento
compromette  la  realizzazione  dell'opera,  l'estinzione e' estesa a
tutti  gli  enti  pagatori,  con  relativo addebito, pro quota, degli
oneri derivanti dall'operazione.

                   1.2 Il calcolo dell'indennizzo.

  Ai  sensi  del  comma  3 dell'art. 11, l'indennizzo, commisurato al
capitale  erogato, e' pari alla differenza, se positiva, tra la somma
dei  valori  attuali  delle  rate di ammortamento residue e il debito
residuo   alla   data   di   scadenza   del  pagamento  indicato  nel
provvedimento di estinzione anticipata.
  Le   rate  di  ammortamento  residue  sono  attualizzate  al  tasso
finanziariamente  equivalente,  ai  sensi dell'art. 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, al tasso
EURIBOR  a  sei  mesi,  maggiorato  dello spread fissato dal medesimo
articolo.
  L'indennizzo  va commisurato al capitale erogato e, per i mutui con
oneri  di  ammortamento  a  carico  di  piu'  soggetti,  ripartito in
proporzione  alle quote di mutuo garantite e rimborsate dagli stessi.
La  sua  applicazione  e',  pertanto, esclusa nell'ipotesi in cui sul
mutuo  oggetto  di  estinzione non siano state effettuate erogazioni.
Per  i mutui con diritto di estinzione anticipata parziale alla pari,
se   il  capitale  erogato  e'  superiore  alla  quota  con  diritto,
l'indennizzo va calcolato sulla differenza; se il capitale erogato e'
inferiore alla quota con diritto, non si applica indennizzo.

                          2. La procedura.

  L'estinzione  anticipata  puo'  essere  disposta  su  richiesta dei
soggetti mutuatari e/o pagatori o d'ufficio dalla CDP.
  L'unita'  competente,  alla  quale  vanno  inoltrate le richieste e
tutte le comunicazioni, e' l'Ufficio riscossioni.
  Per  quanto  riguarda l'estinzione anticipata su richiesta, la CDP,
sulla  base  dell'istanza  di  quantificazione  degli oneri derivanti
dall'operazione,   fornisce   i   conteggi  relativi  alla  somma  da
corrispondere  per ottenere il provvedimento di estinzione anticipata
del  mutuo  e  individua  il  termine,  antecedente  alla  seduta del
consiglio  di  amministrazione della CDP (d'ora in avanti CdA), entro
il  quale l'ente deve trasmettere l'atto deliberativo, esecutivo, con
cui   manifesta   la   volonta'   di  estinguere  anticipatamente  il
finanziamento, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998
e successive modificazioni.
  La  CDP, ricevuta la delibera, predispone gli atti da sottoporre al
CdA, sulla base dei quali lo stesso delibera l'estinzione anticipata.
In  attuazione  della  delibera del CdA, il direttore generale emette
determina    di    estinzione   anticipata,   nella   quale   vengono
analiticamente  indicate  le  somme  dovute  in relazione al mutuo in
oggetto,  sia a titolo di estinzione anticipata che a qualsiasi altro
titolo  (rate  di ammortamento scadute, interessi di preammortamento,
interessi  di  ritardato versamento, retrocessione quota interessi su
somme  in  ammortamento non erogate, ecc.), nonche' la data entro cui
deve  essere  effettuato  il versamento da parte dell'ente (di norma,
entro  la  fine  del  mese  successivo a quello in cui e' avvenuta la
deliberazione del CdA).
  Gli effetti del provvedimento restano condizionati al versamento di
quanto dovuto entro la data di scadenza.
  Se  il  pagamento  viene  eseguito  entro  il termine assegnato, il
provvedimento produce i suoi effetti.
  Se  il  pagamento  non avviene nel termine, ma e' comunque eseguito
entro  la  data  di  scadenza  della rata di ammortamento successiva,
devono  essere  corrisposti  gli  interessi  di  ritardato pagamento,
calcolati,  secondo  le  modalita' stabilite dall'art. 9, comma 3 del
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 7 gennaio 1998, sino alla data di effettivo pagamento.
  Se,  infine,  il pagamento non avviene entro quest'ultima scadenza,
il  provvedimento  di estinzione anticipata deliberato dal CdA decade
automaticamente e il mutuo resta in ammortamento.
  La  CDP,  accertato  il  pagamento  di  tutte le somme, a qualsiasi
titolo  dovute,  in  relazione  al  mutuo  da estinguere - attraverso
l'acquisizione  delle  copie delle relative quietanze - comunica agli
enti  interessati  l'avvenuta  cancellazione  del  mutuo dal ruolo di
riscossione, a far data dal giorno del versamento.
  Per  quanto riguarda l'estinzione anticipata disposta d'ufficio, la
CDP  inoltra  la  determina del direttore generale con la quale viene
data  esecuzione alla delibera del CdA, con l'indicazione del termine
entro  il  quale  deve  essere  effettuato  il versamento. Il mancato
pagamento  entro  il  termine assegnato comporta il recupero coattivo
della  somma,  secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4 del citato
decreto  del  Ministro  del  Tesoro  7 gennaio  1998 con addebito dei
relativi interessi di mora.
  Il  mutuo  viene cancellato dai ruoli di riscossione a far data dal
termine fissato per il versamento di quanto dovuto.
    Roma, 7 luglio 2003
                                      Il direttore generale: Turicchi