MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2003 

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  in  comunicazione  internazionale, presso l'Universita' degli
studi per stranieri di Perugia.
(GU n.168 del 22-7-2003)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed,  in particolare
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
  Vista  la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il rettore della
Universita'  per  stranieri  di  Perugia  propone il numero dei posti
disponibili   per   le   immatricolazioni   al  corso  di  laurea  in
comunicazione  internazionale  in  ragione  della  ricettivita' delle
strutture  e  dell'esigenza  di  mantenere  alta  la  qualita'  della
didattica;
  Considerato  che  il  predetto  corso  di  laurea e' stato attivato
nell'anno accademico 2001-2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili
per   le   immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  comunicazione
internazionale   dell'Universita'   per   stranieri   di  Perugia  e'
determinato  in trecento per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata
in  premesse  e  quaranta  per  gli studenti non comunitari residenti
all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Moratti