MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2003 

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di
laurea in scienze motorie e biotecnologie, presso l'Universita' degli
studi di Brescia per l'anno accademico 2003/2004.
(GU n.168 del 22-7-2003)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  nota  in  data  19 giugno  2003  con la quale il rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Brescia  chiede la programmazione
dell'accesso ai corsi di laurea in scienze motorie e in biotecnologie
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  sulla  base dell'offerta
potenziale  formativa  deliberata  dal senato accademico nella seduta
del 9 giugno 2003;
  Visto   che   i   corsi  suindicati  risultano  attivati  nell'anno
accademico 2002/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed,  in particolare
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili
per    le    immatricolazioni    ai   seguenti   corsi   universitari
dell'Universita' degli studi di Brescia e' cosi' determinato:
    in  scienze  motorie,  afferente  alla  classe  33: cento per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art.  26  della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per
gli studenti stranieri residenti all'estero;
    in  biotecnologie,  afferente  alla  classe  1: cinquanta per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Moratti