MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2003 

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di
laurea in scienze motorie dell'Universita' degli studi di Catania.
(GU n.168 del 22-7-2003)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  nota  in  data  6 giugno  2003  con  la quale il rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Catania  chiede la programmazione
dell'accesso  al  corso  di  laurea  in  scienze  motorie  sulla base
dell'offerta  potenziale  formativa  deliberata dal senato accademico
nella seduta del 26 maggio 2003;
  Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico
2002/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed, in particolare,
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in scienze motorie,
afferente  alla classe 33, dell'Universita' degli studi di Catania e'
determinato  in  cento  per  gli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata
in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Moratti