UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2003 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.176 del 31-7-2003)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 16;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo
del  senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art.
2,  comma 16,  della  legge  n.  168/1989, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune sostituzioni nell'ambito delle
diverse componenti;
  Visto  il  decreto  rettorale  28 febbraio  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione
dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
  Visto  il  decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e'
stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
  Visto  il  verbale  n.  8 del 30 maggio 2002 con il quale il senato
accademico  integrato  ha  approvato  la modifica degli articoli 1.2,
1.6, 3.6, 3.10, 6.5 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
  Vista  la  nota  del  19 giugno  2003,  prot. 1531, con la quale il
Ministero   dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della  ricerca  ha
approvato la proposta di modifica sopra indicata;
                              Decreta:
  Gli  articoli 1.2,  1.6,  3.6, 3.10, 6.5 dello statuto di autonomia
dell'Universita'  della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:
  «Art.  1.2  (Principi  generali).  -  1. L'Universita'  persegue le
proprie  finalita' nell'ambito della autonomia scientifica, didattica
ed  amministrativa  prevista  dalla  Costituzione  della Repubblica e
dalle leggi vigenti.
  2. E'  garantita  la  liberta'  di  insegnamento  e  di ricerca dei
singoli  docenti e ricercatori. Il coordinamento delle corrispondenti
attivita'  viene  esercitato dagli organi a cio' preposti dalle leggi
vigenti, nelle forme e secondo le modalita' stabilite dal regolamento
generale  di  Ateneo,  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo  e dai
regolamenti  delle  strutture nelle quali l'insegnamento e la ricerca
vengono svolti.
  3. A   tutte  le  componenti  dell'Universita'  e'  garantita  pari
dignita'  di rappresentanza e di partecipazione nelle forme stabilite
dalle leggi vigenti dal presente statuto, dal regolamento generale di
Ateneo e dai regolamenti delle strutture operanti.
  4. Per  assicurare  efficacia  alla  propria  azione  l'Universita'
predispone  e  realizza progetti di attivita' e di sviluppo annuali e
pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di
sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.
  5. Le  attivita'  dell'Universita'  sono  improntate a trasparenza,
economicita'  ed  efficienza.  I modi di attuazione di questi criteri
sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.
  Con  adeguate modalita' periodicamente l'Universita' pubblicizza le
delibere  degli  organi  di governo, le attivita' dei suoi uffici, le
attivita'  didattiche  e  di ricerca svolte, con l'entita' e le fonti
dei finanziamenti ricevuti.
  6. I  criteri di gestione, le procedure amministrative, finanziarie
e  contabili  e  le  connesse  responsabilita'  sono disciplinate dal
regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
  7. Il  funzionamento  o  la  gestione  del centro residenziale sono
disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento.».
  «Art.  1.6  (Partecipazione ad organismi privati). 1. L'Universita'
della  Calabria puo' partecipare a societa' o altre forme associative
di  diritto  privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle
attivita'   didattiche   e   di  ricerca  o  comunque  utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
  2. Le modalita' di partecipazione dell'Universita' sono definite da
un   apposito   regolamento  e,  fatta  eccezione  per  gli  spin-off
dell'Universita'  della  Calabria  e  per  gli  spin-off  accademici,
entrambi  disciplinati da apposito regolamento, devono conformarsi ai
seguenti principi:
    a. attestazione  del  livello universitario dell'attivita' svolta
ad  opera  di  un  comitato  scientifico  composto  in maggioranza da
docenti  universitari,  di  cui almeno uno di altro ateneo italiano o
straniero,  la  cui  specifica  competenza nella attivita' svolte sia
congiuntamente riconosciuta dall'ateneo e dall'organismo partecipato;
    b. disponibilita'   delle  risorse  finanziarie  o  organizzative
richieste;
    c. destinazione  a  finalita'  istituzionali della Universita' di
eventuali dividendi spettanti all'ateneo;
    d. espressa   previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
    e. limitazione   del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  delle
eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
  3. La  collaborazione  dell'Universita'  puo' essere costituita dal
comodato  di  beni,  mezzi  o  strutture,  con  oneri  a  carico  del
comodatario.
  4. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione
o di conferimento in societa' di merchandising, ferma in ogni caso la
salvaguardia  del  prestigio  dell'Ateneo,  deve  essere  oggetto  di
apposita  autorizzazione  da  parte del consiglio di amministrazione,
sentito  il parere del senato accademico. L'autorizzazione e' in ogni
caso    pubblicata,    per   estratto,   nel   Bollettino   ufficiale
dell'Universita'.
  5. Degli  organismi pubblici o privati cui l'universita' partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato  elenco  a  cura del direttore amministrativo. L'elenco e'
consultabile da chiunque vi abbia interesse.».
  «Art. 3.6 (I consigli dei corsi di studio). - 1. Le facolta' in cui
sono  attivati  i  corsi  di laurea e di laurea specialistica possono
costituire i consigli di tali corsi.
  2. I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:
    a) formulano  per  il  consiglio di facolta' proposte e pareri in
merito:
      alle  modifiche  del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti
l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
      alla   programmazione   ed   alla  destinazione  delle  risorse
didattiche disponibili;
      alla  destinazione dei posti in organico di professori di ruolo
e di ricercatore;
      alla richiesta di nuovi posti;
      alle nomine di professori a contratto;
    b) organizzano  e  coordinano  il  servizio  di  tutorato per gli
studenti in conformita' con quanto previsto in merito dal regolamento
didattico di Ateneo;
    c) organizzano  e coordinano le attivita' didattiche previste per
il conseguimento del titolo di studio;
    d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;
    e) propongono  il  regolamento didattico dei corsi di studio e le
relative modifiche;
    f) formulano richieste di professori a contratto;
    g) formulano  richieste  per il potenziamento e l'attivazione dei
servizi didattici;
    h) predispongono il manifesto degli studi;
    i) esaminano  e  approvano  i  piani  di studio individuali degli
studenti;
    l) deliberano  proposte di sperimentazione e di adozione di nuove
modalita' di insegnamento;
    m) approvano  la  relazione  annuale sull'attivita' didattica del
corso di studio;
    n) gestiscono  i  laboratori  didattici  ed eventuali altri spazi
assegnati;
    o) deliberano  in  merito  all'impiego  delle risorse disponibili
loro  assegnate  per  lo  svolgimento delle attivita' didattiche, con
particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.
  3. Il consiglio dei corsi di studio e' costituito:
    a) dai  professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi
stessi   in  accordo  alla  programmazione  didattica  annuale  della
facolta';
    b) dai  ricercatori  che  nei  corsi  di  studio svolgono la loro
attivita'   didattica   principale  in  accordo  alla  programmazione
didattica annuale della facolta';
    c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori
a  contratto,  dagli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  e  dai
professori incaricati stabilizzati;
    d) dai rappresentanti degli studenti;
    e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
  Il  regolamento  generale di Ateneo stabilisce per tutti i consigli
dei  corsi  di  studio  la consistenza e le modalita' di designazione
delle  rappresentanze  di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti
di intervento dei docenti di cui alla lettera c).
  4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi
componenti  che  rivestano  la  qualifica  di  professore di ruolo di
I fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di II fascia.
  L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a
maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
  Il  presidente  e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
due  anni  accademici  e  non  puo'  essere  eletto piu' di due volte
consecutive.
  Il  presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda
fascia  afferenti  al  corso  di  studio un presidente vicario che lo
sostituisce  in tutte le sue funzioni in caso di temporanea assenza o
di impedimento.
  Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto.
Questo  in  assolta  analogia  con  quanto  succede  in  consiglio di
facolta', di dipartimento e in senato.
  5. Il presidente del consiglio di corso di studio:
    a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
    b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
  Il   presidente   si  avvale  della  collaborazione  del  personale
tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facolta'.
  6. Le   rappresentanze  del  personale  tecnico-amministrativo  nei
consigli  di  corso  di  laurea  e  di laurea specialistica durano in
carica due anni accademici.
  Le   rappresentanze  degli  studenti  durano  in  carica  due  anni
accademici.
  7. Il consiglio di corso interfacolta' e' costituito:
    a) dai  professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso
in accordo alla programmazione didattica annuale delle facolta';
    b) dai  ricercatori  che nel corso interfacolta' svolgono la loro
attivita'   didattica   principale  in  accordo  alla  programmazione
didattica annuale della facolta';
    c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori
a  contratto,  dagli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  e  dai
professori incaricati stabilizzati;
    d) dai rappresentanti degli studenti;
    e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
  Il  regolamento  generale  di Ateneo stabilisce la consistenza e le
modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d)
ed  e),  nonche'  i  limiti  d'intervento  dei  docenti  di  cui alla
lettera c).
  8. Al  consiglio  di  corso  di  studio  interfacolta' competono le
medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al
comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i
referenti  di  cui  alla  lettera a) del citato comma siano i presidi
delle facolta' concorrenti alla costituzione del corso.
  Entro  un  anno  dalla  sua  costituzione, il consiglio di corso di
studio  interfacolta'  redige il regolamento didattico del corso e lo
sottopone   all'approvazione   delle  facolta'  che  concorrono  alla
costituzione del corso medesimo.
  Il  regolamento,  con  il  parere  favorevole  delle  facolta',  e'
sottoposto  all'approvazione  del  senato accademico ed e' promulgato
dal rettore con apposito decreto.
  9.  I  consigli  di  corso  di  studio  interfacolta'  eleggono  il
presidente,  di  norma tra i componenti che rivestano la qualifica di
professore  di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore
di ruolo di seconda fascia.
  Le  votazioni avvengono secondo le medesime modalita' dell'elezione
del  presidente  del  consiglio  di  corso  di  laurea  e  di  laurea
specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.
  Il  presidente  e' nominato dal rettore, resta in carica due anni e
non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
  Il  presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda
fascia  afferenti  al  corso  di  studio un presidente vicario che lo
sostituisce  in  tutte  le  funzioni  in caso di temporanea assenza o
impedimento.
  Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto.
  Il presidente del corso di studio interfacolta':
    a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
    b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
  Il   presidente   si  avvale  della  collaborazione  del  personale
tecnico-amministrativo  assegnato  al  corso  o  destinato allo scopo
dalle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
  10.   In   fase   di  prima  attivazione  di  un  corso  di  studio
interfacolta'   tutte   le  funzioni  del  consiglio  di  corso  sono
esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:
    a) dai  presidi  di  ciascuna  delle facolta' che concorrono alla
costituzione del corso di studio, o da loro delegati;
    b) da  due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle
facolta' suddette, designati dai rispettivi consigli di facolta'.
  Il  regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di
funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.
  11.  Il  consiglio  di corso di studio interfacolta' puo' istituire
una  giunta  di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le
prerogative del consiglio stesso.
  La  composizione,  il  funzionamento  e  la  durata in carica della
giunta   sono   definiti   dal   regolamento   del  corso  di  studio
interfacolta'.».
  «Art.  3.10 (Il dipartimento). - 1. Il dipartimento e' la struttura
organizzativa di uno o piu' settori di ricerca culturalmente affini o
omogenei per fini o per metodo.
  Esso  promuove  e  coordina  le  attivita'  di ricerca nel rispetto
dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto
di  accedere  direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti
da enti pubblici o privati.
  Ai dipartimenti fanno capo i corsi di dottorato di ricerca.
  Il dipartimento inoltre:
    concorre  allo  svolgimento delle attivita' didattiche secondo le
indicazioni  e  le richieste provenienti dai consigli di facolta' dai
consigli di corso di corso di studio;
    esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti
di   professore   e  ricercatore  in  organico  relativi  al  settori
scientifico-disciplinari di propria competenza;
    esprime  parere,  per  gli  stessi  settori,  sulla  chiamata  di
professori,  sul  conferimento  di  supplenze  e  sulla  stipula  dei
contratti di insegnamento.
  2. Al dipartimento afferiscono:
    a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
    b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
    c) i professori a contratto;
    d) i ricercatori;
    e) i titolari di assegni di ricerca;
    f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
    g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
    h) gli studenti che ne fanno richiesta.
  3. Il  dipartimento  ha  autonomia finanziaria, amministrativa e di
spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.
  Tale  decentramento  viene  esercitato  nella  forma  prevista  dal
regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
  4.  Il  dipartimento,  nel  rispetto dei propri fini istituzionali,
puo'    stipulare   contratti   e   convenzioni   con   la   pubblica
amministrazione  e  con  enti  pubblici  e  privati,  e  puo' fornire
prestazioni  a  favore  di  terzi,  secondo le modalita' definite nel
regolamento generale di Ateneo.
  5.  Sono  organi  del  dipartimento:  il  direttore, la giunta e il
consiglio di dipartimento.
  6.  Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio
e  la  giunta  e  cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la
collaborazione  della  giunta promuove le attivita' del dipartimento;
vigila  sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello
statuto  e  dei  regolamenti;  tiene  i rapporti con gli altri organi
dell'Universita';  esercita  tutte le altre attribuzioni derivantigli
dalla normativa in vigore.
  Il  direttore  e'  eletto  tra  i  professori  di  prima fascia del
dipartimento e puo' essere eletto per due volte consecutive.
  In  mancanza  di  professori  di  prima fascia  ovvero  in  caso di
impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione del
dipartimento  e'  affidata al professore di seconda fascia eletto con
le stesse modalita'.
  Il direttore e' nominato dal rettore.
  La durata del mandato e' di tre anni accademici.
  L'elezione  avviene  a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto  nelle  prime  due  votazioni;  in  caso  di mancata elezione si
procede  col  sistema  del  ballottaggio  tra  i  candidati che hanno
ottenuto  il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in
caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
  L'elettorato  attivo  e'  costituito  da  tutti  i  componenti  del
consiglio di dipartimento.
  Le  modalita'  delle  votazioni  sono  definite  dal regolamento di
dipartimento.
  Il  direttore  nomina tra i professori di ruolo facenti parte della
giunta  un  vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in
caso di impedimento o assenza.
  Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore.
  L'incarico  di  segretario amministrativo ha durata triennale ed e'
attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore
di  dipartimento, sentita la giunta, ad un funzionario amministrativo
in  possesso dei requisiti necessari e sulla base di criteri definiti
dal regolamento generale di Ateneo.
  Eventuali    indennita'   connesse   all'incarico   di   segretario
amministrativo   vengono   stabilite   in   sede   di  contrattazione
decentrata.
  7.  Il  consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita'  del  dipartimento.  Ne fanno parte i professori di ruolo e
fuori  ruolo,  i  ricercatori,  il segretario amministrativo con voto
consultivo,  e  rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e
degli   studenti  iscritti  ai  dottorati  di  ricerca  eventualmente
attivati dal dipartimento. La consistenza di questa rappresentanza e'
stabilita dal regolamento generale di Ateneo.
  Le  modalita'  di  funzionamento  del consiglio e di elezione delle
rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.
  Nello   stesso  regolamento  dovranno  essere  indicati  i  settori
disciplinari e le discipline di competenza del dipartimento.
  Il  senato  accademico,  su  parere  del  CO.CO.P., decide nei casi
eventualmente controversi.
  Il  consiglio  puo'  delegare  parte  delle  sue  attribuzioni alla
giunta.
  8. La giunta e' un organo che coadiuva il direttore.
  Essa  dura  in  carica  tre  anni  e  la sua composizione ed il suo
funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.
  Le  modalita'  di  elezione  e  di  funzionamento della giunta sono
definite dal regolamento di dipartimento.
  9. I   dipartimenti   attivati  al  momento  dell'approvazione  del
presente statuto sono indicati nella tabella E.
  10. A  ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta' di
scegliere il dipartimento al quale intende afferire.
  Nel  regolamento  generale di Ateneo sono definiti le procedure, le
condizioni  ed  i  requisiti  necessari  per la costituzione e per la
disattivazione  dei Dipartimenti nonche' le modalita' per l'esercizio
del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.».
  «Art.  6.5  (Il comitato di garanzia). - Il comitato di garanzia e'
nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
    a) dal  presidente,  designato  dal  rettore  tra i professori di
prima fascia residenti nel centro residenziale;
    b) da  un  professore  di ruolo o da un ricercatore designato dal
consiglio  di  amministrazione  del  centro residenziale tra i propri
membri;
    c) da  uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio
di amministrazione dell'Universita';
    d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria;
    e) da  un  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo
eletto,  tra  il personale universitario, in occasione delle elezioni
per     il     rinnovo    delle    rappresentanze    del    personale
tecnico-amministrativo negli organi collegiali.
  Il  mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha
durata biennale.
  La  nomina  del  presidente e del membro di cui alla lettera b) del
precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
  Il  comitato  di  garanzia  si  riunisce  in  seduta ordinaria ogni
bimestre  e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne
ravvisi  l'opportunita'  o entrambi gli altri membri ne richiedano al
presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
  Il  comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del
rettore o del presidente del centro residenziale:
    a) verifica   la   qualita'   dei   servizi  offerti  dal  centro
effettuando  o  disponendo  accertamenti  sulle condizioni di igiene,
sanita'  e  sicurezza  di  persone  e  cose degli alloggi nonche' sul
servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di
amministrazione  del centro nei tempi e secondo le modalita' previste
dal regolamento dello stesso;
    b) accerta   che  le  strutture  del  centro  residenziale  siano
utilizzate dai legittimi assegnatari;
    c) riceve  i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti
dei  servizi  del  centro  o  tramite  i  docenti  ivi residenti e li
trasmette  al  consiglio  di  amministrazione  del centro stesso dopo
averli istruiti;
    d) esprime  parere  obbligatorio  al consiglio di amministrazione
del  centro  residenziale  sulla  congruita' delle quote di canone di
locazione  mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto
a versare al centro stesso;
    e) predispone  annualmente  una relazione sui servizi forniti dal
centro  residenziale  alle  strutture  dell'Universita'  che  abbiano
ricevuto finanziamento a cio' destinati.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
    Arcavacata, 7 luglio 2003
                                                  Il rettore: Latorre