MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2003 

Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  62, comma 1, lettera a), della
legge  27  dicembre  2002, n. 289, della entita' massima della misura
dei  contributi,  di  cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   utilizzabili,   per  l'anno  2003,  dalle  imprese  che  hanno
effettuato,  entro il 31 dicembre 2002, nuovi investimenti nelle aree
svantaggiate.
(GU n.185 del 11-8-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  l'art.  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni,  concernente  l'attribuzione  di  un  contributo nella
forma  del  credito  d'imposta  alle  imprese  che  effettuano  nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate;
  Visti,  in  particolare,  i  commi da 1-bis ad 1-septies del citato
art.  8,  introdotti dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,   che  disciplinano  la  procedura  per  il  riconoscimento  del
beneficio  mediante  la presentazione di apposita istanza all'Agenzia
delle entrate;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il quale stabilisce che:
    i   soggetti  che  hanno  conseguito  il  diritto  al  contributo
anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione
degli  ulteriori  utilizzi  del  contributo  stesso  a  decorrere dal
1° gennaio  2003,  data  di entrata in vigore della medesima legge n.
289  del  2002,  e  la  riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003, in
misura  non  superiore  al  rapporto tra lo stanziamento in bilancio,
pari  a  450  milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro
per  gli  anni  successivi,  e  l'ammontare  complessivo  dei crediti
d'imposta  non  utilizzati,  risultante  dalla  analisi  di  apposite
comunicazioni  da  inviare  all'Agenzia  delle  entrate,  a  pena  di
decadenza  dal  contributo conseguito automaticamente, e contenenti i
dati  occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e,
in  particolare,  quelli concernenti le tipologie degli investimenti,
gli  identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati
intrattengono   i  rapporti  necessari  per  la  realizzazione  degli
investimenti,  le  modalita'  di  regolazione finanziaria delle spese
relative  agli  investimenti,  l'ammontare  degli  investimenti,  dei
contributi  fruiti  e  di  quelli  ancora da utilizzare, nonche' ogni
altro  dato  utile  al  fine  di assicurare una corretta applicazione
delle   disposizioni  in  materia,  di  favorire  la  prevenzione  di
comportamenti  elusivi  e  di  acquisire  all'amministrazione  i dati
necessari per monitorare e pianificare i flussi di spesa;
    l'entita'  massima  della  misura  del  rapporto  su  indicato e'
determinata  con  provvedimento  del  Ministero dell'economia e delle
finanze   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  termine
stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
  Visto  il comma 7 del medesimo art. 62 della legge n. 289 del 2002,
con  il  quale,  in  particolare,  e'  stato  abrogato  l'art.  1 del
decreto-legge  12 novembre 2002, n. 253, e sono stati fatti salvi gli
effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici sorti sulla base della
predetta  disposizione  con la quale si prevedeva, tra l'altro, che i
soggetti  che  hanno  conseguito  il  diritto  al  contributo  di cui
all'art. 8 della citata legge n. 388 del 2000 anteriormente alla data
dell'8  luglio  2002,  sospendevano gli ulteriori utilizzi del citato
contributo  a  decorrere  dal  13  novembre  2002, data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 253 del 2002;
  Visto  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 24
gennaio  2003,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  17 nella
Gazzetta  Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2003, con il quale, ai sensi
del  predetto  art.  62,  comma 1, lettera a), sono stati stabiliti i
dati  relativi  agli  investimenti agevolati ed e' stato approvato il
relativo modello di comunicazione;
  Vista  la  nota  del  direttore  del  Centro  operativo  di Pescara
dell'Agenzia  delle  entrate  n.  5043/2003 del 28 marzo 2003, con la
quale  e' stato comunicato che, dalla elaborazione dei dati contenuti
nelle  predette  comunicazioni,  l'ammontare  complessivo dei crediti
d'imposta  relativi  ad  investimenti  realizzati  alla  data  del 31
dicembre  2002  e' pari a 2.513.239.840,00 euro e che l'ammontare dei
crediti d'imposta relativi agli investimenti avviati e non realizzati
alla predetta data e' pari a 1.845.061.891,00 euro;
  Vista  la  successiva  nota  del  direttore del Centro operativo di
Pescara  dell'Agenzia  delle  entrate n. 5494/2003 del 2 aprile 2003,
con  la quale ad integrazione di quanto rappresentato con la nota del
28  marzo  sopra  citata,  e'  stato  precisato che gli ammontari ivi
indicati sono stati desunti dalle comunicazioni telematiche trasmesse
dai  contribuenti fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate
in  ordine  al  controllo della effettiva sussistenza dei presupposti
per la spettanza dei contributi citati;
  Visto  il  proprio decreto 2 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003, con il quale e' stata determinata
l'entita'   massima  utilizzabile,  per  l'anno  2003  e  per  quelli
successivi,  dei  contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del
2000;
  Vista  la  nota  del  direttore  del  Centro  operativo  di Pescara
dell'Agenzia  delle  entrate n. 2003/13398 del 18 luglio 2003, con la
quale  sono stati comunicati i dati dei crediti d'imposta conseguenti
ai  contributi  di  cui  all'art.  8  della  legge  n. 388 del 2000 e
successive modificazioni, maturati e non ancora utilizzati;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  n.  23 del 25 luglio 2003, registrata alla
Corte  dei  conti il 1° agosto 2003, registro n. 5, foglio n. 244, in
corso  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, con la quale sono
state apportate modifiche al riparto delle risorse assegnate al Fondo
per   le   aree   sottoutilizzate   costituito  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  il  triennio  2003-2005  e, in
particolare, sono state destinate risorse aggiuntive per l'erogazione
dei  contributi  in  forma di credito d'imposta per i soggetti di cui
all'art. 62, comma 1, lettera a), della 27 dicembre 2002, n. 289, che
hanno realizzato investimenti sino alla data del 31 dicembre 2002;
  Ritenuto  che  occorre,  pertanto, rideterminare, in base al citato
art.  62,  comma 1, lettera a), della suddetta legge n. 289 del 2002,
l'entita'  massima della misura dei contributi utilizzabili nell'anno
2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La misura massima per la ripresa dell'utilizzazione da parte dei
soggetti  di  cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della 27 dicembre
2002,  n. 289, dei crediti d'imposta previsti dall'art. 8 della legge
23   dicembre   2000,n.   388,   come  modificato  dall'art.  10  del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  relativi  agli investimenti
realizzati  sino  alla  data  del  31  dicembre 2002, e' elevata, per
l'anno 2003, dal 10 per cento al 49 per cento.
  2. Per gli investimenti realizzati successivamente alla data del 31
dicembre  2002  dai  soggetti  di  cui  al comma 1, resta applicabile
quanto previsto dal decreto 2 aprile 2003 di cui alle premesse.
  3.  Resta  fermo, comunque, il potere dell'Agenzia delle entrate in
ordine  al  controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per
la spettanza del contributo citato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 agosto 2003
                                   Il capo del Dipartimento: Manzitti