MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 agosto 2003 

Autorizzazione   dell'aumento   del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Calabria
e Valle d'Aosta.
(GU n.192 del 20-8-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' la
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola e del vino da tavola;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  della  commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000  che istituisce un codice comunitaio delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 281 del 3 dicembre 2001,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162   «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione nei mosti, vini e aceti»;
  Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione
Calabria  e  della  regione autonoma della Valle d'Aosta, con i quali
gli  organi  medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si
sono   verificate,  per  la  vendemmia  2003,  condizioni  climatiche
sfavorevoli  ed  hanno  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento che
autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato,  altresi',  che  la  regione autonoma Valle d'Aosta ha
indicato  le varieta' di uve per le quali e' consentito l'aumento del
titolo  alcolometrico  delle  partite  per  l'elaborazione  dei  vini
spumanti;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere  effettuate in conformita' alla normativa comunitaria indicata
e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
14 luglio 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti:
    dalle  uve  raccolte  nelle  aree viticole della regione Calabria
atte a dare i seguenti vini a IGT: Lipuda, Val di Nieto e Calabria;
    dalle  uve  raccolte  nelle  aree viticole della regione autonoma
Valle  d'Aosta  atte a dare vini da tavola nonche' per la varieta' di
uve Prie' Blanc atta a dare vini spumanti.
  2.   L'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  e'
effettuato  secondo  le modalita' previste dai regolamenti comunitari
sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 1° agosto 2003
                                       Il direttore generale: Petroli