MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2003 

Riconoscimento  al  sig.  Winkler  Dalibor di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di odontoiatra.
(GU n.201 del 30-8-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. Winkler Dalibor, cittadino
italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di odontoiatra
conseguito  a  Zagabria  (Croazia),  ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione  del 5 marzo 2003 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  D.D. 7 maggio 2003 con il quale e' stato disciplinato lo
svolgimento   della   prova  attitudinale  in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno
e  8 luglio  2003,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della  quale il sig.
Winkler Dalibor e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  odontoiatra  rilasciato in data 24 ottobre 1986
dalla  facolta'  di stomatologia dell'Universita' di Zagabria al sig.
Winkler  Dalibor,  cittadino  italiano,  nato a Bjelovar (Croazia) il
9 febbraio   1947,   e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
  2. Il dott. Winkler Dalibor e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra,
previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola