MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2003 

Riconoscimento  alla  prof.ssa Nevena Stefanova Gueorguieva di titolo
di  formazione,  acquisito  in  Paese  extracomunitario, quale titolo
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.
(GU n.192 del 20-8-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 115; il decreto
legislativo  2 maggio  1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297;  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
31 luglio  1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio
1998;  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
letativo  30 luglio  1999,  n.  300;  il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
  Viste  l'istanza  presentata  ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
37,  comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  paese  extracomunitario  dalla persona
sotto   indicata,   nonche'  la  documentazione  prodotta  a  corredo
dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa
al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione  corrispondente  a  quella  cui la persona interessata e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima  di  tre  anni,  per  cui  alla  fattispecie  si  applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per
quanto  prescrivono  l'art.  49,  comma  3,  del  citato  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 e l'art. 12, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 115/1992:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il  titolo;  l'esperienza  posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione   superiore:   diploma   di  laurea  in
«specialista   nella   lingua   francese  e  letteratura  francese  e
professore  nelle  scuole  medie  superiori» rilasciato il 5 novembre
1975 dall'Universita' di Sofia «Clemente D'Ocrida»;
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «diploma za sleddiplomna
spezializazia»  -  diploma di specializzazione post laurea in «teoria
della  letteratura  francese»  conseguito  il  9 agosto  1977  presso
l'Universita' «Kl. Ohridski» di Sofia;
    posseduto  da: cognome: Gueorguieva; nome: Nevena Stefanova; nata
a:  Plovdiv (Bulgaria), il 22 novembre 1952; cittadinanza comunitaria
(italiana),  comprovante una formazione professionale al cui possesso
la  legislazione  dal  Paese  lo  ha  rilasciato (Bulgaria) subordina
l'esercizio  della  professione  di  insegnante,  costituisce, per la
detta  persona,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui all'art. 49 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394,
titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nella  classe  di
concorso: 46/A «lingue e civilta' straniere» - francese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli