MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 agosto 2003 

Modifica  del  decreto  14 settembre 2001 al fine di esonerare taluni
produttori  dall'obbligo  di  consegnare  le  fecce e le vinacce alla
distillazione obbligatoria.
(GU n.207 del 6-9-2003)

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  Regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1623/2000 del
25 luglio  2000, recante modalita' di applicazione del regolamento CE
n.  1493/99  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune del
mercato  vitivinicolo,  per  quanto riguarda i meccanismi di mercato,
modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 625/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto 2000, n. 260 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  21 settembre  2000) recante
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del  Regolamento CE n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;
  Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n.
259,  sulle  modalita'  per  il  rispetto dell'obbligo dei produttori
vinicoli  di  consegnare  le  fecce  e  vinacce alla distillazione ed
inviarle alla distruzione sotto controllo;
  Considerata  la  necessita'  di consentire l'applicazione dell'art.
49,  paragrafo  4,  del  Regolamento  CE  n. 1623/2000 che permette a
taluni  produttori di destinare le vinacce e le fecce al ritiro sotto
controllo;
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di limitare, per garantire
controlli efficaci, ai produttori che ottengono una quantita' di vino
e/o  mosti non superiore a 60 ettolitri, la possibilita' di avvalersi
della facolta' prevista dall'art. 49, paragrafo 4, del Regolamento CE
n.  1623/2000,  in  attesa di verificare l'utilizzazione della deroga
medesima e l'efficacia dei controlli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  4  del decreto ministeriale 14 settembre 2001, citato nelle
premesse, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4.  -  1.  In  applicazione  dell'art.  49, paragrafo 4, del
"regolamento"   i   produttori   che   ottengono  nei  loro  impianti
individuali  una  quantita'  di  vino  e/o  mosti  non superiore a 60
ettolitri    possono    assolvere    l'obbligo   della   "prestazione
obbligatoria"  destinando  i  propri  sottoprodotti  al "ritiro sotto
controllo".
  2. I produttori che si avvalgono della facolta' prevista all'art. 3
del   presente   decreto   ed   al  paragrafo  precedente  comunicano
all'ufficio   competente  per  territorio  dell'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  la  natura  e  la quantita' dei sottoprodotti, il
luogo  in  cui  sono depositati nonche' il giorno e l'ora dell'inizio
delle  operazioni  destinate a renderli inutilizzabili per il consumo
umano.  La  comunicazione  puo' essere presentata direttamente ovvero
tramite telegramma, telefax e posta elettronica e s'intende utilmente
effettuata  qualora  pervenga almeno settantadue ore prima del giorno
di  inizio  delle  operazioni.  L'ufficio,  previo  accertamento,  da
eseguirsi per sondaggio, rilascera' a richiesta un apposito attestato
al produttore.
  3.  Le  operazioni  di  ritiro  sotto controllo avvengono entro gli
stessi  termini  stabiliti  al  successivo  art.  6,  concernente  la
consegna dei sottoprodotti in distilleria.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e sottoposto alla registrazione della Corte dei
conti.
    Roma, 1° agosto 2003
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 41