MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2003 

Revoca  del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di alcune specialita' medicinali per uso umano.
(GU n.211 del 11-9-2003)

                            IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT
-  SISTEMA  D'ALLERTA  DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI
MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24 maggio  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 132 del 7 giugno 2002,
concernente  modalita'  di  trasmissione  dati di commercializzazione
delle specialita' medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;
  Visto  il  D.D.  800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2003,  concernente  la sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in   commercio  -  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  e  successive integrazioni e
modificazioni - di alcune specialita' medicinali, tra le quali quelle
indicate nella parte dispositiva del presente decreto;
  Viste   le   domande   con  le  quale  le  aziende  titolari  delle
autorizzazioni    hanno   chiesto   la   revoca   della   sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
decreto  dirigenziale  sopra indicato, limitatamente alle specialita'
medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per le specialita' medicinali indicate nella parte
dispositiva   del   presente   decreto,  le  aziende  titolari  delle
autorizzazioni   all'immissione  in  commercio  hanno  provveduto  al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza  immediata  il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003,
limitatamente  alle  specialita'  medicinali  di seguito elencate, ai
sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
    ditta:  Bioindustria farmaceutici S.r.l., specialita' medicinale:
TATIG,  confezione: «100 mg compresse rivestite con film»15 compresse
- A.I.C. n. 027754 050;
    ditta:   Bristol-Myers  Squibb  S.r.l.,  specialita'  medicinale:
PENSTAPHO, confezioni: fiala 250 mg im + fiala solvente 2 ml - A.I.C.
n.  020711  026;  fiala  500  mg im + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n.
020711 038;
    ditta:  Benedetti  S.p.a.,  specialita'  medicinale:  TAMOXIFENE,
confezioni:  «10  mg  compresse  rivestite  con  film» 30 compresse -
A.I.C.  n.  035058  015  «20  mg  compresse  rivestite  con  film» 20
compresse - A.I.C. n. 035058 027;
    ditta:  Doc Generici S.r.l., specialita' medicinale: KETOPROFENE,
confezioni:  «50  mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 034306 050, «100
mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 034306 062.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alle ditte
interessate.
    Roma, 6 agosto 2003
                                                Il dirigente: Guarino