MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 settembre 2003 

Aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
(GU n.214 del 15-9-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione il coordinamento
                       e gli affari economici

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
  Visto  il  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante:
«Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
  Visto  in  particolare,  l'art.  7,  comma  1, del predetto decreto
legislativo,   nonche'  l'art.  4,  comma  5,  del  predetto  decreto
ministeriale,  che  prevedono  che,  per la valutazione degli aspetti
tecnico-scientifici   dei   progetti   e   dei  programmi  presentati
nell'ambito  delle  procedure  valutative  e  negoziali, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di
esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti
di    onorabilita',    qualificazione   scientifica   ed   esperienza
professionale nella ricerca industriale;
  Vista  la  deliberazione  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale
venivano  fissati  i  criteri per l'inserimento e la permanenza degli
esperti  tecnico-scientifici  nell'albo  previsto dal punto A.5 della
deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
  Visto  il  decreto  direttoriale  20 dicembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  5  del  7 gennaio  2002  recante: «selezione
pubblica   finalizzata   alla   formazione  dell'albo  degli  esperti
tecnico-scientifici,  previsti  dal  punto  A.5  della  deliberazione
29 aprile 1994, n. 281.»;
  Vista  la nota del capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002, prot.
n.  5/Seg.,  con  cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai
sensi  dell'art.  4,  comma  4  del  predetto decreto, di valutare le
domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
  Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 agosto 2002 n. 189, con il quale e'
stato istituito il primo albo degli esperti;
  Visto  l'art.  6  del  predetto decreto che prevede l'aggiornamento
periodico dell'albo;
  Visto  il decreto direttoriale n. 603 del 24 marzo 2003, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  27 marzo 2003 n. 72, con il quale il
suddetto albo e' stato aggiornato;
  Acquisite  le  proposte  della  Commissione  in ordine alle domande
successivamente presentate;
  Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adozione del provvedimento
di  cui  all'art.  4, comma 6 del richiamato decreto direttoriale del
20 dicembre 2001;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' formalmente approvato l'aggiornamento dell'albo degli esperti
di  cui  all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n.    297.    L'albo   e'   consultabile   al   seguente   indirizzo:
http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli Esperti».
  2.  Il presente decreto e' comunicato al Comitato di cui all'art. 7
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona