CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 24 luglio 2003 

Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano sulla tutela della salute dei non
fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.
3  -  Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
(GU n.228 del 1-10-2003)

                      LA CONFERENZA PERMANENTE
                    PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 1,
dispone, a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare
nei  locali  chiusi,  ad  eccezione  di  quelli privati non aperti ad
utenti  o  al  pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute;
  Visto  l'art.  51,  comma  2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che
prevede  che  gli  esercizi  e  i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera  b),  devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed
il  ricambio  d'aria regolarmente funzionanti, le cui caratteristiche
tecniche sono da definire;
  Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 8,
dispone  che  le  disposizioni  attuative  dello  stesso  non  devono
comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003,
recante:  «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005», che
individua  gli  obiettivi  da  raggiungere  per  attuare  la garanzia
costituzionale  del  diritto  alla  salute, conseguibili nel rispetto
dell'accordo   dell'8   agosto   2001,  come  integrato  dalle  leggi
finanziarie  per  gli  anni  2002-2003 e nei limiti e in coerenza dei
programmati livelli di assistenza;
  Visto  inoltre  l'obiettivo  2.9  del  suddetto Piano relativo alla
«Promozione   di   stili  di  vita  salutari,  la  prevenzione  e  la
comunicazione  pubblica  sulla  salute»,  il  quale,  in particolare,
prevede  alla  lettera  c), che, accanto agli interventi legislativi,
siano attivate campagne di educazione ed informazione tese a tutelare
la salute dal fumo passivo e attivo;
  Visto  l'art.  117,  terzo  comma  della  Costituzione  che, tra le
materie  di  legislazione concorrente regionale, individua la «tutela
della salute»;
  Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale
prevede,  tra  l'altro,  che il Governo puo' promuovere la stipula di
intese   in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  dirette  a  favore
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
  Ritenuto  che,  in considerazione dell'entrata in vigore del citato
art.   8,   comma  6  della  legge  n.  131/2003,  appare  necessario
individuare  le  modalita'  per il raggiungimento di obiettivi comuni
nella tutela della salute dei non fumatori;
                              Sancisce
tra  il  Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:
  Considerato  che  il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di
morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei
piu' gravi problemi di sanita' pubblica a livello mondiale;
  Che  la  promozione  di stili di vita salutari e la prevenzione dei
gravi  danni  alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva
al  fumo  di  tabacco  restano,  pertanto, obiettivi prioritari delle
politiche  sanitarie  anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza
dei fumatori e l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora
troppo  elevate e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco
sono ancora deludenti;
  Ritenuto che lo Stato e le regioni reputano necessario, nell'ambito
delle  reciproche  competenze  a  livello  centrale  e  territoriale,
determinare  e  sviluppare  un  approccio  globale alle problematiche
connesse al consumo di tabacco, comprendente:
    interventi  informativi ed educativi di promozione della salute e
di stili di vita sani;
    offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione;
    norme  restrittive  per  il  controllo  del fumo di tabacco negli
ambienti  pubblici e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione
della pubblicita' e dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco;
  Considerato  che  la  predisposizione di locali per fumatori non e'
considerata   dalla   legge   adempimento   obbligatorio,  mentre  e'
obbligatorio  il  divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla
legge;
  Preso  atto  che  la normativa di recente approvata, che estende il
divieto di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di
lavoro  ed  agli  esercizi  di  ristorazione, appare in linea con gli
orientamenti   internazionali  in  materia  di  tutela  della  salute
pubblica;  anche  in  considerazione  della Convenzione Quadro per il
Controllo  del  Tabacco  promossa  dall'Organizzazione Mondiale della
Sanita',  che  ha tra i suoi obiettivi la protezione dall'esposizione
al fumo passivo;
  Preso  atto  che  il  Ministero  della  salute  e le regioni curano
l'informazione  ai  cittadini,  nelle forme ritenute piu' opportune e
concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale;
tra  il  Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di
             Trento e Bolzano si conviene quanto segue:
  1. I  locali  riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e
sono  realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri
ambienti  limitrofi,  dove  e'  vietato  fumare,  da  idonee barriere
fisiche.
  2.  I  locali  per  fumatori  devono  essere dotati di idonei mezzi
meccanici  di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata
portata d'aria di ricambio supplementare.
  3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in
depressione  in  modo  tale  da garantire che la direzione del flusso
d'aria sia costantemente orientata verso i suddetti locali.
  4.  Permane  il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di
impossibilita'  di  assicurare idonea separazione degli ambienti come
previsto al punto 1.
  5.  In  caso  di  guasto  dell'impianto  di  ventilazione,  non  e'
consentito fumare nei locali destinati ai fumatori.
  6.  I  locali  per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli,
adeguatamente  visibili,  e  da  altri che segnalano eventuali guasti
all'impianto di ventilazione.
  7.  Nei  locali  in  cui  e'  vietato  fumare sono collocati idonei
cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.
    Roma, 24 luglio 2003
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino