MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2003 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Sportiva  2000 - Piccola
societa'   cooperativa  di  produzione  e  lavoro  a  responsabilita'
limitata», in Benevento.
(GU n.225 del 27-9-2003)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Benevento
  Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi' come integrato dall'art.
18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  6  marzo 1996, Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione,   con  il  quale  e'  stato  demandato  alla  direzione
provinciale  del  lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento
d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle societa'
cooperative  di  cui  siano  accertati i presupposti ex art. 2544 del
codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Ministero delle attivita'
produttive   per   lo   svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di
cooperazione,  sottoscritta  il  30  novembre  2001,  registrata il 7
dicembre 2001 al n. 2134;
  Visto il verbale di ispezione ordinaria, del 25 novembre 2002 e del
verbale  di  accertamento dell'8 maggio 2003, eseguita sull'attivita'
della  cooperativa  «Sportiva  2000 - Piccola societa' cooperativa di
produzione  e  lavoro a responsabilita' limitata», da cui risulta che
la  stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544
del codice civile;
  Tenuto  conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le
cooperative    nella   riunione   del   15 maggio   2003   circa   la
razionalizzazione  delle  procedure  di adozione dei provvedimenti ex
art. 2544 del codice civile;
                               Decreta
lo  scioglimento  della societa' cooperativa, ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  senza  far  luogo  alla  nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    «Sportiva  2000  -  Piccola  societa' cooperativa di produzione e
lavoro  a responsabilita' limitata», con sede in Benevento, alla C.da
Triemolo,  costituita per rogito del notaio Marinelli Filippo in data
22 novembre 2000, repertorio n. 6948, B.U.S.C. n. 1610/296554, codice
fiscale n. 01212060626.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Benevento, 15 settembre 2003
                                 Il direttore provinciale: Iannazzone