AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 17 settembre 2003 

Quesito  sulle  modalita'  di valutazione dei requisiti connessi alla
figura  del  direttore  tecnico  (art.  26 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000). (Deliberazione n. 247).
(GU n.233 del 7-10-2003)

          L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.
  Alcune   Soa   hanno  richiesto  dei  chiarimenti  in  ordine  alla
possibilita'  per  l'impresa  avente causa di un'azienda o di un ramo
oggetto  di  trasferimento,  che intenda qualificarsi avvalendosi dei
requisiti  posseduti  dall'impresa  dante  causa, di conservare quale
direttore   tecnico   il   soggetto   che   rivestiva  analogo  ruolo
nell'impresa  cedente  in  virtu' della deroga disposta dall'art. 26,
u.c., del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
Considerato in diritto.
  L'art.  26,  u.c.,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000  stabilisce  che  in  deroga  a quanto stabilito in ordine ai
titoli  di  studio  che,  abilitano il direttore tecnico ad espletare
tale  funzione,  i  soggetti che alla data dell'entrata in vigore del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 svolgono tale
funzione, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.
  La   norma   in   questione,  al  fine  di  evitare  discontinuita'
dell'attivita'   imprenditoriale,  nonche'  al  fine  di  tutelare  i
direttori   tecnici,  che  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione delle imprese,
non  erano in possesso del titolo di studio ivi previsto, ha disposto
una   deroga   alle   modalita'   di   dimostrazione   del  requisito
professionale relativo al titolo di studio.
  L'ipotesi  prospettata dalle Soa, ovvero la possibilita' che quanto
disposto  dall'art.  26,  comma  7,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 34/2000, valga nel caso di trasferimento di un'azienda
o  di  un ramo, comporterebbe che la deroga disposta assurga al rango
di  requisito  d'ordine  speciale,  rendendo  equivalenti i requisiti
professionali  richiesti  al  d.t.  con  la  continuita' del servizio
prestato  presso  l'impresa  oggetto  di  trasferimento  alla data di
entrata in vigore del regolamento di qualificazione.
  In   tal   senso  il  predetto  requisito  potrebbe  essere  sempre
utilizzato dall'impresa risultante dalla fusione o dal trasferimento.
  La  questione  e'  stata  sottoposta  all'esame  della  commissione
consultiva,   che  ha  ritenuto:  La  pluralita'  delle  imprese  che
caratterizza  i  fenomeni  della  fusione e delle altre operazioni di
trasferimento  di  azienda  o di un suo ramo oggetto della disciplina
contenuta  nell'art.  15,  comma  9, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, nega in radice l'identita' dell'impresa presso
la  quale  il  soggetto  considerato dall'art. 26, comma 7, deve aver
ricoperto  senza  soluzione di continuita' l'incarico di d.t., almeno
alla  data  del  1° marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi
configurata.
  In relazione a quanto sopra considerato;
  Il Consiglio ritiene.
  La  deroga  disposta dall'ultimo comma dell'art. 26 si applica solo
alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto
preposto   alla  d.t.,  per  cui  non  e'  estensibile  alle  imprese
scaturenti da operazioni di trasferimento d'azienda o di un suo ramo.
    Roma, 17 settembre 2003
                                                 Il presidente: Garri