MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 ottobre 2003 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  di  produzione  e  lavoro
«Eurocoop 2001» a r.l., in Castel San Vincenzo.
(GU n.240 del 15-10-2003)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Isernia

  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del   6 marzo   1996   con  il  quale  la  Direzione  generale  della
cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione
dei   provvedimenti   di   scioglimento   d'ufficio   delle  societa'
cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto  il  parere della commissione centrale per le cooperative del
15 maggio   2003   inerente   all'adozione   dei   provvedimenti   di
scioglimento  d'ufficio  in  applicazione  dell'art.  2544 del codice
civile  senza  che  debba  acquisirsi  il parere della stessa su ogni
singolo provvedimento;
  Visto  i  verbali  di  ispezione  ordinaria e relativi accertamenti
eseguiti  sull'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata
da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal
predetto articolo del codice civile;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
                               Decreta
lo  scioglimento,  ai  sensi e per gli effetti del primo comma, parte
prima  dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge n. 400/1975, della
societa'  cooperativa  di produzione e lavoro «Eurocoop 2001» a r.l.,
con  sede  nel comune di Castel San Vincenzo, via Indipendenza n. 15,
costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale in data 8 marzo
2001,  repertorio  n. 128243, numero di iscrizione del registro delle
imprese di Isernia 00811380948, posizione B.U.S.C. n. 496.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Isernia, 1° ottobre 2003
                                                Il dirigente: D'Amico