Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»(GU n.245 del 21-10-2003)
Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la
domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione
«Asparago Bianco di Bassano» come denominazione di origine protetta
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata
dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago
Bianco di Bassano, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via
Matteotti n. 39, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla
proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno
essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
PROTETTA «ASPARAGO BIANCO DI BASSANO»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di
Bassano» e' riservata ai turioni di asparago (Asparagus
officinalis L.) che rispondono alle caratteristiche ed alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di
Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di
produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare
di produzione, discendenti dall'ecotipo locale che e' rappresentato
dalla varieta' «Comune - o Chiaro - di Bassano».
1. Caratteristiche estetiche.
I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di
Bassano» devono essere:
a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed
eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla
base, purche' non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm) ed
a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da
parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del
prodotto del mazzo.
b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni
non devono essere vuoti, ne' spaccati, ne' pelati, ne' spezzati. La
bassa fibrosita', caratteristica qualitativa dell'Asparago Bianco di
Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata
spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi,
sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto
racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;
c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di
lignificazione;
d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore
estraneo;
e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;
f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurita';
g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo
lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi
chimici.
La sezione praticata alla base deve essere il piu' possibile
netta e perpendicolare all'asse longitudinale.
2. Calibratura.
La calibratura e' determinata secondo la lunghezza ed il
diametro.
Il diametro centrale dei turioni e' quello della sezione presa al
centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la
tolleranza, e' fissato in 11 mm.
I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni
mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non
superiore a 10 mm.
I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei
turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve
essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le
indicazioni fornite dalla seguente tabella:
==================================================================
| Diametro centrale | Lunghezza
---------------------------|---------------------|----------------
Range massimo | > 11 mm | tra 18 e 22 cm
-------------------------------------------------|----------------
Per diametro: > 11 fino a 14 mm | 20 cm
-------------------------------------------------|----------------
Per diametro: = o maggiore di 15 mm | 22 cm
-------------------------------------------------|----------------
Solo per mazzi a "Ruote"* > 18 | 25 cm
-------------------------------------------------|----------------
* vedi deroga
3. Deroga.
Facendo riferimento alla storicita' del prodotto e alla
tradizionale immissione sul mercato degli asparagi confezionati in
forma di «RUOTE» (tipologia presente in tutte le rassegne
gastronomiche del comprensorio e in tutte le mostre e concorsi
storici dell'Asparago di Bassano, evidenziate fotograficamente anche
nella raccolta di immagini allegate nella relazione storica), vengono
ammessi alla commercializzazione confezioni singole denominate
appunto «RUOTE» del peso superiore ai 3 kg e con riferimento al
diametro centrale minimo del turione pari a 18 mm ed ad una lunghezza
massima di 25 cm fatti salvi tutti gli altri requisiti minimi
previsti incluse le tolleranze.
Art. 3.
Zona di produzione e di condizionamento
La zona di produzione e di condizionamento dell'«Asparago Bianco
di Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende,
nell'ambito della provincia di Vicenza, i territori dei comuni di
Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del
Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e
Marostica.
Art. 4.
Elementi storici che comprovano l'origine
La serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne
trova traccia nella contabilita' di banchetti offerti ad ospiti di
gran riguardo gia' nel primo cinquecento. Dal seicento lo coltivava
diffusamente negli orti di terraferma. I padri in viaggio per il
Concilio della controriforma di Trento (1545-1563), transitando da
Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra
loro, lascio' scritto dei suoi pregi dietetici.
In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova
aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a
Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente
l'incontro. Tornando verso Padova, percorrendo la strada che
congiungeva Bassano a Rosa', cospargeva tra le siepi le sementi che
rendono tuttora quella terra come la piu' indicata e feconda per la
coltura del turione.
In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista
Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» Claveleur Museum of Art, e'
ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale
ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevare, oio e aseo»
(asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto).
Nel 1847 il prof. Ferrazzi (Alcuni cenni dell'agronomia e della
industria bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le
qualita' delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi
bassanesi si' candidi, si' buoni, si' saporosi, non vogliono essere
altrimenti lodati; sono il dono piu' bello e gradito della nuova
stagione».
Alla voce asparago dell'Enciclopedia agraria italiana (ed. 1952),
riporta l'opinione generale che anche in altre localita' «l'asparago
coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil
per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime
qualita' organolettiche».
L'origine del prodotto oggi viene garantita dall'iscrizione dei
produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla
struttura di controllo di cui all'art. 7 i quali devono assicurare la
rintracciabilita' del prodotto in ogni fase della filiera attraverso:
l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni
coltivati a «Asparago Bianco di Bassano» nell'elenco depositato
presso la sede dell'organismo di controllo;
l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad
Asparago Bianco di Bassano e, per ciascuna particella catastale, la
ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita', la superficie
coltivata ad Asparago Bianco di Bassano;
la registrazione dei codici progressivi di numerazione dei
mazzi marchiati, in un apposito registro, compilato dai produttori e
tenuto dagli stessi a disposizione dell'ente di controllo per le
verifiche.
Art. 5.
Tecniche di produzione e raccolta
Caratteristiche dei terreni.
I terreni devono avere un pH compreso fra 5,5 e 7,5. E'
obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto e, in
ogni caso, almeno ogni 5 anni per i parametri principali (pH, azoto,
fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi
impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.
1. Preparazione del terreno ed impianto.
La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente
l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondita' inferiore o
uguale a 30 cm, seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm.
Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non
deve risultare inferiore a 1,8 mt per le file binate e 2 mt, per le
file singole; la densita' massima dovra' comunque essere di l,8 di
piante/metro quadro.
I solchi devono avere una profondita' di 15-20 cm. L'orientamento
delle file deve essere preferibilmente da Nord a Sud, secondo
l'andamento dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo
da garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei
rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.
Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei
mesi di marzo od aprile, per le piantine esso deve avvenire entro il
mese di giugno.
2. Rotazioni.
Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno puo' essere
effettuato solo dopo 4 anni.
In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale
(rizoctonia e fusarium), il reimpianto puo' avvenire non prima di 8
anni.
E' inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le
colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola
per possibilita' di attacchi di rizoctonia.
E' altresi' consigliato far precedere all'impianto dell'asparago
le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.
3. Materiale di propagazione.
Piattaforma varietale.
La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto
approvvigionamento puo' essere fatta dagli stessi agricoltori.
Puo' essere utilizzato solo l'ecotipo locale purche' rispondente
alle caratteristiche di cui all'art. 2.
4. Concimazione.
E' obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare
un'analisi completa del terreno, da ripetersi, relativamente ai
parametri fondamentali (pH, N, P, K, Ca, Mg e sostanza organica) ogni
5 anni; sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.
In ordine al mantenimento della fertilita' dei terreni, si
distingue una concimazione pre-impianto e una concimazione per gli
anni di produzione.
In pre-impianto e' richiesta la distribuzione di letame bovino
nella dose di 600 q.li/ha da interrare quando maturo.
L'impiego di altri concimi organici va rapportato al valore di
riferimento indicato per il letame bovino.
Per gli anni di produzione la concimazione andra' fatta in
funzione dei risultati delle analisi del terreno e delle asportazioni
medie della coltura. La provenienza dell'azoto deve essere, per
almeno il 50% di natura organica.
La concimazione fosfatica, e parte della concimazione potassica,
sara' effettuata in corrispondenza delle lavorazioni autunnali o di
fine inverno, mentre la concimazione azotata e la restante potassica
sara' effettuata nel periodo post raccolta (non oltre il mese di
luglio), frazionandola in piu' interventi. L'apporto annuo di
elementi nutritivi principali dovra' comunque non superare i seguenti
limiti massimi di unita' ad ettaro:
azoto 150;
fosforo 80;
potassio 180.
Eventuali integrazioni di microelementi andranno effettuate nel
periodo autunno-inverno.
5. Difesa fitosanitaria.
Gli interventi devono seguire le indicazioni previste dalla
regione Veneto relativamente alla lotta integrata per l'asparago
bianco. Le norme tecniche di riferimento fanno capo alla delibera
della giunta regionale del Veneto n. 488 del 28 febbraio 2003 e alle
successive modifiche ed integrazioni emanate dalla stessa
amministrazione.
Nella individuazione delle tecniche agronomiche dovranno essere
privilegiati i seguenti aspetti:
a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente
alle fitopatie;
b) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare
condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni,
concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate
lavorazioni del terreno, ecc.).
6. Pacciamatura.
E' consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film
plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla
protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le
caratteristiche finali del prodotto.
7. Irrigazione.
Gli interventi irrigui si rendono necessari in relazione
all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.
8. Interventi autunnali.
Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovra'
provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della
stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta,
onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della
pianta.
9. Raccolta.
I periodi massimi di raccolta, considerando come primo anno
l'anno d'impianto, sono i seguenti:
====================================================================
I II III Dal IV
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impianti derivanti da zampe impianto allevamento 30 gg 70 gg
--------------------------------------------------------------------
trapianto di piantine impianto 15 gg 30 gg 70 gg
ottenute nell'anno
--------------------------------------------------------------------
Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1° marzo ed il
15 giugno.
Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono
essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del
1° febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.
La produzione massima consentita in asparagiaia in piena
produzione, e' pari a 80 q.li/ha.
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico
Le condizioni ambientali e tecnico-colturali degli impianti
destinati alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a
conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:
1. I terreni.
I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di
Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o
franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una
buona permeabilita' e di una discreta presenza di sostanza organica;
il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5-7,5 (terreni
sub-acidi-neutri).
L'area interessata e' di origine alluvionale, essendo ricompresa
nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.
La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione
fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi
trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale,
che ne caratterizzano la composizione. Tale caratteristica, aggiunta
alla bassa presenza di carbonati, influisce positivamente sulle
caratteristiche qualitative dell'Asparago di Bassano ed in
particolare sull'assenza di fibrosita', determinando l'ottenimento di
turioni teneri ed integralmente consumabili.
2. Il clima.
Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano
presentano una situazione climatica che risente fortemente
dell'influenza del fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della
protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.
Il clima pertanto si presenta mite e ventilato, non umido,
caratteristiche che influiscono positivamente sulla sanita' della
coltura, riducendo l'incidenza delle malattie crittogamiche.
Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm
annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e
settembre-ottobre.
In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai
2,5° ai 23° con valori estremi nei mesi di gennaio e luglio.
Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si
segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana
si spinge verso sud-est, determinando un micro clima locale,
caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di
umidita', una minore presenza di nebbie, una minore incidenza termica
dei suoli permette di ridurre sensibilmente le fitopatie nella
coltura. L'elevata areazione riduce inoltre la presenza di ristagni
che permette alla coltura di svilupparsi in maniera costante.
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo
conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/82.
Art. 8.
Modalita' di confezionamento ed etichettatura
1. Imballaggio e presentazione.
Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della
medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono
essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso
compreso fra 0,5 e 3 kg. Le ruote possono essere commercializzate con
un peso superiore ai 3 kg.
I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono
corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo
costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.
2. Confezionamento dei mazzi.
Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo
deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o
"succhione" di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un
contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della
D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonche' il numero di
identificazione progressivo del mazzo che ne permette la
rintracciabilita'.
I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.
3. Caratteristiche degli imballaggi.
l mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica
o altro materiale idoneo.
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con
indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti
informazioni:
Asparago Bianco di Bassano - D.O.P.;
nome del produttore;
ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
data di confezionamento,
nonche' le seguenti caratteristiche commerciali:
categoria di qualita' (norme UE);
calibro;
numero di mazzi;
peso medio dei mazzi.
Il marchio del prodotto e' costituito dal logo della DOP e dal
codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a
garanzia della tracciabilita' del prodotto.
Tale marchio viene affisso con una chiusura non riutilizzabile,
alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del
prodotto DOP.
Il logo e' costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24
lobi. Tale disco verde e' contornato da due profili anch'essi
ondulati di colore rosso il piu' esterno e di colore bianco il piu'
interno. Al centro del disco verde, occupandone i due terzi della
superficie, e' posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di
colore bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo
piano e quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza
e per un terzo dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in
colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di
Bassano del Grappa.
Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra
a destra e' collocata la scritta di colore bianco con il carattere
France Bold TTF in maiuscolo «Asparago Bianco di Bassano».
I colori di riferimento sono il verde Pantone 348; il rosso
Pantone 186 e il bianco.
Le dimensioni del logo riportate nelle targhette identificative
dei mazzi, in alluminio ossidato o serigrafato, atossico, avranno
diametro di 3 centimetri.
Il logo eventualmente riportato su imballaggi, confezioni,
depliant, ecc. dovra' in ogni caso avere delle dimensioni
significativamente superiori a qualunque altra scritta.
----> Vedere logo di pag. 28 <----