MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 2003 

Modifica   al  decreto  dirigenziale  2 aprile  2003  concernente  le
procedure   per   la   designazione   degli  organismi  notificati  e
autorizzati  non  dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
(GU n.243 del 18-10-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       dei trasporti terrestri
              e per i sistemi informativi e statistici
  Visto  il codice civile, in particolare l'art. 2043, concernente il
risarcimento per fatto illecito;
  Visto   il   decreto  dirigenziale  2 aprile  2003  concernente  le
procedure   per   la   designazione   degli  organismi  notificati  e
autorizzati  non  dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
  Considerato  che  le  societa' che richiedono la designazione quali
organismi notificati od autorizzati, ai sensi del decreto legislativo
2 febbraio  2002,  n.  23,  hanno  l'obbligo di risarcire l'eventuale
danno  ingiusto  cagionato  ad  altri,  in una delle forme consentite
dall'art. 2043 del codice civile;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 2 aprile 2003 citato
in  premessa e' sostituito come segue: «I richiedenti, se soggetti di
diritto  privato,  devono essere iscritti nell'albo provinciale delle
imprese  artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
Devono  altresi'  essere  forniti  di  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita'  civile verso i terzi per un massimale di 3,5 milioni
di   euro  ovvero  devono  possedere  analoga  capacita'  finanziaria
dimostrata  mediante  un'attestazione  di  affidamento,  a  copertura
dell'eventuale  danno  provocato,  rilasciata  da  parte di aziende o
istituti  di  credito  con  capitale  sociale  non  inferiore a dieci
milioni di euro».
  2.  L'art. 8, comma 3, del citato decreto e' sostituito come segue:
«Alla  richiesta  di designazione l'organismo deve allegare copia del
decreto di autorizzazione, nonche' dimostrare una ulteriore copertura
assicurativa per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero possedere
analoga  capacita' finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di
affidamento,  a  copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata
da  parte  di  aziende o istituti di credito con capitale sociale non
inferiore a dieci milioni di euro».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 ottobre 2003
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero