MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 29 luglio 2003 

Dichiarazione  di notevole interesse pubblico di alcune aree site nei
comuni  di  Giano  dell'Umbria  e  Gualdo  Cattaneo  in  provincia di
Perugia.
(GU n.252 del 29-10-2003)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
«Istituzione  del Ministero per beni e le attivita' culturali a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre
1998;
  Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre
1997,  n.  352»,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;
  Vista  la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto  a  questo  Ministero  la potesta' concorrenziale di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  82 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 616/1977, disposizione
recepita nell'art. 144 del citato testo unico;
  Considerato  che  l'allora  Soprintendenza  per  i beni ambientali,
architettonici,   artistici  e  storici  dell'Umbria,  a  seguito  di
segnalazioni,  effettuati  alcuni  sopralluoghi,  con  nota  n. 13625
dell'11 giugno  1996  segnalava  al presidente della giunta regionale
dell'Umbria  l'opportunita'  di sottoporre alla tutela della legge n.
1497/1939  «l'area che si estende fra i comuni di Giano dell'Umbria e
Gualdo  Cattaneo,  caratterizzata  dalla  presenza  di  un sistema di
castelli  fortificati, costruiti in epoca medievale e ancora oggi ben
conservati:   Giano,   Torri,   Barattano,   Montecchio,  Costagrale,
Marcellano»;
  Considerato  che  la  stessa  soprintendenza evidenziava come «tale
sistema  di  castelli,  fortemente connotati e di rilevante interesse
storico  e  ambientale,  si inserisce in un paesaggio storico-agrario
strettamente   collegato   a  tali  insediamenti  e  alle  successive
tipologie insediative a case torri isolate»;
  Considerato che la giunta regionale dell'Umbria, con nota n. 98 del
7 gennaio  1997,  trasmetteva  copia  della  deliberazione  di giunta
regionale  n.  8730  del 6 dicembre 1996 con la quale veniva espresso
parere  concorde  con  quanto  segnalato  dalla  soprintendenza circa
l'opportunita'  di  sottoporre  a  vincolo  paesaggistico  l'area  in
questione;
  Considerato  che a tale atto di assenso regionale non e' stato dato
seguito  con  alcun  provvedimento  di vincolo adottato dalla regione
Umbria;
  Considerato  che  la  citata  Soprintendenza,  constatata l'inerzia
regionale, con nota n. 12506 del 9 giugno 1997, comunicava all'allora
ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e  paesaggistici di aver
avviato  la predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione
di  una  proposta  di  vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'area di cui
trattasi;
  Considerato   che   con  nota  n.  17822  del  14 luglio  1998,  la
Soprintendenza competente trasmetteva all'ufficio centrale per i beni
ambientali  e  paesaggistici  gli  elaborati  e  lo schema di decreto
relativi  alla  proposta  di  tutela  ex lege n. 1497/1939 di un'area
posta  nei  comuni  di  Giano  dell'Umbria,  Gualdo  Cattaneo e Massa
Martana, in provincia di Perugia;
  Considerato   che  l'ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici,  con  ministeriale  n. ST/701/28916/98 del 17 novembre
1998    chiedeva   alla   Soprintendenza,   ad   integrazione   della
documentazione  trasmessa,  una  relazione  tecnica  che motivasse la
proposta di vincolo;
  Considerato  che  la medesima Soprintendenza, con nota n. 30792 del
9 giugno   1999,  trasmetteva  la  relazione  tecnica,  richiesta  ad
integrazione,  dalla  quale  risulta  che «l'ambito interessato dalla
proposta  di  vincolo  comprende aree di rilevante valenza paesistico
ambientale  e storico tradizionale. Infatti risulta espressione di un
insieme  integrato  con  presenza  di  estese macchie e aree boscate,
accanto  ad  una  ben  leggibile organizzazione storico antropica del
territorio  basata  sullo  stretto  ed  equilibrato  apporto fra aree
naturali,   zone  coltivate  ed  insediamenti  abitativi,  fortemente
connotati  dal punto di vista storico-tipologico (sistema di castelli
e  borghi  murati di origine medievale). In particolare il territorio
e'  fortemente  caratterizzato da estese ed integre superfici a bosco
con  prevalenza  di  caducifoglie submontane (cerro, rovella, carpino
nero)  e/o  leccio,  pinete  a  pino d'aleppo nelle aree periferiche,
generalmente  di  minore  altitudine, lungo versanti di valli e fossi
che   incidono   il  rilievo  e  caratterizzano  il  susseguirsi  del
paesaggio,  degli scorci e dei profili sempre nuovi delle colline. La
presenza  di aree coltivate non interferisce minimamente con la piena
godibilita'  del  paesaggio  dato  il loro perfetto integrarsi con le
zone  naturali  e  con gli insediamenti storici; ed e' proprio questo
uno  degli  aspetti  di  questo  ambito  territoriale  che  motiva la
proposta di tutela, ovvero la presenza dell'uomo, il suo manifestarsi
sia  nella  edificazione  storica di nuclei abitati, che nell'uso del
territorio  a  scopi  agricoli,  e'  riuscito comunque a garantire il
gradevole  equilibrio  tra aspetti naturali ed opere dell'uomo che di
questo   paesaggio  diventano  parte  integrante.  Altro  aspetto  e'
costituito dalla presenza di importanti e ben conservati insediamenti
storici  di  origine  medievale,  ma  spesso ancora piu' antica. Gran
parte   di   questi   castelli,   risalenti  ai  secoli  XIII  e  XIV
costituiscono  il  risultato  del  programma di nuovi insediamenti di
controllo  sul  territorio  attuato dalla citta' di Todi a difesa del
confine   orientale   e  spesso  in  contrapposizione  alla  politica
territoriale  di  Spoleto  e  Giano.  Oltre  alla  presenza di centri
fortificati  quali  S.  Terenziano,  Marcellano,  Barattano,  Grutti,
Torri,   Montecchio,  Castagnola,  ancora  ben  conservati,  menzione
particolare  meritano  interessanti  edifici religiosi tra cui emerge
l'abbazia romanica di S. Felice nel comune di Giano dell'Umbria»;
  Considerato   che  l'ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici   con   nota   n.   ST/701/12944  del  26 maggio  1999,
trasmetteva  la  documentazione  al  comitato  di  settore per i beni
ambientali e architettonici;
  Considerato   che   con  successiva  nota  n.  ST/701/17938/99  del
20 luglio  1999,  l'ufficio  centrale  di  cui  sopra, trasmetteva al
medesimo  comitato di settore la nota n. 17208 del 12 luglio 1999 con
la  quale  la  Soprintendenza  forniva ulteriori elementi valutativi,
come richiesto per le vie brevi dal comitato di settore;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici,  nella seduta del giorno 8 novembre 1999, ha espresso
parere    favorevole    all'apposizione   del   vincolo   nell'ambito
territoriale relativo ai comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo
e  Massa  Martana, in provincia di Perugia «essendo aree di rilevante
valenza   paesistico   ambientale   e  storicotradizionale»  ove  «il
territorio  individuato,  si  apprezza  per le non comuni valenze che
mostrano  un aspetto particolarissimo del territorio collinare umbro,
segnato  dalle emergenze architettoniche delle fortificazioni e delle
torri  colombaie,  fortemente connotate nei caratteri architettonici,
ma  anche  ambientali  in  diretto  ed  equilibrato  rapporto  con il
paesaggio storico ed agrario»;
  Considerato  che,  nelle  more per la formalizzazione del parere di
cui  sopra,  con  la  predisposizione  del  decreto  di  vincolo e la
vidimazione  della  relativa  cartografia,  e'  entrato  in vigore il
decreto  legislativo  n.  490/1999  (testo  unico  delle disposizioni
legislative  in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali)  che ha
introdotto nuove norme in merito alla pubblicazione della proposta di
vincolo    all'albo    pretorio    comunale    con   la   contestuale
pubblicizzazione tramite avviso al pubblico sui quotidiani;
  Ritenuto,  pertanto,  che  l'istruttoria in itinere, avrebbe dovuto
conformarsi alla nuova normativa;
  Considerato   che  l'ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici,  con  nota  n.  ST/701/8006/2001  del  20 marzo  2001,
invitava  la  Soprintendenza  competente  a  voler  procedere, per la
proposta   del  vincolo  in  esame,  alla  formalizzazione  dell'iter
previsto  dal titolo II, art. 144, comma 2 del decreto legislativo n.
490/1999 (pubblicazione all'albo pretorio) nonche' alla pubblicazione
dell'annuncio sui quotidiani secondo il disposto di cui all'art. 140,
comma 6, del medesimo atto normativo;
  Considerato  che  con  nota  n.  28034  del  13 novembre  2001,  la
Soprintendenza  dava  comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione, in
data  15 ottobre 2001, della proposta di vincolo all'albo pretorio da
parte  dei  comuni  di  Giano  dell'Umbria,  Gualdo  Cattaneo e Massa
Martana,  con relativo decorso degli obblighi di cui all'art. 151 del
decreto  legislativo  n.  490/1999,  nonche'  del termine di sessanta
giorni,  previsto  dall'art. 144, comma 3, per la presentazione delle
osservazioni al Ministero;
  Considerato  che  la stessa Soprintendenza, in data 25 ottobre 2001
ha  provveduto  alla  pubblicazione  dell'annuncio sui quotidiani «Il
Corriere dell'Umbria», il «Messaggero Umbria» ed «Il Tempo», ai sensi
dell'art. 140, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1999;
  Considerato  che  la suddetta Soprintendenza, con nota n. 11423 del
9 maggio  2002, a seguito delle osservazioni presentate dai comuni di
Giano  dell'Umbria,  Gualdo  Cattaneo,  dall'Universita'  agraria  di
Montecchio e da alcuni privati cittadini, inoltrava la documentazione
riferita  ad una nuova proposta di vincolo, in sostituzione di quella
precedentemente   gia'   pubblicata   all'albo  pretorio  dei  comuni
interessati;
  Rilevato   che   la   nuova   proposta  di  vincolo  esclude  dalla
perimetrazione  alcune zone caratterizzate da insediamenti di recente
costruzione   connessi   con  attivita'  economico-produttive  e  non
risultanti  quali  coni visuali rispetto al contesto paesaggistico da
tutelare,    salvaguardando,    invece,    includendole,    le   aree
immediatamente adiacenti ai nuclei storici che, seppur interessate da
insediamenti  di  recente  realizzazione,  rientrano nei coni visuali
individuati;
  Rilevato,  altresi',  che la nuova perimetrazione proposta, esclude
la  piccola  porzione  di  territorio  ricadente  nel comune di Massa
Martana,  in  quanto  marginale  rispetto  al  sistema  dei  castelli
fortificati individuati;
  Considerato   che   con  nota  n.  24762  del  9 ottobre  2002,  la
Soprintendenza ha comunicato formalmente l'avvenuta pubblicazione, in
data  10 maggio 2002, all'albo pretorio dei comuni interessati, della
nuova  proposta  di  vincolo  ex  art. 144 del decreto legislativo n.
490/1999,  nonche'  di  aver  adempiuto  agli obblighi previsti dagli
articoli 144,  comma  2,  e  140,  comma  6, con pubblicazioni su due
quotidiani  a  diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale, in
data 30 maggio 2002;
  Considerato  che,  con  nota  sopraccitata,  la  Soprintendenza  ha
altresi'  inoltrato  le  proprie  valutazioni  in  merito  alle nuove
osservazioni   prodotte   dal   comune   di   Giano   dell'Umbria   e
dall'Universita' agraria di Montecchio;
  Considerato   che   il   predetto   ufficio  periferico,  con  note
sopraccitate,  ha  trasmesso  tutti  gli  atti  idonei  ad avviare la
procedura  di  imposizione  del  vincolo  ex  art.  144  del  decreto
legislativo  n.  490/1999  per «alcune aree appartenenti ai comuni di
Giano  dell'Umbria  e  Gualdo  Cattaneo in provincia di Perugia, ove,
attraverso  un'attenta analisi del territorio, supportata da numerosi
sopralluoghi, e' stato individuato un sistema di castelli fortificati
armonicamente   inserito  in  un  tipico  contesto  naturale  (Giano,
Morcicchia,  Montecchio,  Castagnola,  Torri, Barattano, Marcellano),
complessi  artisticamente  e  storicamente  rilevanti  che hanno come
naturale  cornice  ampie  superifici  boscate,  colline  rivestite da
colture tipiche come l'olivo e la vite, intervallate da ampie distese
coltivate o a prato. I centri fortificati alcuni dei quali di origine
romana,  insieme  a  numerosi  tipici  casolari  sparsi, ad emergenze
architettoniche  presenti  sul  territorio  (tra  cui l'abbazia di S.
Felice,  le  chiese  della  Madonna  del Fosco, di S. Maria del Fico,
della  Madonna  del  Ponte,  di  S.  Maria  dell'Agello,  ecc.) e gli
elementi  naturali,  sono  la  testimonianza del paesaggio storico ed
agrario, del divenire della civilta' umana e dell'azione dell'uomo in
spontanea  concordanza  con  le espressioni della natura; li' dove le
attuali  forme  di  conduzione  agraria  e  l'aspetto  delle  stesse,
conservano  ancora  la  memoria  del  paesaggio  come  prodotto della
coniugazione natura/cultura;
  Considerato  che  «tale  insieme  offre la possibilita' di punti di
vista  o  belvedere  accessibili  al  pubblico,  dai quali si gode lo
spettacolo  di quelle bellezze, quali ad esempio strade di accesso ai
singoli   beni  individuati,  assunte  pertanto  spesso  come  limiti
dell'area  di  vincolo e punti di affaccio dagli stessi verso i quali
salvaguardare i coni visuali e le viste panoramiche»;
  Considerato  che  l'area  proposta per la dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  e' quella individuata dalle planimetrie allegate
al  presente  decreto (in scala 1:25.000 e in scala 1:5.000), come di
seguito descritta:
    foglio  323.101: in localita' «La Stazione» dalla strada comunale
di S. Terenziano;
    foglio 323.102: dalla strada vicinale dei Prati fino all'incrocio
con  la strada vicinale del Laghetto, prosegue su questa in direzione
S.  Terenziano  fino all'incrocio con la strada vicinale da Grutti ai
Monti.  Prosegue su quest'ultima in direzione opposta a Grutti e fino
all'incrocio con la strada carrareccia che dalla localita' «Tocco del
Lupo»  conduce  alla  localita'  «Podere  Barattano»;  prosegue sulla
carrareccia  sino  all'incrocio  con  la  strada  comunale di Torri e
Barattano.  Il  limite  continua  su  quest'ultima  in  direzione  S.
Terenziano  e  fino  all'intersezione  con  la  strada comunale di S.
Terenziano; prosegue su questa in direzione Collesecco;
    foglio  323.112:  in  localita'  «Le  Ripe» il limite e' definito
dalla  strada vicinale delle Ripe sino all'intersezione con la strada
statale  n. 316 dei Monti Martani dove prosegue in direzione Bastardo
per un breve tratto. In localita' Poderi Carceri prosegue sul confine
delle  particelle  166  e  169  fino  all'incrocio  con Fonte Cupa di
Soccioli,   prosegue   su   questa   in   direzione   Bastardo   sino
all'intersezione  con la strada vicinale da Bastardo, su quest'ultima
e ancora sulla particella 77 fino all'incontro con Fosso di S. Felice
prosegue  su  questo  sino all'intersezione con la strada vicinale da
Vallicelle  a  S.  Felice. Il limite e' definito da quest'ultima sino
all'incrocio  con la strada comunale da Osteria Bastardo a S. Felice;
prosegue  su  questa  per  un  breve  tratto sino all'incrocio con la
strada vicinale a S. Savino. Continua su questa sino all'incrocio con
la  strada  vicinale  dall'Osteria  del  Bastardo a Giano e ancora su
quest'ultima per un breve tratto fino all'intersecazione con Fosso di
Lantigna e prosegue su questo;
    foglio  323.113:  dalla  strada  comunale  da Collesecco al Ponte
della  Mandria fino all'incrocio con la strada provinciale da Foligno
a  Todi  e  prosegue  su  quest'ultima. Subito dopo l'incrocio con la
strada  vicinale  della Mandria prosegue sul confine delle particelle
7,  11  e 12 fino all'incrocio con la strada vicinale dell'Apparita e
continua su ques'ultima in direzione localita' «Le Ripe»;
    foglio  323.114: in localita' Collesecco e' definito dalla strada
comunale  di  S.  Terenziano  e  prosegue  sulla  strada  comunale da
Collesecco al Ponte della Mandria;
    foglio  323.141:  il  limite e' individuato dalla strada vicinale
dei  Prati  fino  all'intersezione con la strada comunale da Grutti a
Castel  Vecchio  e  prosegue  su  questa sino all'intersezione con il
confine  comunale  tra  Gualdo Cattaneo e Massa Martana e continua su
questo;
    foglio  323.151: il limite e' definito dal Fosso di Lantigna fino
all'intersezione  con  la strada vicinale di Lantignano e prosegue su
questa.   Inoltre   e'  delimitato  dal  confine  comunale  di  Giano
dell'Umbria  fino all'intersezione con la strada vicinale della Valle
dei Monti e prosegue su questa;
    foglio  323.152:  il  limite  e' definito dal confine comunale di
Giano dell'Umbria;
    foglio  323.154:  la  perimetrazione  e' individuata dalla strada
vicinale della Valle dei Monti fino all'incrocio con la particella 5,
prosegue su questa e sulla 9, includendole, fino all'intersezione con
la  strada  statale  316 dei Monti Martani, prosegue su questa per un
breve tratto e sino all'intersezione con il confine comunale di Giano
dell'Umbria.  Continua  su questo e all'incontro sul confine comunale
di Gualdo Cattaneo;
    foglio  323.163:  il  limite e' definito dalla strada comunale da
Morcicchia a Case Maggi in direzione Morcicchia fino all'intersezione
con  la  strada  vicinale  che  conduce  verso Podere Campagnolistri;
prosegue  su questa sino all'incontro con la particella 115, continua
su questa e sul confine comunale di Giano dell'Umbria;
    foglio  323.164:  dalla  strada vicinale di Lantignano e prosegue
sulla  strada  comunale  Torrinetta,  sulla  strada comunale da Giano
dell'Umbria  a  Spoleto, fino all'intersezione con la strada vicinale
da   Torrinetta   a   Molino   Maestrini,  prosegue  su  questa  sino
all'intersezione  con  la  strada  vicinale  da  Seggiano  a  Fabbri,
continua   su   questa   in   direzione   Podere   Seggiano   e  sino
all'intersezione  con  la  strada  vicinale  da  Seggiano  a Moriano;
prosegue  su  questa in direzione Moriano e sino all'intersezione con
la  strada comunale da Montefalco a Castel Ritaldi prosegue su questa
e ancora sulla strada comunale da Morcicchia a Case Maggi.
  Si  precisa  che  si  sono  prese a riferimento le denominazioni di
strade,  fossi,  ecc.,  come  riportate in scala 1:5.000 (planimetria
catastale integrativa della carta tecnica regionale 1ª edizione 1984)
cosi'  da  potersi  individuare  le  particelle  «comprese» da quelle
«escluse».  Si  sottolinea  che  l'area soggetta a tutela e' la parte
interna   delimitata  dal  segno  perimetrazione  ed  evidenziata  da
apposita scritta;
  Considerato  che  la  maggior parte dell'area ricade altresi' nelle
«Aree  di  particolare interesse naturalistico ambientale» cosi' come
individuate dal PTCP (delibera C.P. 18 luglio 2000, n. 76);
  Considerato  che la Direzione generale per i beni architettonici ed
il  paesaggio,  con  nota  n.  ST/701/2602  del  22 gennaio  2003, ha
inoltrato  la  documentazione  pervenuta al comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici,  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali e
ambientali,  valutati  tutti  gli  atti, nella seduta del 19 febbraio
2003,  ha  ritenuto  di  esprimere  parere  favorevole in ordine alla
proposta   formulata   dalla   predetta  soprintendenza  per  i  beni
architettonici  e  per  il  paesaggio,  per  il  patrimonio  storico,
artistico  e demoetnoantropologico dell'Umbria, in quanto «nelle aree
interessate  dalla  perimetrazione  del  vincolo di tutela insiste un
sistema  di  castelli fortificati armonicamente inserito in un tipico
contesto  naturale: Giano, Morcicchia, Montecchio, Castagnola, Torri,
Barattano  e Marcellano, sono complessi artisticamente e storicamente
rilevanti  che  hanno come naturale cornice ampie superfici boscate e
colline  caratterizzate  da  colture  tipiche.  I centri fortificati,
alcuni  dei  quali  di  origine  romana,  insieme  a  numerosi tipici
casolari  sparsi ad emergenze architettoniche presenti sul territorio
(come   l'abbazia  di  S. Felice)  e  agli  elementi  naturali,  sono
testimonianze  della  civilta'  e  dell'azione  dell'uomo  che  hanno
determinato  quel  particolare paesaggio, storico ed agrario. A tutto
l'insieme  va  riconosciuto  particolare  valore  estetico e storico:
l'ampio   contesto   e'   di  significativa  bellezza  e  gli  scorci
panoramici, visibili e godibili da vari punti di vista o da belvedere
accessibili al pubblico, vanno per tali motivi salvaguardati»;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo
n.  490  del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi,  e  che  questo  Ministero  puo'  in ogni caso annullare tale
autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;
                               Decreta
l'ambito  territoriale  relativo  ai  comuni  di  Giano dell'Umbria e
Gualdo   Cattaneo,   in   provincia  di  Perugia,  cosi'  come  sopra
delimitato, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' pertanto soggetto
a  tutte  le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.
La  Soprintendenza  per i beni architettonici, per il paesaggio e per
il  patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria
provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente il
presente  decreto  venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art.
142  del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12
del   regolamento   3 giugno  1940,  n.  1357,  all'albo  dei  comuni
interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria  da allegare, venga depositata presso i competenti uffici
dei comuni suddetti.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente,  secondo  le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971,
n.  1034,  modificata  dalla  legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e'
ammesso  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato, ai sensi del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.
    Roma, 29 luglio 2003
                                                  Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 360