MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO
27 ottobre 2003
Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso
esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri
giochi autorizzati.
(GU
n.255 del 3-11-2003 )