DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2003 

Proroga  dello  stato di emergenza nel territorio della regione Lazio
interessato  da  eccezionali  eventi  atmosferici  nel mese di agosto
2002.
(GU n.256 del 4-11-2003)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 agosto  2002, con il quale, e' stato dichiarato, fino al 31 agosto
2003,   lo   stato   di   emergenza   nel  territorio  delle  regioni
Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto per gli eventi atmosferici dei mesi
di luglio  e agosto  2002  e  nel  territorio  delle regioni Abruzzo,
Lazio,  Lombardia,  Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da
eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 ottobre  2003, con il quale, lo stato di emergenza, nel territorio
della  regione  Friuli-Venezia  Giulia per gli eventi atmosferici dei
mesi  di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo,
Lombardia,   Marche,   Piemonte,  Toscana  e  Umbria  interessato  da
eccezionali  eventi  atmosferici  nel  mese  di agosto 2002, e' stato
prorogato fino al 30 agosto 2004;
  Considerato  che  la  dichiarazione  dello stato di emergenza sopra
richiamata  e'  stata  adottata  per  fronteggiare situazioni che per
intensita'  ed  estensione  richiedono  l'utilizzo  di mezzi e poteri
straordinari;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale,   necessari   al   soccorso   ed  all'assistenza  della
popolazione  colpita  dai  predetti  eventi  ed  alla rimozione delle
situazioni di pericolo;
  Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e
che  ricorrono,  quindi,  nella  fattispecie,  i presupposti previsti
dall'art.  5,  comma  1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga degli stati di emergenza;
  Vista la nota del 7 ottobre 2003 della regione Lazio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza, nel territorio della
regione  Lazio interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese
di agosto 2002, e' prorogato fino al 30 agosto 2004.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi