MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2003 

Riconoscimento  al  sig.  Pak Vitali di titolo di studio estero quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
medico chirurgo.
(GU n.261 del 10-11-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con la quale il sig. Pak Vitali, cittadino russo,
ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di medico conseguito nella
Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 1° luglio 2003 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata  in  data 29
settembre  2003,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992, a seguito della quale il sig. Pak
Vitali e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.   Il  titolo  di  medico  rilasciato  in  data  24  giugno  1995
dall'Universita'  Siberiana Statale di Medicina di Tomsk (Federazione
russa)  al sig. Pak Vitali, nato a Bekabad (Uzbekistan) il 13 gennaio
1973  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo.
  2. Il dott. Pak Vitali e' autorizzato ad esercitare in Italia, come
lavoratore  dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo,
previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'ordine
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola