MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano «Valcyte»
(GU n.261 del 10-11-2003)

              Estratto decreto n. 901 del 4 agosto 2003
    Specialita' medicinale: VALCYTE.
    Titolare A.I.C.: Roche S.p.a, piazza Durante, 11 - Milano.
    Confezioni  autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  n.  537/1993,  delibera CIPE
1° febbraio 2001:
      60  compresse  rivestite  con  film  da  450  mg  -  A.I.C.  n.
035739010/M (in base 10), 122PD2 (in base 32);
      classe «A» duplice via;
      prezzo ex factory, IVA esclusa 1.326,95 euro;
      prezzo al pubblico IVA inclusa 2.190,00 euro.
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
    Composizione:
      1   compressa   rivestita   con   film   contiene:  450  mg  di
valganciclovir.
    Eccipienti:
      povidone,   crospovidone,   celluloa   microcristallina,  acido
stearico,  ipromellosa,  titanio biossido (E171), macrogol 400, ferro
rosso ossido (E172) e polisorbato 80.
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  da  vendersi dietro
presentazione di ricetta medica.
    Produzione: Patheon Inc. Syntex Court Ontario (Canada).
    Controllo  e  rilascio  dei  lotti: F. Hoffmann La Roche Grenzach
Wyhlen Germania.
    Indicazioni  terapeutiche: Valcyte e' indicato per il trattamento
di  induzione  e mantenimento della retinite da citomegalovirus (CMV)
in pazienti con immunodeficienza acquisita (AIDS).
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al testo
allegato al presente decreto.
    E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto
allegato al presente decreto.
    E'   fatto   obbligo   all'azienda   interessata   di  comunicare
trimestralmente  ogni  variazione  di  prezzo  o  nuovo  prezzo della
specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.
    La  presente  autorizzazione  e' efficace dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed e' rinnovabile
alle  condizioni  previste  dall'art.  10  della  Direttiva 65/65 CEE
modificata  dalla  Direttiva  93/39  CEE.  E' subordinata altresi' al
rispetto  dei  metodi  di fabbricazione e delle tecniche di controllo
della  specialita'  previsti nel dossier di autorizzazione depositato
presso  questo  Ministero.  Tali  metodi  e controlli dovranno essere
modificati  alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti
di  modifica  dovranno  essere sottoposti per l'approvazione da parte
del Ministero.
    Decorrenza  di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana