AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 15 ottobre 2003 

Clausole di gradimento. (Determinazione n. 14/2003).
(GU n.262 del 11-11-2003)

                            IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
  Sono  stati  richiesti all'Autorita' chiarimenti relativamente alla
prassi  diffusa  da  parte  di numerose S.A. di inserire nei bandi di
gara   clausole   di  esclusione  non  previste  dall'ordinamento,  e
specificamente,  in merito a quella relativa al divieto per l'impresa
aggiudicataria  di  subappaltare  i  lavori  ad  imprese  che abbiano
partecipato  alla  medesima  gara,  potendosi  con cio' delineare una
eventuale  violazione  del principio della liberta' di organizzazione
di impresa e del libero e concorrenziale mercato.
Ritenuto in diritto.
  L'Autorita',  nell'esercizio  della  funzione  di vigilanza ad essa
attribuita,  ha  sviluppato  sul territorio nazionale un'attivita' di
riconoscimento  e  di  classificazione  di  vari fenomeni di devianza
degli  appalti  pubblici  con  particolare  riferimento alle anomalie
relative alle offerte poste in essere con modalita' di volta in volta
diverse  ma sempre con scopi elusivi dei principi della concorrenza e
trasparenza. Tale fenomeno viene in evidenza in particolar modo nella
fase  che  precede l'aggiudicazione, con il fine di predeterminare il
nominativo dell'aggiudicatario e/o il ribasso o analoghe fattispecie.
  Nell'intento  di  porre  freno  e  di prevenire detti comportamenti
devianti,  l'Autorita' e' addivenuta alla stipula di n. 11 Protocolli
di  intesa  con  altrettante  amministrazioni, contenenti clausole di
gradimento  -  clausole  di  tutela  -  tese  a  responsabilizzare  i
partecipanti  alle  gare di appalto sulle conseguenze interdittive di
comportamenti  illeciti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni
a   rischio,   che,  sebbene  non  individuate  specificamente  dalla
normativa  di  settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a
comportamenti illeciti.
  La   predisposizione   dei   citati   protocolli  di  intesa  nasce
dall'esigenza,  sollevata dagli operatori del settore, di individuare
nuovi  strumenti di prevenzione da affiancare a quelli normativamente
previsti,  principalmente dalla normativa sull'infiltrazione mafiosa,
per  operare  piu'  incisivamente in tale ambito preventivo, esigenza
che trova peraltro riscontro nell'orientamento del Consiglio di Stato
che  riconosce  all'amministrazione  il  potere di non aggiudicare in
presenza   di  specifiche  ragioni  di  pubblico  interesse  (CdS  n.
5903/2000).
  In  tale ambito, ove l'Autorita' ha inteso rispondere alla esigenza
delle   stazioni   appaltanti   di  individuare  azioni  e  strumenti
aggiuntivi  deterrenti  di  comportamenti collusivi, si sono peraltro
concretizzate,  fin  dal  2001,  autonome  e non coordinate proposte,
formulate  dalle singole amministrazioni, che di volta in volta hanno
trovano   la   loro   definizione   nella  sottoscrizione,  da  parte
dell'impresa, di «codici etici» ovvero di «patti di integrita».
  Per  completezza si evidenzia che in passato il consiglio Autorita'
si  e'  gia'  pronunciato,  con  specifica  deliberazione,  circa  la
conformita'   delle   clausole  contenute  nel  patto  di  integrita'
predisposto  dalla  Transparency International Italia, pur sollevando
riserve che hanno dato luogo ad una rinnovata versione.
  Per  cio'  che  concerne il quesito specifico all'esame, si osserva
che nel novero delle clausole dei menzionati protocolli di intesa, e'
inserita la seguente dichiarazione:
    «l'offerente  dichiara che non subappaltera' lavorazioni di alcun
tiro  ad  altre  imprese  partecipanti  alla gara - informa singola o
associata  - ed e' consapevole che, in caso contrario tali subappalti
non saranno autorizzati».
  L'istituto  del  subappalto  trova compiuta disciplina nell'art. 18
della legge n. 55/1990 e successive modificazioni e nell'art. 141 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Per  quanto  riguarda  la  disciplina autorizzatoria, la norma pone
l'accento  sulla  dichiarazione  del concorrente, in sede di gara, di
voler  subappaltare determinate lavorazioni, sul possesso, in capo al
subappaltatore,  dei  requisiti  di  qualificazione, sul rispetto dei
vincoli  posti dalla legislazione antimafia, sulla sussistenza o meno
di  eventuali  forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.
2359  codice  civile  con  l'affidataria  delle  lavorazioni,  e  sul
deposito del contratto di subappalto.
  La  dichiarazione di che trattasi, quindi, pur non avendo riscontro
esplicito  nella  norma,  puo'  essere  considerata  espressione  del
rispetto  del  principio  della  trasparenza  che  in  questo caso si
concretizza  in  una  azione  (sottoscrizione della clausola) tesa ad
evitare comportamenti anticoncorrenziali.
  Per  il  prosieguo  della trattazione non puo' non tenersi conto di
due  ulteriori  aspetti che investono la questione: la possibilita' o
meno  per  la S.A. di prescrivere adempimenti ulteriori rispetto alle
previsioni  normative stabilite per la partecipazione agli appalti di
lavori   pubblici   e   la  considerazione  che  il  contenuto  della
dichiarazione costituisce una piu' puntuale definizione del principio
della   segretezza  delle  offerte,  nel  rispetto,  non  solo  della
concorrenza, ma anche della par condicio.
  Quanto   al   primo   profilo,   e'   orientamento  costante  della
giurisprudenza  amministrativa  ritenere che sussiste la facolta' per
la  S.A.  di  individuare  nel  bando  di  gara ulteriori adempimenti
purche'  proporzionati  alle finalita' dell'amministrazione e purche'
non   costituiscano   richieste   irrazionali   e   pretestuose,  con
conseguente  violazione del principio della piu' ampia partecipazione
alla  gara. Il procedimento amministrativo, e' improntato al rispetto
dei  principi  generali di legalita', buon andamento ed imparzialita'
dell'azione  amministrativa,  secondo  il disposto dell'art. 97 della
Costituzione.  Nel  settore  degli appalti pubblici detti principi si
estrinsecano  nelle  regole  della concorsualita', segretezza e della
serieta'  delle  offerte: tali regole, trovano applicazione in virtu'
del    criterio   teleologico,   che   mira,   in   via   suppletiva,
all'individuazione  del  particolare  interesse  dell'amministrazione
sotteso  alla  garanzia della parita' dei concorrenti, ovvero perche'
esplicitate nella lex specialis, come nel caso in questione.
  Quanto al secondo profilo, la clausola di gradimento sul divieto di
affidare  il  subappalto  ad  imprese  che  hanno presentato autonoma
offerta  alla  medesima gara, e' una presa d'atto dell'evoluzione, in
termini di concentrazione e aggregazione, del mercato imprenditoriale
la  cui conseguenza puo' essere la riduzione dell'effettivo confronto
concorrenziale fra imprese. Al contrario l'individuazione del miglior
contraente  per l'amministrazione e' garantita grazie al rispetto del
principio   di  libera  concorrenza  che  presuppone  offerte  serie,
indipendenti e segrete.
  In   tale  contesto,  la  probabilita'  che  si  producano  effetti
distorsivi sulla regolarita' della procedura di affidamento alterando
la   competizione,  rappresenta  un  alto  fattore  di  rischio,  cui
l'amministrazione  non  puo'  esporsi  se  non  con grave pregiudizio
dell'erario.   Ne  consegue  che  la  tutela  al  miglior  contraente
possibile  deve  essere attuata al momento della gara senza attendere
l'eventualita' o meno che si verifichi una lesione concreta.
  Si  ritiene, pertanto, che la S.A. puo' prevedere ulteriori fatti o
situazioni  rispetto  a  quelli  previsti  dalla  legge,  capaci,  in
pectore, di alterare la segretezza delle offerte.
  Tuttavia  tale  assunto  deve  contemperarsi  con  il  rispetto del
principio fondamentale della liberta' di organizzazione di impresa.
  E'   per   tali   motivazioni  che  si  ritiene  indispensabile  un
apprezzamento  da  parte della S.A., che di volta in volta valutera',
anche sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano gia'
condotto   all'adozione  di  formali  iniziative  con  gli  organismi
istituzionalmente  preposti, la eventualita' di inserire nei bandi di
gara detta clausola di gradimento.
  Dalle  considerazioni  svolte  l'Autorita'  e'  dell'avviso  che le
stazioni appaltanti possono inserire nei bandi gara, anche sulla base
delle   singole  situazioni  ambientali  che  abbiano  gia'  condotto
all'adozione    di    formali    iniziative    con    gli   organismi
istituzionalmente  preposti, la clausola di gradimento sul divieto di
affidare  il  subappalto  ad  imprese  che  hanno presentato autonoma
offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una piu' puntuale
definizione   del  principio  della  segretezza  delle  offerte,  nel
rispetto  dell'art.  1, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni.
    Roma, 15 ottobre 2003
                                                 Il Presidente: Garri