AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003 

Uffici  competenti  a stabilire il domicilio fiscale del contribuente
in  un  comune  diverso  da quello della residenza anagrafica o della
sede legale.
(GU n.264 del 13-11-2003)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1.   Uffici   competenti  a  stabilire  il  domicilio  fiscale  del
contribuente   in   un  comune  diverso  da  quello  della  residenza
anagrafica o della sede legale.
  1.1. I provvedimenti che, di ufficio o su istanza dell'interessato,
stabiliscono  il  domicilio  fiscale  del  contribuente  in un comune
diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale sono
emessi  dal direttore regionale, se la variazione avviene nell'ambito
della stessa regione.
  1.2.  I provvedimenti di cui al punto 1.1 sono emessi dal direttore
centrale  dell'accertamento  se  la  variazione  avviene  tra regioni
diverse.
  2. Decorrenza e pubblicazione.
  2.1.  Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano dal 1° gennaio
2004.
  2.2.  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
  L'art.  59  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973  prevede  che  l'amministrazione  finanziaria possa stabilire il
domicilio  fiscale  di un contribuente in un comune diverso da quello
della  residenza  anagrafica o della sede legale. La variazione viene
disposta  d'ufficio  oppure,  se ricorrono circostanze particolari, a
seguito di motivata richiesta da parte del contribuente.
  Il terzo comma dell'art. 59 precisava che l'emanazione dei relativi
provvedimenti  era  di competenza dell'Intendente di finanza, per gli
spostamenti nell'ambito della stessa provincia, o del Ministro per le
finanze, per gli spostamenti tra province diverse.
  Dopo  la  soppressione delle Intendenze di finanza, la competenza a
disporre le variazioni del domicilio fiscale nell'ambito della stessa
provincia  era  passata alle direzioni regionali delle entrate; cosi'
aveva  stabilito  la  circolare  n.  77  del  3 giugno  1994  dell'ex
Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze. Inoltre,
sulla  base  delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n.
29  del  1993,  il  direttore generale del Dipartimento delle entrate
aveva assunto la competenza sulle variazioni extraprovinciali.
  Con la creazione dell'Agenzia, l'accresciuta autonomia territoriale
delle  direzioni  regionali  consente  di  estendere la competenza di
queste  ultime  a  tutti i provvedimenti che dispongono la variazione
del  domicilio  fiscale  all'interno  della regione. Il presente atto
fissa   tale  principio  ed  inoltre  affida  al  direttore  centrale
dell'accertamento la competenza sulle variazioni tra regioni diverse.
La  nuova  suddivisione di competenze risponde ad evidenti ragioni di
snellezza  organizzativa  ed  e'  coerente  con la ratio dell'art. 59
sopra   citato,  che  ha  inteso  fissare  due  livelli  decisionali,
rispettivamente  corrispondenti alle strutture centrali e periferiche
dell'amministrazione finanziaria.
  L'ampliamento  della  competenza  delle  direzioni regionali potra'
inoltre agevolare l'individuazione di possibili comportamenti elusivi
in materia di domicilio fiscale.
Riferimenti normativi dell'atto.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
  b) Organizzazione  interna  delle  strutture  di  vertice  centrali
dell'Agenzia delle entrate:
    regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate
(articoli 3 e 4);
    atto  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate del 23 febbraio
2001 e successive modificazioni.
  c) Disposizioni in materia di domicilio fiscale:
    art.  59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»;
    circolare  n.  77  del 3 giugno 1994 della direzione centrale per
l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate.
      Roma, 23 ottobre 2003
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara